Impegni assunti dalle Parti Clausole campione

Impegni assunti dalle Parti. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all’Articolo 2. Fermo restando quanto previsto dal Codice e, in particolare dagli articoli 17, 18, 19 e 28: Il MiBACT, attraverso la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, si impegna a garantire il proprio supporto per l’attuazione delle specifiche iniziative di conservazione e miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio archeologico individuato. Il MiBACT, altresì, si impegna a garantire il proprio supporto per le attività di promozione e divulgazione del patrimonio archeologico di volta in volta programmate. L’ANAS, per il tramite di Archeolog Xxxxx, si impegna ad effettuare, previo affidamento temporaneo dei siti e dei beni rinvenuti da parte dei competenti Uffici del MiBACT, attività di raccolta fondi per il restauro, la conservazione, la valorizzazione dei siti e dei reperti ritrovati, secondo modalità tali da assicurare che i benefici fiscali siano riferiti ai donatori ai sensi della normativa vigente. In relazione alle finalità del Protocollo, ovvero la concertazione delle attività destinate al restauro, alla conservazione ed alla valorizzazione di siti e reperti rinvenuti a seguito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, le Parti svolgono le seguenti attività: ANAS: o aggiorna periodicamente lo stato dei ritrovamenti archeologici relativi al sistema viario di propria gestione e competenza, seguendo la metodologia dell’ICCD;
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).