Incompatibilità e divieto di cumulo. 1. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all’estero.
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio del Dipartimento di riferimento.
3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
5. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate dal precedente punto, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
6. L’assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.
7. Ai sensi dell’art. 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con Xxxxxx diversi e/o con gli enti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.
Incompatibilità e divieto di cumulo. (Legge 240/2010)
Incompatibilità e divieto di cumulo. 1.Gli assegni non sono cumulabili con retribuzioni derivanti da rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.