IL MUTUO Clausole campione

IL MUTUO. Il mutuo, disciplinato all’art. 1813 c.c., è “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Considerato da sempre lo strumento tradizionale a disposizione di un soggetto per l’acquisto di un bene quando non dispone nell’immediato delle risorse necessarie, non vi sono dubbi circa le sue differenze dal leasing, essendo due contratti completamente diversi, avendo in comune tra loro la sola causa di finanziamento. La principale differenza, mettendo a confronto il finanziamento dell’acquisto di un’abitazione attraverso il mutuo e attraverso il leasing abitativo è il momento del trasferimento della proprietà del bene finanziato, in quanto con il mutuo essa viene trasferita al momento della stipula del contratto di compravendita dell’immobile, per il quale è stato richiesto preventivamente o contestualmente il mutuo, mentre con il leasing il trasferimento di tale diritto avviene solo in caso di opzione a scadenza dell’utilizzatore. Rispetto alle garanzie da fornire al finanziatore, il mutuo, il quale non permette di finanziare l’intero valore dell’immobile, viene garantito mediante ipoteca da iscrivere sull’immobile acquistato, a differenza del leasing, in grado di finanziare l’intero importo, per il quale non è richiesta nessuna ipoteca, ma è piuttosto diffusa nella prassi una polizza assicurativa sul bene ed eventualmente una fideiussione.
IL MUTUO. E’ il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire cose della stessa specie e qualità. Si tratta di un contratto reale naturalmente oneroso, in quanto il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. La promessa di mutuo è espressamente consentita dalla legge e consiste in un contratto consensuale con effetti obbligatori, in virtù del quale il promittente mutuante si assume l’obbligo di consegnare in un tempo futuro una somma di denaro per la successiva restituzione. La pratica commerciale ha enucleato una serie di forme di mutuo che si caratterizzano per il fatto di essere contratti di tipo consensuale, ove il prestito viene erogato da una banca ad un impresa in vista della realizzazione di un obbiettivo stabilito per legge. La giurisprudenza e la dottrina hanno unificato tutte queste ipotesi discorrendo di mutuo di scopo12.
IL MUTUO. 1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità, a quanto dispone dall' art. 1812 del codice civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenza.