Common use of IL DIRETTORE GENERALE Clause in Contracts

IL DIRETTORE GENERALE. (dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx) di risoluzioni dei rapporti di lavoro per perdita di appalto di servizi (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentrante). Al riguardo lo scrivente ritiene utile, richiamare la posizione già espressa con la propria circolare n. 155/91 del 29.11.1991 (contenente direttive agli uffici periferici sull’applicazione della legge n. 223/1991, con la quale è stato chiarito (pag. 7) che … "anche nei casi in cui ricorrono i requisiti numerici propri del licenziamento collettivo, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivooggettivo". In relazione alle problematiche connesse alla tutela contrattuale dei lavoratori tossicodipendenti, l'Ausitra si impegna a raccomandare alle proprie associate di valutare di volta in volta se - a seguito di richiesta degli interessati - esistano condizioni di particolari difficoltà finanziarie e/o familiari che possano giustificare, a giudizio insindacabile delle imprese, l'erogazione di una somma a carattere di liberalità, nel periodo di aspettativa non retribuita accordato, ai sensi del comma 1 dello specifico articolo del c.c.n.l., al lavoratore tossicodipendente. Lettera da Ausitra a OO.SS.LL stipulanti 2 febbraio 1996 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE. (dott.ssa Xxxxx Su proposta della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx) Xxxxxxxxx, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, nella sua qualità di risoluzioni dei rapporti Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di lavoro per perdita di appalto di servizi (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentrante). Al riguardo lo scrivente ritiene utileBologna, richiamare la posizione già espressa con la propria circolare n. 155/91 del 29.11.1991 (contenente direttive agli uffici periferici sull’applicazione della legge n. 223/1991, con la quale è stato chiarito (pagesprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; Dato atto che la normativa sopra richiamata si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo; Considerato che l’art. 7) 1, comma 44, della Legge n. 190/2012 ha integralmente riscritto l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, impegnando altresì il Governo a definire un “Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; Ritenuto di specificare che … "anche nei casi il Governo, in cui ricorrono i requisiti numerici propri del licenziamento collettivoattuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/12, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione ha emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Codice di attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivooggettivo". In relazione alle problematiche connesse alla tutela contrattuale Comportamento dei lavoratori tossicodipendenti, l'Ausitra si impegna a raccomandare alle proprie associate di valutare di volta dipendenti pubblici” applicabile in volta se - a seguito di richiesta degli interessati - esistano condizioni di particolari difficoltà finanziarie e/o familiari che possano giustificare, a giudizio insindacabile delle imprese, l'erogazione di una somma a carattere di liberalità, nel periodo di aspettativa non retribuita accordatoogni Amministrazione che, ai sensi del comma 1 dello specifico articolo del c.c.n.l., al lavoratore tossicodipendenteriformulato art. Lettera da Ausitra a OO.SS.LL stipulanti 2 febbraio 1996 Visto, in particolare, l'art. 154, comma 1 della suddetta legge5, nella parte in cui prevede del D.Lgs. n. 165/2001, deve definire un proprio Codice che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro integri e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici specifichi quello approvato con DPR 62/13 previa procedura aperta alla partecipazione e delle differenti aree territorialiparere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

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Samples: www.ausl.bologna.it

