Indennità di ritardato pagamento Clausole campione

Indennità di ritardato pagamento. 1. in caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a TIM un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: - al 2% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 4% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; - al 6% dell’importo indicato in Fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L'applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla data di risoluzione contrattuale. 2. L’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti Fatture dell’ultimo anno entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Fattura rimasto insoluto. 3. L’indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da TIM nella prima Fattura utile successiva al pagamento della Fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità verrà addebitata con la Fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM, il Cliente intestatario di più contratti autorizza TIM a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.
Indennità di ritardato pagamento. 1. In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in Bolletta alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a Telecom un'indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari: 2. L'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei Bollette entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva Bolletta entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l'indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell'importo indicato in Bolletta rimasto insoluto. 3. L'indennità di cui al comma 1 sarà addebitata da Telecom nella prima Bolletta utile successiva al pagamento della Bolletta rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l'indennità sarà addebitata con la Bolletta emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. 4. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Telecom il Cliente intestatario di più contratti autorizza Telecom a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente Contratto.
Indennità di ritardato pagamento. 9.1 Fatte salve le ulteriori disposizioni in materia presenti nel presente Contratto, se il Cliente ritarda ripetutamente (cioè almeno due volte nell’arco di 6 mesi) nel pagare gli importi addebitati in Fattura rispetto alla specifica scadenza nella stessa indicata, Unidata, a titolo di penale, applicherà, a partire dagli importi oggetto del secondo ritardo, un’indennità (c.d. “indennità di ritardato pagamento”) come di seguito disposto:

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  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Modalità di espletamento del servizio Il CAF si obbliga ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 e per le richieste di assegno maternità di base: 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Milano circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni; 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni; 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione; 4) in caso di verifica di ISEE non corretto, elaborazione di nuovo ISEE; 5) ricezione istanza previo accertamento dell'identità dell'utente mediante acquisizione di un documento d'identità, oltre al documento di soggiorno per i richiedenti stranieri, in corso di validità, rilascio all'utente di copia della ricevuta datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno; 6) trasmissione mensile al Comune di Milano delle istanze pervenute su Report Excel ai fine del relativo controllo e validazione; 7) soltanto dopo la validazione delle istanze da parte del Comune, il CAF potrà provvedere all’ inoltro telematico sul portale INPS; 8) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni; 9) monitoraggio sulle sedi locali abilitate e tempestiva comunicazione al Comune delle variazioni delle unità locali abilitate alla gestione della convenzione; 10) trasmissione, con cadenza trimestrale, del report Excel delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS e relative distinte INPS in pdf; 11) a seguito di autorizzazione da parte dell’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali, il CAF convenzionato potrà emettere la fattura elettronica. Per quanto concerne, nello specifico, l’erogazione del Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: • Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione; • Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; • Acquisire, allegati alla richiesta, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per poter accedere alle prestazioni e custodire gli stessi, secondo le seguenti modalità: i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche; • Trasmettere alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite; • Rilasciare all’utente copia della ricevuta rilasciata dal sistema SGAte, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda; • Inviare semestralmente all’Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali del Comune, Archiviare le pratiche, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 5 (cinque) anni. • In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite, trasmettere al Comune l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 452/2000; • Vigilare l’attività delle sedi locali controllando la correttezza dell’operato svolto, verificando la tempestiva applicazione degli adempimenti richiesti dal Comune e intervenendo tempestivamente per rimuovere i comportamenti non in accordo alla presente convenzione. • l’elenco delle istanze inserite ed accettate dal sistema SGAte. Il soggetto convenzionato dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio attraverso le seguenti attività:

  • Condizioni di pagamento a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione. b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora: - sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna; - sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia. c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di o di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P P). Il tass di l 1° riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno . d) Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. 7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione: b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);