PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari ded...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reinteg...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 de...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica e nel contratto comporta l'applicazione delle penali nelle fattispecie di seguito indicate, qualora queste dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario:
1. in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione
2. in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST
3. in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati
4. in caso di non conforme realizzazione anche di una sola attività, rispetto a quanto previsto, con particolare riferimento alla non realizzazione di contest o alla non funzionalità completa dei servizi che costituiscono i premi dei contest. Per ognuna di queste mancanze, per ogni giorno successivo al secondo feriale successivo al ricevimento della comunicazione, potrà essere applicata una penale di 1.000 euro al giorno per la mancanza di intervento oppure di 500 euro al giorno per la mancanza di funzionalità o ritardo nella attivazione fino ad un massimo del 110% dell'importo aggiudicato. Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Scaduto anche tale termine, la FST, ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. In tutti i casi, il responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida asse...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali ad una penale pari: ® 1° inadempimento: 30% del canone mensile;
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CSIAF procederà alla applicazione delle penali, a seguito della segnalazione da parte del responsabile della fornitura, nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso l'aggiudicatario non effettui la consegna e l'installazione nei tempi e nei modi previsti agli Artt. 4.1 e 4.2 del presente Capitolato verrà applicata una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Trascorsi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio della fornitura senza l'avvenuta installazione si procederà alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno subito, incamerando la cauzione senza che niente possa essere preteso da parte della ditta aggiudicataria;
b) nel caso in cui, per gli interventi di assistenza e manutenzione, non vengano rispettati i tempi indicati all'Art. 3.2 del presente CSA o, se migliorativi, i tempi indicati nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo sul tempo di risposta alla richiesta di intervento, e pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo sul tempo previsto per la soluzione del problema. In ogni caso l’importo delle penali non potrà eccedere il 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori (computato secondo i termini di congruità definiti al precedente articolo 16 del presente Capitolato) senza giustificato motivo sarà applicata una penalità pecuniaria in misura giornaliera da Euro 50,00 a Euro 100,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale (euro 3.278,68) la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto dall’Accordo Quadro.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di non ottemperanza ad uno o più obblighi di cui la presente avviso pubblico, il Comune provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della violazione. Qualora il Concessionario non ottemperasse nei termini assegnatogli, il rapporto di concessione potrà intendersi risolto ipso-iure ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il contratto di concessione potrà inoltre essere risolto di diritto con decadenza automatica dello stesso nel caso:
a) di cessione dello stesso a terzi non autorizzati;
b) mancato reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale;
c) in cui il comportamento reiterato del concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l' immagine e il decoro dell'Amministrazione comunale. Per i casi di ritardo nella installazione e nella rimozione della pista e nel caso della mancata rimozione del ghiaccio il Concessionario è soggetto all’applicazione di una penale da applicare nella misura dello 0,3% sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale viene applicata in sede di liquidazione con detrazione dal saldo.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In merito alle penali ed alla rivoluzione del contratto si rimanda integralmente all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto – parte generale per le penali e all’art. 36 per le risoluzioni del contratto.