Diritti e obblighi delle parti. 4.1 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, la Camera di Commercio si impegna a:
4.2 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, CDP si impegna a:
4.3 CDP autorizza la Camera di Commercio a utilizzare i segni distintivi, registrati o non registrati, pendenti o concessi, di cui CDP è ad oggi, e sarà successivamente, licenziataria esclusiva (“Segni Distintivi CDP”) unicamente ai fini di cui al presente Accordo, senza che ciò comporti l’insorgenza di alcun diritto della Camera di Commercio in merito alla titolarità degli stessi.
4.4 La Camera di Commercio riconosce che i Segni Distintivi CDP sono di piena ed esclusiva proprietà di CDP e si obbliga, per tutta la durata dell’Accordo, a:
(i) non porre in essere alcuna azione o condotta direttamente o indirettamente finalizzata a tentare di acquisire la titolarità dei Segni Distintivi CDP, in Italia o all’estero;
(ii) utilizzare i Segni Distintivi CDP esclusivamente in maniera conforme a quanto previsto dal presente Accordo;
(iii) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo i Segni Distintivi CDP, rispettandone forme, dimensioni, colori e proporzioni;
(iv) non registrare o utilizzare, sia in Italia che all’estero, simboli simili e/o analoghi ai Segni Distintivi CDP, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
(v) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere la fama, il decoro ed il prestigio dei Segni Distintivi CDP, attenendosi - nell’uso dei medesimi - ai massimi standard qualitativi;
(vi) garantire e tenere indenne CDP da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità derivante dall’uso improprio dei Segni Distintivi CDP effettuato dalla Camera di Commercio;
(vii) informare CDP in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato dei Segni Distintivi CDP di cui venga a conoscenza;
(viii) conformarsi alle leggi e ai regolamenti inerenti all’uso di marchi e/o altri segni distintivi in qualsiasi territorio di operatività della Camera di Commercio.
4.5 Le Parti si obbligano all’osservanza dei rispettivi Codici Etici e Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per quanto applicabili.
4.6 Le Parti si danno atto e concordano che ogni diritto di utilizzo di cui al precedente articolo 4.3 verrà concesso all’esclusivo scopo di dare esecuzione al presente Accordo e, pertanto, si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo al momento della scadenza ovvero della cessazione a quals...
Diritti e obblighi delle parti. I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all’ac- cettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta.
Diritti e obblighi delle parti. L’uso dell’alloggio è limitato ai componenti il nucleo familiare del custode nominativamente menzionati nello stato di famiglia ed ai conviventi del custode indicati nell’atto di concessione dell’alloggio, con esplicita esclusione di persone estranee. Al custode ed ai suoi familiari e conviventi è fatto divieto di esercitare nell’edificio qualsiasi commercio o altre attività professionali. E’, altresì, fatto divieto al custode ed ai suoi familiari e conviventi di tenere, nei locali assegnati, animali o cose che possano arrecare danno alle persone ed alle cose. Il dipendente assegnatario ed i suoi familiari e conviventi, nel servirsi dell’alloggio di servizio come propria abitazione, devono osservare la diligenza del buon padre di famiglia. E’ fatto espresso divieto all’assegnatario di cedere ad altri la concessione, di effettuare la sublocazione e comunque di concedere il godimento, anche parziale, a terzi dell’alloggio di servizio e delle relative pertinenze, pena la revoca immediata della concessione. Al termine della concessione l’assegnatario dovrà consegnare l’alloggio nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all’uso o a vetustà.
Diritti e obblighi delle parti. (art. 2096, c. 2, c.c.) Durante la prova e` necessario distinguere tra diritti e obblighi delle parti relativi propriamente al patto di prova e diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro nel suo complesso. Nel primo caso il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, rispettivamente, a consentire e ad effettuare la prova. Pertanto le parti non possono interrompere la prova prima che sia trascorso un periodo tale da consentire l’effettivita` della prova stessa o una durata minima eventualmente garantita. Per quanto concerne i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di lavoro vi e` parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e quelli non in prova (C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 189): durante la prova spettano al lavoratore tutti i trattamenti quali le ferie, il TFR, le mensilita` aggiuntive, il decorso dell’anzianita` di servizio, ecc., anche se e` stato esercitato il diritto di recesso. In tal caso competono al lavoratore i ratei dei suddetti trattamenti maturati in proporzione al lavoro prestato.
Diritti e obblighi delle parti. 1. Le Unioni di comuni ed i comuni aderenti, interessati ad avviare i percorsi e/o i processi di cui all'articolo precedente, ove interessati, lo comunicano preventivamente alla Città metropolitana.
2. La Città metropolitana attraverso il Coordinatore dell'area funzionale denominata “Riordino istituzionale e fusioni di comuni”, di cui alle premesse, comunica le modalità in cui intende operare nel quadro di un programma complessivo di lavoro - relativo all'oggetto del presente accordo - che tenga conto della sostenibilità organizzativa ed in relazione agli obiettivi istituzionali.
3. Le parti, specie nella fase iniziale di esecuzione del presente accordo, in ragione della possibile discordanza sui tempi di svolgimento delle attività richieste possono concordare diverse modalità di supporto. In ogni caso l'Unione o il comune aderenti possono decidere di non avvalersi della Città metropolitana e procedere altrimenti nei modi consentiti dall'ordinamento.
4. Le parti possono altresì concordare che relativamente ad un determinato progetto o processo, l'area di lavoro di cui all'articolo 2 sia integrata con i collaboratori dell'ente richiedente in ragione della specifica professionalità e/o competenza posseduta. In tali casi il coordinamento funzionale di tali attività spetta comunque al Coordinatore dell'Area funzionale della Città metropolitana di cui alle premesse.
