Diritti e obblighi delle parti. 4.1 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, la Camera di Commercio si impegna a:
4.2 Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo, CDP si impegna a:
4.3 CDP autorizza la Camera di Commercio a utilizzare i segni distintivi, registrati o non registrati, pendenti o concessi, di cui CDP è ad oggi, e sarà successivamente, licenziataria esclusiva (“Segni Distintivi CDP”) unicamente ai fini di cui al presente Accordo, senza che ciò comporti l’insorgenza di alcun diritto della Camera di Commercio in merito alla titolarità degli stessi.
4.4 La Camera di Commercio riconosce che i Segni Distintivi CDP sono di piena ed esclusiva proprietà di CDP e si obbliga, per tutta la durata dell’Accordo, a:
(i) non porre in essere alcuna azione o condotta direttamente o indirettamente finalizzata a tentare di acquisire la titolarità dei Segni Distintivi CDP, in Italia o all’estero;
(ii) utilizzare i Segni Distintivi CDP esclusivamente in maniera conforme a quanto previsto dal presente Accordo;
(iii) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo i Segni Distintivi CDP, rispettandone forme, dimensioni, colori e proporzioni;
(iv) non registrare o utilizzare, sia in Italia che all’estero, simboli simili e/o analoghi ai Segni Distintivi CDP, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
(v) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere la fama, il decoro ed il prestigio dei Segni Distintivi CDP, attenendosi - nell’uso dei medesimi - ai massimi standard qualitativi;
(vi) garantire e tenere indenne CDP da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità derivante dall’uso improprio dei Segni Distintivi CDP effettuato dalla Camera di Commercio;
(vii) informare CDP in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato dei Segni Distintivi CDP di cui venga a conoscenza;
(viii) conformarsi alle leggi e ai regolamenti inerenti all’uso di marchi e/o altri segni distintivi in qualsiasi territorio di operatività della Camera di Commercio.
4.5 Le Parti si obbligano all’osservanza dei rispettivi Codici Etici e Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per quanto applicabili.
4.6 Le Parti si danno atto e concordano che ogni diritto di utilizzo di cui al precedente articolo 4.3 verrà concesso all’esclusivo scopo di dare esecuzione al presente Accordo e, pertanto, si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo al momento della scadenza ovvero della cessazione a quals...
Diritti e obblighi delle parti. L’uso dell’alloggio è limitato ai componenti il nucleo familiare del custode nominativamente menzionati nello stato di famiglia ed ai conviventi del custode indicati nell’atto di concessione dell’alloggio, con esplicita esclusione di persone estranee. Al custode ed ai suoi familiari e conviventi è fatto divieto di esercitare nell’edificio qualsiasi commercio o altre attività professionali. È, altresì, fatto divieto al custode ed ai suoi familiari e conviventi di tenere, nei locali assegnati, animali o cose che possano arrecare danno alle persone ed alle cose. Il dipendente assegnatario ed i suoi familiari e conviventi, nel servirsi dell’alloggio di servizio come propria abitazione, devono osservare la diligenza del buon padre di famiglia. È fatto espresso divieto all’assegnatario di cedere ad altri la concessione, di effettuare la sublocazione e comunque di concedere il godimento, anche parziale, a terzi dell’alloggio di servizio e delle relative pertinenze, pena la revoca immediata della concessione. Al termine della concessione l’assegnatario dovrà consegnare l’alloggio nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all’uso o a vetustà.
Diritti e obblighi delle parti. I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all’ac- cettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta.
