Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento.
5.2 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energia, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
Inadempimenti. Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..
Inadempimenti. 1. Qualora gli OPERATORI non provvedano senza giusta causa, all'ultimazione, a regola d'arte, delle opere di urbanizzazione - nei tempi stabiliti dal precedente articolo 16 - il COMUNE diffiderà gli OPERATORI con assegnazione di un termine per l'ultimazione non inferiore a giorni 90 e, in caso di persistente inadempimento, potrà escutere integralmente o in parte, in relazione all'importo delle opere da realizzare, le fideiussioni di cui all’articolo 15 e agire in danno, realizzando o completando direttamente le opere di urbanizzazione.
2. Il COMUNE si riserva inoltre la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione degli OPERATORI ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando gli OPERATORI stessi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il COMUNE li abbia messi in mora con preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi. 3.Resta comunque salva la possibilità dell’ottenimento di eventuali proroghe, sia di inizio lavori sia di fine lavori, relativamente alla validità dei titoli abilitativi riguardanti sia le opere di urbanizzazioni sia l’edificazione privata, qualora l’OPERATORE risulti inadempiente per fatti riconducibili all’art. 15.2 del D.P.R. 380/01. In caso di inosservanza dei disposti della presente convenzione sono previste le penali seguenti:
a) per ogni mese di ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo: 1,50 % (uno e cinquanta per cento) dell’importo totale fino ad un massimo del 15% (quindici per cento); La penale non è dovuta qualora il ritardo non sia imputabile agli OPERATORI
b) per ogni mese di ritardo nella richiesta del permesso di costruire per interventi edilizi privati rispetto ai tempi definiti nel programma degli interventi: € 1.000,00 (Mille/00 euro) fino a tre mesi, poi € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per i successivi tre mesi. Trascorsi sei mesi in relazione alla quota di oneri di urbanizzazione da versare si applicano per il ritardo le seguenti penali: aumento in misura pari al 10 per cento qualora la presentazione avvenga nei successivi centoventi giorni; aumento in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine precedente, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; aumento in misura pari al 40 per cento quando il ritardo si protrae oltre il termine precedente. La penale non è dovuta qualora il ritardo non sia imputabile ...
Inadempimenti. 1. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla realizzazione delle opere di ristrutturazione entro i termini previsti dal comma 4 del precedente articolo per cause oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, può essere concessa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, una sola proroga. Trascorso inutilmente il termine pattuito o concesso senza che i lavori siano ultimati, il concessionario si intenderà inadempiente con conseguente risoluzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata il concessionario, per gli eventuali lavori effettuati, non ha diritto ad alcun compenso.
2. Il concessionario si intenderà inoltre inadempiente, con conseguente risoluzione del contratto, anche nel caso in cui non avvii l’attività gestionale entro 120 giorni dalla firma del presente atto;
3. Qualora il concessionario non preveda all’esatto adempimento del pagamento del canone nel termine stabilito, ovvero nel caso di ritardo, per più di due volte nel corso della concessione, per oltre 30 giorni rispetto alla scadenza della rata mensile, ciò determinerà ipso iure la risoluzione del contratto.
4. Qualora proceda alla risoluzione del contratto il Comune provvederà all’incameramento della cauzione di cui all’art. 13 del presente contratto, ferma restando ogni azione per il risarcimento di ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall’inadempimento.
Inadempimenti. Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti dovrà, su richiesta scritta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno il 66.6% del capitale delle Obbligazioni in essere, dichiarare che le Obbligazioni sono, e dovranno di conseguenza immediatamente
(1) diventare, senza alcun pregiudizio alla subordinazione prevista dall’articolo 3 (ii), oppure (2) a discrezione dell’Obbligazionista, convertite integralmente, e non parzialmente, in Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione, dando un preavviso scritto di 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx all’Emittente e agli Obbligazionisti (secondo quanto previsto dall’articolo 12 ovvero dalle diverse disposizioni applicabili), ove uno dei seguenti casi (i “Casi di Inadempienza”) si sia verificato:
(i) l’Emittente non rimborsi il capitale o non paghi gli Interessi di Mora relativi alle Obbligazioni entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data stabilita per i suddetti pagamenti e se tale ritardo si protragga per 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo il ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte di uno degli Obbligazionisti; oppure
(ii) l’Emittente non effettui la consegna delle Azioni di Compendio come prevista da queste Condizioni o l’assemblea straordinaria degli azionisti convocata dall’Emittente secondo il disposto dell’articolo 2, lett. (e), (iii) non approvi l’emissione di un numero sufficiente di Azioni di Compendio e l’Emittente non consegni le Azioni di Compendio entro 10 Giorni Lavorativi dalla data dell’assemblea;
(iii) sia avviata una Procedura Concorsuale nei confronti di o dall’Emittente o di qualsivoglia sua controllata in relazione all’Emittente stessa, nei confronti di qualsivoglia sua controllata o, a seconda dei casi, in relazione a tutto o a una parte sostanziale dell’azienda o del patrimonio dell’Emittente o di qualsivoglia sua controllata; oppure
(iv) l’Emittente sospenda o cessi lo svolgimento di tutte ovvero di una parte sostanziale delle sue attività
(v) qualsiasi debito finanziario dell’Emittente venga dichiarato esigibile dal creditore interessato e ne venga richiesto l’adempimento prima della sua scadenza prevista, in ogni caso a seguito di un caso di inadempimento o di qualsivoglia disposizione avente analoghi effetti (comunque descritta), a meno che il importo complessivo di tale indebitamento finanziario sia inferiore o uguale a € 10,000,000; oppure
(vi) qualsiasi licenza pubblica detenuta dall’Emittente venga annullata, cessata o revocata, ove tale cancellazione, cess...
Inadempimenti. In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l’Affidatario dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di gg. 5 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal Comune. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Affidatario, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo previsto di seguito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. Il Comune non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
Inadempimenti. 1.Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida e messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., può disporre la risoluzione del contratto in danno.
Inadempimenti. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.
Inadempimenti. 1. Il mancato rispetto delle norme convenzionali da parte della Banca comporta le sanzioni civilistico/risarcitorie o amministrative applicabili, secondo le regole generali dell’ordinamento, alla presente convenzione.
Inadempimenti. 1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato ed accertato dal Responsabile Unico del Procedimento ed è comunicato al soggetto che ha stipulato il contratto affinché promuova i provvedimenti e le azioni di propria competenza.
2. Nei casi di irregolarità o ritardi dipendenti dall’appaltatore che non configurano un inadempimento grave spetta al Dirigente compente/Titolare di Posizione Organizzativa applicare le sanzioni e/o le penalità previste ed adottare le misure ritenute necessarie per il rispetto degli obblighi contrattuali.
3. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa dopo aver diffidato il contraente ad adempiere, qualora questi non provveda, procede in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Legale alla predisposizione degli atti necessari per addivenire alla risoluzione del contratto.
4. Secondo l’art. 146 comma 1 del D.P.R. 207/2010 qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente, per i lavori, la procedura prevista dall’articolo 136 commi 4 e 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125 comma 6 lettera f) del D.lgs.163/2006 e s.m. e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.