IMPORTO A CONSUMO Clausole campione

IMPORTO A CONSUMO. L’importo a consumo, necessario per poter autorizzare qualsiasi intervento extra- canone, può essere stanziato: • in fase di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, così come illustrato al paragrafo 5.5.4; • in un momento successivo all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, purché nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, tramite Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, così come illustrato nel paragrafo 5.6. Tale importo “a consumo” deve prevedere una quotaparte destinata ai Servizi di “Facchinaggio Interno” (paragrafo 7.3.2) e di “Facchinaggio Esterno/Traslochi” (paragrafo 7.3.3) laddove ordinati, e la restante quota da utilizzare per attività extra- canone indifferentemente per tutti gli altri servizi ordinati dalle Amministrazioni Contraenti nell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell’Atto Aggiuntivo.
IMPORTO A CONSUMO. Al fine di poter autorizzare qualsiasi tipo di Attività che prevede la corresponsione di un corrispettivo Extra Canone, è necessario che l‟Amministrazione abbia destinato uno specifico importo forfetario da utilizzare “a consumo”. Si rimanda al paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico. Nel corso della durata dell‟OPF possono essere apportate variazioni allo stesso purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato. Le variazioni all‟ OPF devono essere formalizzate mediante un Ordine aggiuntivo all‟OPF (OA) secondo lo schema di cui all‟appendice 03 o appendice 03.1 (modello semplificato). In particolare, le variazioni che comportano un incremento dell‟importo complessivo dell‟OPF possono essere recepite solo se la Convenzione è attiva e se non è stata ancora esaurita la relativa capienza. Le variazioni che non comportano un incremento del valore economico dell‟OPF possono essere invece attuate, anche dopo la scadenza/esaurimento della Convenzione, purché entro i limiti di durata dell‟Ordine. Si rimanda al paragrafo 6.5 del Capitolato tecnico Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi di cui all‟OPF entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dall‟emissione dell‟OPF stesso (eventualmente migliorati in offerta tecnica - si veda l‟art. 6 della Convenzione), ovvero nel maggior termine concordato con l‟Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna per il cui contenuto si rimanda al paragrafo 6.7 del Capitolato tecnico. Si precisa che il maggior termine concordato con l‟Amministrazione Contraente non potrà essere comunque superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dall‟emissione dell‟OPF stesso.
IMPORTO A CONSUMO. Al fine di poter autorizzare, durante il periodo contrattuale, attività non richieste in fase di indizione dell’AS, è stato stanziato uno specifico importo da utilizzare “a consumo” (per l’importo si rimanda al par. 4 del Capitolato d’Xxxxx allegato alla lettera di xxxxxx) L’ “Importo a consumo”, non è vincolante per la Stazione Appaltante e anche se indicato in maniera presuntiva, concorre nella sua interezza alla determinazione dell’importo a base di gara.

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  • IMPORTO A BASE DI GARA L’importo complessivo annuo a base di gara è 177.868,85 euro, al netto di IVA, ai sensi dell’articolo 7 del capitolato speciale d’oneri. L’importo orario onnicomprensivo, al lordo della diminuzione offerta in sede di gara, per ora di lezione è il seguente: - € 33,00, quale compenso orario onnicomprensivo, per ora di docenza, corsi ordinari, come indicati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; - € 27,00 quale compenso orario onnicomprensivo per ora di docenza, corsi amatoriali, come indicati all’art. 2 del capitolato speciale; - € 34,00, quale compenso orario onnicomprensivo, per ore di docenza del Direttore come indicati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; I suddetti importi sono stati determinati ponendo a riferimento il costo orario del CCNL dei docenti di musica delle scuole di istruzione secondaria superiore, per i corsi ordinari, e dei docenti di istruzione primaria di secondo grado per i corsi amatoriali. L’importo orario globale è comprensivo del suddetto costo del personale, del costo per oneri sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto si intende comprensivo, senza alcuna eccezione, di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio a norma di capitolato, nelle modalità generali e particolari della prestazione e delle consegne a termine ivi prescritte. L’Amministrazione concedente procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. L’offerta vincola, invece, immediatamente il concorrente per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza fissata, per la ricezione dell’offerta medesima.

  • IMPORTO Per la realizzazione dell’attività di ricerca oggetto del presente atto, l’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari corrisponderà all’Unità Operativa 3 Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche euro 212.000,00 (duecentododicimila/00). Detto contributo, facente parte del finanziamento di euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) corrisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione al Soggetto attuatore/beneficiario Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, trova copertura a valere sulla Legge Regionale 12 dicembre 2022, N. 22. La porzione di contributo conferita dovrà essere utilizzata per spese inerenti strettamente ed esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal progetto e disciplinate dalla presente convezione. Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate e riconosciute ammissibili dalla RAS-CRP a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'importo del contributo, l'importo di cui al comma 1 del presente articolo rimarrà invariato. Ulteriore rimodulazione, sempre motivata, potrà essere presentata in fase di chiusura del progetto. Le rimodulazioni sono soggette all’approvazione del Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad Euro 4.195.566,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacinquecentosessantasei/00) netto I.V.A., così suddiviso: L’importo dell’Accordo Quadro e le quantità indicate nel Modello di Pianificazione Trasporti (di seguito per brevità anche “MPT”) non sono vincolanti per Poste. Nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’attribuzione delle attività avverrà in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno di Poste. Per eventuali sopraggiunte esigenze di variazione dei programmi riportati nel relativo MPT, l’Impresa non potrà avanzare alcuna riserva o eccezione e, per le variazioni in aumento o diminuzione, si procederà come disposto all’Art. 9 - Aumento/Riduzione delle prestazioni del CSO Parte II – Capitolato Tecnico. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste e quindi nulla potrà pretendere l’Impresa in caso di affidamenti per quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro medesimo. I servizi oggetto del presente appalto saranno affidati, previa stipula dell’Accordo Quadro, tramite l’emissione di Buoni di Consegna da parte di Poste, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo all’intervento affidato, fermo restando quanto previsto nel CSO Parte III In ragione della natura delle attività oggetto del contratto, delle modalità descritte di erogazione del servizio, non è previsto l'utilizzo di risorse legate da contratto di collaborazione secondo la disciplina vigente.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • Importo della fornitura Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 140.000,00 € + IVA a corpo per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

  • Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentua- le di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.

  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 1. Il Concessionario di Gestione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014. 2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al Concessionario di Gestione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario di Xxxxxxxx si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario di Gestione il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

  • Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Istituto Scolastico Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 316,45 3,37% € 968,10 2,71% € 1.958,77 2,58% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi.

  • Importo del contratto Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto del , %, ammonta a Euro , ( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto: - FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro - EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ; Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale. Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta. È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara). L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.