Diritti e obblighi delle parti. 19 3. CAPITOLO TERZO: PATOLOGIA DEL CONTRATTO 21
3.1. LA RISOLUZIONE CONSENSUALE 21
3.2. LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 21
Diritti e obblighi delle parti. 3.1. Il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche, organizzative o di altro tipo per limitare l'accesso non autorizzato a causale, le modifiche, la distruzione, la perdita o altri tipi di gestione non autorizzata dei Dati personali. Il Responsabile del trattamento si assume in particolare i seguenti impegni: • a) utilizzare l'accesso sicuro al PC noto solo al Responsabile del trattamento; • b) utilizzare l'accesso sicuro al database contenente i dati personali e il Responsabile del trattamento non deve visualizzare, salvare o divulgare le informazioni di accesso a terzi; • c) eseguire il trattamento tramite software e servizi conformi ai requisiti di sicurezza dei dati standard e agli standard stabiliti dall'Unione europea; • d) non eseguire copie del database senza previo consenso del Titolare del trattamento; • e) utilizzare mezzi di sicurezza adeguali, come la crittografia o altri mezzi adeguati e necessario, sempre in base all'azione e ai dati specifici; • f) non consentire l'accesso a dati di terzi, a meno che tale accesso sia approvato per iscritto dal Titolare del trattamento o implicito nel presente Accordo; • g) mantenere la riservatezza dei dati.
3.2. Il Responsabile del trattamento si assume anche i seguenti impegni: • a) elaborare i Dati personali solko nella forma ricevuta dal Titolare del trattamento; • b) elaborare i Dati personali solo agli scopi definiti nel presente Accordo e solo nell'ambito necessario per raggiungere i suddetti scopi; • c) non combinare i Dati personali acquisiti per scopi diversi; • d) archiviare i Dati personali solo per il periodo indicato nell'obbligo di informazione o nel consenso dell'utente finale.
3.3. Il Responsabile del trattamento deve archiviare per conto del Titolare del trattamento tutti gli eventuali consensi al trattamento dei dati personali forniti al Responsabile del trattamento dagli utenti finali. Il Responsabile del trattamento deve consegnare i consensi al Titolare del trattamento entro due giorni lavorativi dall'indicazione del Titolare del trattamento.
3.4. Il Responsabile del trattamento deve garantire che i dipendenti e altre persone autorizzate dal Responsabile del trattamento a elaborare i Dati personali lo facciano unicamente nell'ambito e agli scopi previsti dal presente Accodo e GDPR.
3.5. Il Responsabile e il Titolare del trattamento si impegnano a elaborare i Dati personali conformemente al presente Accordo rispettando gli obblighi stipulati nel GDPR e in altre ...
Diritti e obblighi delle parti. 4.1 L’Università, nell’esecuzione delle attività, si impegna:
a) ad osservare, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e della relativa rendicontazione, la vigente legislazione dell’Unione europea, nazionale e regionale;
b) far svolgere l’attività dalla struttura del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica e dal personale Docente, Tecnico/Amministrativo presente all’interno della struttura. Il Dipartimento potrà avvalersi di personale esterno qualora lo ritenga necessario e utile ai fini del corretto svolgimento della stessa.
c) qualora l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 preveda il coordinamento di un gruppo di soggetti, il coordinatore assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare che il gruppo agisca nel rispetto del presente Accordo.
4.2 USRA si impegna a:
a) fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate all’Università;
b) a consentire all’Università di utilizzare e pubblicizzare le attività scientifiche inerenti l’oggetto dell’Accordo nell’ambito degli spazi in cui saranno utilizzati gli allestimenti, nonché di utilizzarne gli output a scopo didattico e scientifico, come meglio specificato all’art. 8;
c) corrispondere all’Università le somme indicate all’art. 7.
4.3 USRA effettua il monitoraggio dell’esecuzione del presente Accordo, dal punto di vista tecnico e finanziario, analizza la relazione intermedia e quella finale in tempo utile per provvedere alla liquidazione del saldo intermedio e finale.
4.4 USRA ha il diritto di poter effettuare, previa richiesta, incontri e/o sopralluoghi per verificare l’andamento della realizzazione delle attività, nel corso dello svolgimento delle stesse.
4.5 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.
4.6 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
4.7 Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare l’Accordo nel...
Diritti e obblighi delle parti. 4.1.4 Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto
Diritti e obblighi delle parti. 5.1 L’Università, nell’esecuzione delle attività, si impegna:
a) ad osservare, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e della relativa rendicontazione, la vigente legislazione dell’Unione europea, nazionale e regionale;
b) far svolgere l’attività dalla struttura del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica e dal personale Docente, Tecnico/Amministrativo presente all’interno della struttura, oppure, qualora lo si ritenga necessario, si potrà prevedere la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato. Il Dipartimento potrà avvalersi di personale esterno qualora lo ritenga necessario e utile ai fini del corretto svolgimento della stessa.
5.2 USRA si impegna a:
a) fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate all’Università;
b) a consentire all’Università di utilizzare e pubblicizzare le attività scientifiche inerenti l’oggetto dell’Accordo nell’ambito degli spazi in cui saranno utilizzati gli allestimenti, nonché di utilizzarne gli output a scopo didattico e scientifico, come meglio specificato all’art. 9;
c) corrispondere all’Università le somme indicate all’art. 7.