PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del C...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Il mancato rispetto dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara - non giustificato da cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento della prestazione e l’eventuale risoluzione del contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale danno. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Società è tenuta a rispettare nell’esecuzione dell’appalto le seguenti scadenze:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali ad una penale pari: ® 1° inadempimento: 30% del canone mensile;
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori (computato secondo i termini di congruità definiti al precedente articolo 16 del presente Capitolato) senza giustificato motivo sarà applicata una penalità pecuniaria in misura giornaliera da Euro 50,00 a Euro 100,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale (euro 3.278,68) la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto agli artt. e dell’Accordo Quadro