Common use of Inadempimenti Clause in Contracts

Inadempimenti. In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: - di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; - di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Inadempimenti. In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: - di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; - di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

Inadempimenti. In La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato. Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Comune di Isili a mezzo PEC presso il domicilio legale della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dalla Ditta in conseguenza delle inadempienze accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l’appalto. Il Comune di Isili, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto con il presente capitolato e nello specifico : - Euro 300 per il caso di negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente; - Euro 150 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, per il caso di mancata sostituzione degli operatori assenti , ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio; - Euro 150 per la incongrua o ritardata consegnaincompleta attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale. Quando le inadempienze, totale o parzialele inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, della mercela Ditta aggiudicataria, oppure quando la merce risultisu richiesta motivata del Comune, a seguito si obbliga alla sua sostituzione. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di verificanon scarsa importanza di clausole essenziali, non rispondente ai requisiti richiestisenza necessità di provvedimento giudiziario, l’Amministrazione si riserva la facoltà: - di respingere la merce contestata previa diffida con la quale deve essere tempestivamente sostituita venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; - giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestatadetto termine, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In in caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto si intende risolto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile)diritto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Inadempimenti. In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: - di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; - di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

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Samples: Bando Di Gara Forniture