Inadempimento del Cliente. Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli artt. 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, nonché dagli altri contratti dal medesimo Cliente eventualmente sottoscritti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
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Samples: Contratto Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di Investimento, Investment Services Framework Agreement, Contratto Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di Investimento
Inadempimento del Cliente. Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2671, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, nonché dagli altri contratti dal medesimo Cliente eventualmente sottoscritticod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
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Samples: Contratto Quadro Del Conto Corrente