Validità ed efficacia Clausole campione

Validità ed efficacia. 1. La presente Fideiussione è valida fino alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto originariamente allegato (d’ora innanzi “Scadenza Ultima”). 2. Decorsi sei mesi dalla Scadenza Ultima si determina la “Scadenza Finale” della Fideiussione, con la conseguenza che da tale momento essa cessa automaticamente ad ogni effetto, anche in relazione all’eventuale rimborso al Creditore Garantito di somme che fossero state dallo stesso incassate dal Debitore in pagamento delle Obbligazioni Garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Quanto sopra riportato deroga quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile, indipendentemente da qualsiasi atto e/o comunicazione da parte dell’INPS ed anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto. 3. Successivamente alla Scadenza Finale il Creditore Garantito o chiunque altro non potrà esigere alcunché dalla Banca per quanto eventualmente dovuto durante il periodo di efficacia della presente Fideiussione.
Validità ed efficacia. 1. La realizzazione di servizi pubblici e di interesse generale, diverse da quelle previste dal Piano dei Servizi, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, non comportano il ricorso ad una variante del Piano stesso. 2. Non fanno configurare vincoli espropriativi e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento dell’Amministrazione Comunale. PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE. 1. Il Piano per le attrezzature religiose promuove la realizzazione di servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose. 2. Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono definite dall’art. 71 della LR 12/2005; 3. Le attrezzature destinate al culto, alla formazione religiosa, alle connesse attività educative, culturali, sociali, ricreative, sportive e di ristoro, ivi compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate ad alloggi, oratori e attrezzature parrocchiali non richiedono atto di asservimento o di convenzionamento; 4. Sono destinate ad accogliere nuove attrezzature per servizi religiosi le aree ed edifici per il culto in progetto individuate nella Tavola PDS 11; 5. Per interventi su aree libere di cui al comma precedente si applicano i seguenti parametri: a) Indice fondiario massimo: 0,4 mq/mq; b) Rapporto di copertura: 40% massimo o esistente se superiore; c) Distanze minime: i. dai confini privati m 5,00 o aderenza. Sono ammesse costruzioni a confine con l’assenso della proprietà confinante; ii. dagli spazi pubblici: filo edilizio esistente o, in assenza, m 5,00; iii. tra edifici: m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; iv. m 5,00 tra pareti non finestrate d) Altezza massima: 10 m; e) Aree da destinare a parcheggio pubblico, in cessione o in asservito all’uso pubblico, pari al 200% della SL; f) Indice di permeabilità minimo: 30%; 6. I parametri indicati al comma precedente non si applicano alle superfici strettamente dedicate alla pratica del culto, compresi le torri e i campanili annessi che non soggetti a limiti di altezza; 7. Per gli interventi di cui al comma 7 deve essere dimostrata: a) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili; b) la congruità architettonica e dimens...
Validità ed efficacia. Il presente capitolato è valido ed efficace dal giorno successivo alla sua approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.
Validità ed efficacia. Il Patto d’integrità sarà valido ed efficace fino alla completa esecuzione del Contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito/realizzato.
Validità ed efficacia. 10. 5 La gestione dell’accordo di programma
Validità ed efficacia. Occorre poi distinguere l'aspetto della validità dell'accordo dall'aspetto della sua efficacia. Per quanto riguarda la validità, rientrano in tale aspetto le attività corrispondenti sia alla fase preparatoria che a quella costitutiva dell'accordo • L’accordo di programma essendo immediatamente efficace tra le parti riconduce la valutazione del singolo interesse pubblico a quella dei motivo del contratto consentendo la adozione piena dello schema negoziale consentendo l’esercizio della competenze attraverso il contratto. In questo senso è possibile ritenere che “l'accordo, nella programmazione negoziata, è un contratto ad efficacia obbligatoria, in