Common use of Inadempimenti e penalità Clause in Contracts

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, la ASL di Rieti potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura.

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Samples: www.asl.rieti.it

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio. Nei casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli violazione degli obblighi contrattuali precisati negli atti previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nel preventivo presentato in sede di gara, la ASL il Comune di Rieti potrà provvedere Cortina d’Ampezzo provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattualiBroker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In particolarecaso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, il contratto si intenderà risolto. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di incamerare, anche in parte, la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma precedente. In alternativa l’Amministrazione potrà essere incamerato applicare per ogni disservizio o per ogni inadempienza, salva la contestazione di cui al precedente comma, una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L’applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito. Inoltre, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre dittecontratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, ponendo rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguentiprestazioni regolarmente eseguite, fatta salva la facoltà di ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornituraavverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi i casi La Ditta aggiudicataria è responsabile degli eventuali disagi e disservizi causati nell'espletamento delle attività di vigilanza e teleallarme. In caso di irregolare e/o mancata resa, anche parziale, delle prestazioni richieste e specificate nel presente Capitolato, l’ASL N° 5 di Oristano provvederà ad inoltrare reclamo scritto specificando le difformità rilevate con esclusione delle cause di forza maggiore, il cui onere probatorio resta in capo all’Appaltatore. Le difformità e le inosservanze prestazionali rimaste ingiustificate, comporteranno l’applicazione di una penale giornaliera di € 250,00 previa contestazione dell'addebito e fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all'A.S.L.. La Ditta non potrà vantare la causa di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili se la stessa è imputabile a ragioni tecnico-organizzative del servizio secondo valutazioni insindacabili dell'Azienda U.S.L.. Le penalità saranno comunicate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta per somministrazioni già rese. Mancando crediti o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità essendo insufficienti, l'ammontare delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, la ASL di Rieti potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornituraverrà addebitato sulla cauzione.

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Samples: www.asloristano.it

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi i casi Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato dal concessionario entro il termine che sarà assegnato con la comunicazione di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioniaddebito, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancanza inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel presente atto o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti nel bando di gara, la ASL l’Amministrazione Comunale di Rieti potrà provvedere Soliera, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all’interesse pubblico al reperimento di prodotti presso altra fonteripristino della condizione violata, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesaprovvederà d’ufficio con addebito delle spese al concessionario rivalendosi direttamente, nonché le penalità previste in tutto od in parte, sul deposito cauzionale. Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo. La ASL , nel caso di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondenteviolazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel presente bando, in difetto di ciò la ASL di Rieti, l’Amministrazione Comunale si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva riserva la facoltà di risoluzione applicare una penale, il cui ammontare GIORNALIERO verrà fissato entro il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 500,00 in relazione alla gravità del contrattofatto ed all’eventuale ripetersi degli inadempimenti. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornituraIl provvedimento motivato di applicazione della penale è comunicato al concessionario mediante raccomandata, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale. In caso di mancato pagamento della penale, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale.

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Samples: Contratto Di Locazione Del Chiosco Bar Con Area Esterna Di Pertinenza, Ubicato Presso Il Parco Della Resistenza

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi Qualora fossero ri l evate inadempienze ri spetto a quanto previsto dalle norme di l egge e dal presente capitolato, l ’ Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al comune entro i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali l termine stabilito nella diffida, non fossero ri tenute soddisfacenti dall’ Amministrazione, s i procederà a detrarre una penalità pari al 10 % dell’ importo del canone dovuto dopo n. t re richiami scritti, per i quali il Fornitore non abbia trascurato s iano pervenute o non siano state accolte le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. L’ Amministrazione potrà procedere al recuper o della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’ applicazione delle prestazioni, e penalità non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti)esclude la r ichiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. ( Si precisa che, in caso di mancanza o ritardo da parte conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’ art. 145 del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gararegolamento attuativo del codice dei contratti, la ASL di Rieti potrà provvedere le penali per i l r i tardato adempimento delle obbligazioni assunte sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0 , 3 per mille e l ’ 1 per mille dell’ ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al reperimento di prodotti presso altra fonte10 %, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesaanche questo quale l imite giornaliero, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornituravalore contrattuale).

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Inadempimenti e penalità. Fatti salvi i casi Qualora la Ditta aggiudicataria non eseguisse tutto quanto previsto dal presente Disciplinare e nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto entro il trentesimo giorno dalla data di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioniredazione del verbale di aggiudicazione, e non abbia omesso avviasse la regolare fornitura, la stessa sarà soggetta al pagamento di trasmettere tempestiva comunicazione una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il sessantesimo giorno e ciò fosse dovuto ad indisponibilità di mezzi e/o apparecchiature da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione darà via alla ASL di Rieti)risoluzione del contratto con l’affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, in purché perfettamente adempiente. In caso di mancanza ritardo o ritardo da parte del fornitore rifiuto delle consegne dei gas richiesti o nella sostituzione di quelli contestati, l’ASP di Agrigento potrà rivolgersi, per l’acquisto, ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, la ASL di Rieti potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonteDitta, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattualie riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00. In particolare, potrà Le spese dovute ad irregolarità commesse dalla Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto potranno essere incamerato il recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornituradefinitivo.

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Samples: www.aspag.it