PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari ded...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti penalità: - per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo del tecnico e la relativa firma; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione App...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente affidamento e a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. La richi...
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Società è tenuta a rispettare nell’esecuzione dell’appalto le seguenti scadenze:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali ad una penale pari: ® 1° inadempimento: 30% del canone mensile;
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori (computato secondo i termini di congruità definiti al precedente articolo 16 del presente Capitolato) senza giustificato motivo sarà applicata una penalità pecuniaria in misura giornaliera da Euro 50,00 a Euro 100,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale (euro 3.278,68) la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per quanto attiene la disciplina delle penalità e della risoluzione del contratto si rimanda a quanto disposto agli artt. e dell’Accordo Quadro