Benefici fiscali Clausole campione

Benefici fiscali. Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si da atto che tutte le cessioni di aree e o manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione al P.G.T., a titolo gratuito e non a scomputo di oneri. Al presente atto, trattandosi di una convenzione attuativa del P.G.T., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n.342 in base al quale non è da intendersi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione nei confronti del Comune di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Preso atto della RISOLUZIONE n.68/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2014, avente ad OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n.601 del 1973, considerato che le cessioni per aree a servizi oggetto del presente atto avvengono a titolo gratuito, è escluso che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del D.LGS. n.23 del 2011. Pertanto, per le cessioni a titolo gratuito delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni recate dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973 n.601, assoggettate al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Benefici fiscali. La parte di premio nel fondo interno unit linked destinata alla copertura del rischio morte è detraibile (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 917/1986) dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente.
Benefici fiscali ambiente esterno più favorevole
Benefici fiscali. La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente, art. 15 del D.p.r. 917/1986. Tale detrazione è riconosciuta, fra l’altro, al Contraente, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico. Sono detraibili soltanto i premi versati con modalità di pagamento tracciabile. La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo del Contraente.
Benefici fiscali. La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 12 L. 124/2013) dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Benefici fiscali. Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Benefici fiscali. Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali il Cliente dovrà presentare a PORTO RECANATI GAS Srl la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle sue dichiarazioni e/o omissioni. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante sottoscritta in originale l'eventuale diritto a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta e tassa verrà applicata nella misura ordinaria.
Benefici fiscali. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017, art. 83, alle persone fisiche e giuridiche sono riconosciuti i seguenti benefici fiscali per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1 gennaio 2018. Le persone fisiche: • potranno detrarre le donazioni in natura o in denaro nel limite del 30% degli importi erogati fino a un tetto massimo di € 30.000 l’anno; o in alternativa • potranno dedurre le donazioni in natura o in denaro dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Le persone giuridiche: • potranno dedurre le donazioni dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza più alcun limite fisso. Perché sia possibile accedere a tali benefici, le donazioni in denaro dovranno essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è ammessa alcuna agevolazione per le donazioni effettuate in contanti. Ciò non toglie che, qualora il donante non abbia interesse ad accedere ai suddetti benefici fiscali, la Fondazione possa accettare anche donazioni in contanti. Intendendo, tuttavia, rispettare le prescrizioni vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari, per autonoma decisione, la Fondazione ha deciso di accettare questo tipo di donazioni in contanti solo qualora non superino l’importo di 1.000 euro (mille/00). Per maggiori informazioni sulla natura e la fiscalità in tema di erogazioni liberali, si consiglia la lettura dell’approfondimento di Italia Non Profit disponibile al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx/
Benefici fiscali art.20 - Rimborsi spese dall’operatore al comune

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