Diritti e obblighi delle parti. 3.1. Il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche, organizzative o di altro tipo per limitare l'accesso non autorizzato a causale, le modifiche, la distruzione, la perdita o altri tipi di gestione non autorizzata dei Dati personali. Il Responsabile del trattamento si assume in particolare i seguenti impegni: • a) utilizzare l'accesso sicuro al PC noto solo al Responsabile del trattamento; • b) utilizzare l'accesso sicuro al database contenente i dati personali e il Responsabile del trattamento non deve visualizzare, salvare o divulgare le informazioni di accesso a terzi; • c) eseguire il trattamento tramite software e servizi conformi ai requisiti di sicurezza dei dati standard e agli standard stabiliti dall'Unione europea; • d) non eseguire copie del database senza previo consenso del Titolare del trattamento; • e) utilizzare mezzi di sicurezza adeguali, come la crittografia o altri mezzi adeguati e necessario, sempre in base all'azione e ai dati specifici; • f) non consentire l'accesso a dati di terzi, a meno che tale accesso sia approvato per iscritto dal Titolare del trattamento o implicito nel presente Accordo; • g) mantenere la riservatezza dei dati.
3.2. Il Responsabile del trattamento si assume anche i seguenti impegni: • a) elaborare i Dati personali solko nella forma ricevuta dal Titolare del trattamento; • b) elaborare i Dati personali solo agli scopi definiti nel presente Accordo e solo nell'ambito necessario per raggiungere i suddetti scopi; • c) non combinare i Dati personali acquisiti per scopi diversi; • d) archiviare i Dati personali solo per il periodo indicato nell'obbligo di informazione o nel consenso dell'utente finale.
3.3. Il Responsabile del trattamento deve archiviare per conto del Titolare del trattamento tutti gli eventuali consensi al trattamento dei dati personali forniti al Responsabile del trattamento dagli utenti finali. Il Responsabile del trattamento deve consegnare i consensi al Titolare del trattamento entro due giorni lavorativi dall'indicazione del Titolare del trattamento.
3.4. Il Responsabile del trattamento deve garantire che i dipendenti e altre persone autorizzate dal Responsabile del trattamento a elaborare i Dati personali lo facciano unicamente nell'ambito e agli scopi previsti dal presente Accodo e GDPR.
3.5. Il Responsabile e il Titolare del trattamento si impegnano a elaborare i Dati personali conformemente al presente Accordo rispettando gli obblighi stipulati nel GDPR e in altre ...
Diritti e obblighi delle parti. In generale, nella locazione finanziaria la presenza dell’opzione di acquisto a scadenza ad un prezzo prestabilito ne costituisce elemento essenziale, utile, come già accennato in precedenza, ai fini del riconoscimento della fattispecie dal leasing operativo37. Questa facoltà, fisiologicamente necessaria, può essere regolata liberamente dalle parti, nei limiti però che essa rimanga tale, in quanto la previsione di questa come un obbligo configurerebbe un contratto di compravendita, mentre l’esclusione porrebbe in essere un contratto di locazione. Inoltre, il comma 76 della legge in commento, così come il comma 136 dell’art. 1 l. n. 124/2017, ha regolato la gestione dei rischi iniziali e sopravvenuti dell’operazione, imputandoli interamente all’utilizzatore, ivi compreso quello relativo al perimento del bene. Tale previsione si giustifica nella prospettiva di equilibrare i rischi gravanti sull’operazione suddividendoli per natura, e nello specifico assegnando il rischio finanziario alla società di leasing, mentre all’utilizzatore il rischio derivante dall’utilizzo, visto il rapporto diretto dello stesso con il fornitore38. Nello specifico, caratteristica peculiare del leasing immobiliare abitativo, rispetto alla fattispecie generale, è inoltre l’attribuzione all’utilizzatore per mano del legislatore del diritto di ottenere una “moratoria” del pagamento dei canoni di leasing. Il comma 79 dell’art. 1 legge n. 208/2015 così afferma: 35 X. Xxxxxxxx, I contratti nuovi, in Tratt. dir. priv., Xxxxxxxxxxxx, Torino, 1999, 210.
