Richiamo Clausole campione

Richiamo. Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del CLIENTE operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e “B” del presente documento e nella schedaInformazioni sugli strumenti finanziari”.
Richiamo. Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dal Gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle precedenti parti “A” e “B”.
Richiamo. Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall’intermediario gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente Capitolo.
Richiamo. Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall’intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E’ quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento. Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni circa tutte le commissioni ed le modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che le modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
Richiamo. Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.
Richiamo. 1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.
Richiamo. Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento. Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione, l'investitore deve considerare che la modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
Richiamo. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Richiamo. Il Mart si riserva il diritto di richiedere la restituzione degli oggetti in prestito, con addebito dei relativi oneri al Richiedente, qualora le presenti condizioni non vengano rispettate. Si terrà conto di eventuali violazioni al presente contratto nell’esaminare la possibilità di prestiti futuri.
Richiamo. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.