IL DIRETTORE GENERALE. (dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx) Vista la proposta di risoluzioni dei rapporti adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo: Vista la Direttiva Aziendale in materia di “Contratti di Lavoro Autonomo”, approvata con delibera n. 102 del 30.03.2010; Tenuto presente che tale direttiva è finalizzata a regolamentare le modalità di conferimento, a soggetti interni all’Azienda, di incarichi di lavoro per perdita autonomo rientranti nelle seguenti tipologie: - contratti di appalto prestazione d’opera intellettuale; - collaborazioni coordinate e continuative; - contratti di servizi (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentrante)prestazione d’opera intellettuale meramente occasionali; Considerato che tale regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nonché dei presupposti generali di legittimità dettati principalmente dall’art. Al riguardo lo scrivente ritiene utile7 del Dlgs n 165/01 e s.m.i. nonché dalle varie circolari in materia emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, richiamare prevedeva, in sintesi, la posizione già espressa con la propria circolare n. 155/91 pubblicazione del 29.11.1991 (contenente direttive agli uffici periferici sull’applicazione della legge n. 223/1991fabbisogno e l’espletamento di procedure comparative preliminariamente al conferimento dei contratti di prestazione d’opera intellettuale e le collaborazioni coordinate continuative, con la quale è stato chiarito (pag. 7) l’esclusione delle prestazioni d’opera meramente occasionali; Sottolineato che … "anche nei casi in cui ricorrono i requisiti numerici propri tale fattispecie limitata peraltro a contratti caratterizzati da episodicità e modicità della spesa, si collocava all’interno di un quadro normativo regolamentare che consentiva di soprassedere a tale procedura ; si fa specifico riferimento a: - circolare Ministero Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 e relativo allegato schema di regolamento; - delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 556 del licenziamento collettivo, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivooggettivo". In relazione alle problematiche connesse alla tutela contrattuale dei lavoratori tossicodipendenti, l'Ausitra si impegna a raccomandare alle proprie associate di valutare di volta in volta se - a seguito di richiesta degli interessati - esistano condizioni di particolari difficoltà finanziarie e/o familiari che possano giustificare, a giudizio insindacabile delle imprese, l'erogazione di una somma a carattere di liberalità, nel periodo di aspettativa non retribuita accordato, ai sensi del comma 1 dello specifico articolo del c.c.n.l., al lavoratore tossicodipendente. Lettera da Ausitra a OO.SS.LL stipulanti 2 febbraio 1996 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme 21.04.2008 “Direttiva in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territorialidi contratti di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx-Romagna”;

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Samples: www.ausl.fe.it

IL DIRETTORE GENERALE. Il Direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Come emerge già dal dato normativo, il Direttore generale è l’organo a capo dell’intera struttura organizzativa dell’Ente, a cui sono affidati i compiti di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione (dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx) alle cui riunioni partecipa con voto consultivo e al quale propone, come relatore, l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari), di risoluzioni sovrintendere all'attività di tutti gli uffici, di assicurare il coordinamento operativo dei rapporti servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di lavoro per perdita indirizzo tecnico- amministrativo, nonché di appalto adottare, in caso di servizi urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, poi da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso (seguite o meno da riassunzioni da parte dell’impresa subentranteart. 4, comma 5, della legge istitutiva). Al riguardo lo scrivente ritiene utile, richiamare la posizione già espressa con la propria circolare n. 155/91 Le molteplici competenze specifiche del 29.11.1991 Direttore generale sono regolate dallo statuto (contenente direttive agli uffici periferici sull’applicazione della legge n. 223/1991, con la quale è stato chiarito (pagart. 7) ), che … "anche nei casi in cui ricorrono i requisiti numerici propri del licenziamento collettivo, ove la circostanza giustificativa del licenziamento non sia la riduzione o trasformazione ne evidenzia il ruolo di attività o di lavoro, ma quella di cui all’art. 3, seconda parte responsabile della legge, 604/66, non si avrà licenziamento collettivo bensì licenziamento individuale plurimo per giustificato motivooggettivo". In relazione alle problematiche connesse alla tutela contrattuale dei lavoratori tossicodipendenti, l'Ausitra si impegna a raccomandare alle proprie associate di valutare di volta in volta se - a seguito di richiesta degli interessati - esistano condizioni di particolari difficoltà finanziarie e/o familiari che possano giustificare, a giudizio insindacabile delle imprese, l'erogazione di una somma a carattere di liberalità, nel periodo di aspettativa non retribuita accordato, ai sensi del comma 1 dello specifico articolo del c.c.n.l., al lavoratore tossicodipendente. Lettera da Ausitra a OO.SS.LL stipulanti 2 febbraio 1996 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza socialegestione complessiva dell’Ente, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentatividegli obiettivi conferiti dal Ministro e dal Consiglio di amministrazione, delle norme nonché da varie disposizioni regolamentari ed organizzative4. Dopo che l’articolo 2, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 188 ha riformulato il menzionato art. 4 del d.lgs. n. 250 del 1997, eliminando il limite di un solo rinnovo dell’incarico di Direttore generale, in materia previdenziale ed assistenzialebase al dato testuale vigente di tale disposizione il titolare dell’organo in questione può essere confermato nella carica, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;con le medesime procedure previste per la nomina, per un numero indefinito di mandati. E così, in effetti si registra che l’attuale Direttore generale ricopre l’incarico ininterrottamente dal 30 aprile 2009, essendo stato inizialmente nominato con d.p.c.m. di pari data, successivamente rinnovato con d.p.c.m. del 1° luglio 2014, infine ulteriormente confermato con d.p.c.m. del 26 giugno 2019.

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Samples: www.corteconti.it