quanto l'oggetto dell'accordo, non conseguente in forma reale alla stipulazione, è realizzato attraverso la costituzione di un rapporto obbligatorio dal quale sorgono a carico delle parti delle vere e proprie obbligazioni. In particolare, si tratta di un accordo plurilatelarale - posto che ad esso prendono parte plurimi soggetti - ed avente ad oggetto differenti forme e generi di prestazione, contenuti di altrettanti obblighi di fare”. • l’efficacia vincolante tra le parti e sua la validità, risoluzione e recesso A parte questo, l'ordinamento non pare riconoscere a nessun contraente il diritto di recesso unilaterale. • l’approvazione dell’accordo e la sua efficacia. Rispetto ai terzi l’accordo non si pone però come fonte normativa diretta, è necessaria pertanto l’approvazione della Regione e la pubblicazione del relativo provvedimento perché tale effetto si produca. La fase di approvazione dell'accordo da parte della Regione, dunque, se per un verso è strumentale alla concessione dell'eventuale cofinanziamento regionale, dall'altro lato non influisce minimamente sul perfezionamento giuridico e,quindi, sulla validità del rapporto sottostante all'accordo che è alla base Una volta approvato e con efficacia erga ommes, l'aspetto dell'efficacia dell'accordo assorbe in sé lo svolgimento di attività o funzioni fra esse distinte: una fase gestionale, di attuazione vera e propria dell'accordo, ed una fase di vigilanza e controllo, che viene svolta congiuntamente dal Soggetto attuatore e dal Responsabile regionale. La dinamica della gestione è poi variamente articolata anche con atti giuridici applicativi specifici a seconda delle diverse tipologie di accordo di programma desumibili dalla legislazione delle diverse Regioni.
Validità ed efficacia. 7.1 Il presente Accordo ha efficacia a far data dalla sottoscrizione dello stesso e fino alla cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto giuridico di base esistente tra le Parti. 7.2 L’efficacia del presente Accordo cesserà immediatamente al momento della comunicazione da parte del/della Richiedente della sentenza definitiva di rettifica di attribuzione di genere o altro provvedimento equipollente da parte dell’Autorità competente, ovvero della decisione del/della Richiedente di interrompere la procedura Xxxxx ovvero per provvedimento del Rettore conseguente alle violazioni di cui al precedente art. 5.
Validità ed efficacia. La presente ipotesi di contratto acquista efficacia con la definitiva sottoscrizione a seguito dei controlli previsti da normativa vigente ed è valida per l’a.s. 2016/2017 in caso contrario si procederà a riproporzionare l’importo annuale. L'Ufficio II e gli Uffici di Ambito Territoriale effettueranno la ripartizione dei compensi spettanti al personale interessato, previa informativa alle XX.XX., nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente contrattazione. Gli Uffici di Ambito territoriale trasmetteranno dispositivo di liquidazione all'Ufficio II che effettuerà la corresponsione dei compensi tramite sistema “Cedolino Unico”. Per la Parte Pubblica: Per le Organizzazioni Sindacali di categoria: Il Direttore Generale firma Xxxxxxx Xxxxxxx F.L.C.- C.G.I.L firma Xxxxxx Xxxxxxx Il Dirigente dell’Ufficio I firma Xxxxx X. Xx Xxxxx C.I.S.L Scuola firma Xxxxxx Xxxxxxxxx Il Dirigente dell’Ufficio II firma Xxxxxxxxx Xxxxxxx U.I.L.- Scuola firma Xxxxx Xxxxxxx Il Dirigente dell’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Bologna firma Xxxxxxxx Xxxxxxxxx SNALS – CONFSAL GILDA UNAMS firma Xxxxxxx Xxxxxxxxx L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRER.reg.uff.1326 del 27/01/2020. TABELLA A) Contrattazione Colletiva Integrativa Regionale in applicazione al CCNI del 21 marzo 2019 - art. 86 CCNL Comparto Scuola a.s. 2016/2017 XXXXX STATO LORDO DIPENDENTE TOTALE RISORSE DISPONIBILI 70.878,00 53.412,00
Validità ed efficacia. La presente Convenzione è impegnativa e produttiva di obbligazioni per i richiedenti sin d’ora, contestualmente alla sua firma da parte loro, mentre per il Comune di Assisi lo diverrà solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Municipale di Assisi.

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  • Efficacia Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all’ENBIC, versando mensilmente mediante Mod. “

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.