Common use of Imposta sulle successioni e donazioni Clause in Contracts

Imposta sulle successioni e donazioni. Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 n. 286 del novembre 2006 (“L 286/2006”), ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata, salve alcune eccezioni, su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantotto della L 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni: - per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%, senza alcuna franchigia. Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantanove della L 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili: - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’imposta sulle donazioni si applica con un’aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia. Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’imposta sulle donazioni o sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore dei beni o diritti trasferiti che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.

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Imposta sulle successioni e donazioni. Il Decreto Legge In merito alla rilevanza della devoluzione ai fini dell’imposta sulle donazioni52 si fa presente che ai sensi dell’articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 n. 286 del novembre 2006 (“L 286/2006”), ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su si applica “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Si applicanoL’imposta sulle successioni e donazioni trova, in quanto compatibilipertanto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Si considerano trasferimenti applicazione anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata, salve alcune eccezioni, su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantotto della L 286/2006, i ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi 52 Disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS) approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e dall’articolo 2, commi, 47 e seguenti del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. dello spirito di liberalità tipico delle donazioni (cfr. circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 2.). Pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni si ritiene applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro atteso che, pur trattandosi di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione. Fermo restando che la devoluzione del patrimonio deve avvenire “ai fini sportivi”, la devoluzione stessa in sede di scioglimento, effettuata da parte dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, non sarà soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni qualora venga effettuata nei confronti di enti per causa i quali siano normativamente previste ipotesi di morte esclusione dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti a titolo gratuito. Al riguardo si richiama, anzitutto, l’articolo 3 del TUS il quale prevede talune ipotesi esclusione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per trasferimenti effettuati nei confronti di categorie di enti normativamente individuati dalla stessa disposizione 53. L’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni è prevista, inoltre, dall’articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sempreché i 53 Ai sensi dell’articolo 3 del TUS non sono soggetti all’imposta sulle successionisuccessioni e donazioni i trasferimenti a favore, con fra l’altro (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 5.2): - dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; - di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle ONLUS e alle fondazioni previste dal Decreto Legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461; - di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra indicati, che perseguono però le seguenti aliquotestesse finalità di cui al punto precedente. predetti trasferimenti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni: - solidaristiche e di utilità sociale. La previsione agevolativa di cui all’articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo settore, si applica in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali di cui al titolo X dello stesso Xxxxxx, per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%, senza alcuna franchigia. Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantanove della L 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore delle Organizzazioni non lucrative di beni utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e diritti delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e la costituzione delle provincie autonome di vincoli di destinazione di beniTrento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 0000, l’imposta sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da x. 000 (x. articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore). La stessa previsione agevolativa, a partire dal periodo d’imposta in cui è gravato il beneficiarioinizieranno ad avere applicazione le disposizioni fiscali recate dal Tiolo X dello stesso Xxxxxx, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili: - in caso di donazione o di trasferimento troverà applicazione per trasferimenti a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’imposta sulle donazioni si applica con un’aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - in caso forma di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia. Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’imposta sulle donazioni o sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore dei beni o diritti trasferiti che supera l’ammontare di Euro 1.500.000società.

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Imposta sulle successioni e donazioni. Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286 del novembre 2006 (“L 286/2006”)286, ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Si Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’art. 2 della Legge n. 286 del 2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimentoSalve alcune eccezioni, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. Per per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata, salve alcune eccezioni, applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. principale Ai sensi dell’articolo dell’art. 2, comma quarantotto 48 della L 286/2006Legge del 24 novembre 2006 n. 286, salve alcune eccezioni, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni: - per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%, senza alcuna franchigia. Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantanove della L 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili: - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’imposta sulle donazioni si applica con un’aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle; - in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia. Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’imposta sulle donazioni o sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore dei beni o diritti trasferiti che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.:

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