Diritti e obblighi delle parti. L’agente deve trasmettere al committente un rapporto in cui indica il nome del contraente con cui ha concluso l’accordo, solo successivamente a tale formalità sorge il diritto per l’agente alla provvigione (art. 574). Il committente può considerare la transazione come non conclusa a suo nome quando l’agente non ha seguito le istruzioni del committente (art. 578), inoltre, nessun’obbligazione può sorgere a carico del committente per collaborazioni instaurate dall’agente con subagenti. L’agente deve dare al preponente tutte le informazioni (art. 579), che possano indurlo a mutare istruzioni e deve stipulare l’eventuale assicurazione richiesta per taluni contratti dai clienti, solo se autorizzato dal preponente e a spese di quest’ultimo e può servirsi di personale dipendente per svolgere i suoi servizi (art. 580), naturalmente a sue spese. Tra i generali doveri del preponente vi è quello di non opporsi all’esecuzione del rapporto d’agenzia, per cui non deve esimersi dal ricevere diritti e altri proventi che l’agente intenda trasferirgli tempestivamente, per la buona esecuzione di determinati affari (art. 585). Fermo che il Codice (art. 585) non fissa l’entità concordata nel contratto, della percentuale, che il preponente deve pagare, tuttavia vincola lo stesso a corrisponderne una commisurata alle attività svolte e ai risultati ottenuti, nonché al rispetto degli usi vigenti in materia. L’ex art. 588 presume che la provvigione includa il rimborso delle spese, ma la presunzione è limitata dall’obbligo per il preponente, in caso contrario, di rimborsare tutte le spese connesse all’esecuzione delle obbligazioni assunte dall’agente per conto del preponente. Gli altri aspetti del rapporto d’agenzia sono lasciati alla libera contrattazione delle parti.
Diritti e obblighi delle parti. ✔ In caso di inadempienza nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavo- ro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%. ✔ In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indetermi- nato.
Diritti e obblighi delle parti. 1. Le Unioni di comuni ed i comuni aderenti, interessati ad avviare i percorsi e/o i processi di cui all'articolo precedente, ove interessati, lo comunicano preventivamente alla Città metropolitana.
2. La Città metropolitana attraverso il Coordinatore dell'area funzionale denominata “Riordino istituzionale e fusioni di comuni”, di cui alle premesse, comunica le modalità in cui intende operare nel quadro di un programma complessivo di lavoro - relativo all'oggetto del presente accordo - che tenga conto della sostenibilità organizzativa ed in relazione agli obiettivi istituzionali.
3. Le parti, specie nella fase iniziale di esecuzione del presente accordo, in ragione della possibile discordanza sui tempi di svolgimento delle attività richieste possono concordare diverse modalità di supporto. In ogni caso l'Unione o il comune aderenti possono decidere di non avvalersi della Città metropolitana e procedere altrimenti nei modi consentiti dall'ordinamento.
4. Le parti possono altresì concordare che relativamente ad un determinato progetto o processo, l'area di lavoro di cui all'articolo 2 sia integrata con i collaboratori dell'ente richiedente in ragione della specifica professionalità e/o competenza posseduta. In tali casi il coordinamento funzionale di tali attività spetta comunque al Coordinatore dell'Area funzionale della Città metropolitana di cui alle premesse.
Diritti e obblighi delle parti. In Olanda deve considerarsi direttamente applicabile il Codice etico europeo del 1972, dal quale dipendono i seguenti diritti ed obblighi:
Diritti e obblighi delle parti. 8.1 Con il pagamento del contributo il richiedente acquisisce il diritto all’accesso alla rete nei limiti della potenza disponibile. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza disponibile deve presentare una richiesta al gestore di rete per l’adeguamento della potenza disponibile.
8.3 Il gestore di rete è tenuto ad eseguire gli impianti di rete per la connessione, inclusa la posa delle apparecchiature di misura e di eventuali limitatori.
8.4 Gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura sono a carico del richiedente.
8.5 Il richiedente, fatti salvi i casi di edifici con non più di quattro unità immobiliari, deve altresì impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del gestore di rete, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. In tal caso il gestore della rete è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni. Il gestore di rete riporta nell’offerta l’ammontare del compenso.
8.6 Il gestore di rete ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza.