Ritardato pagamento Clausole campione

Ritardato pagamento. Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta a SCB della quale l’Utilizzatore non provveda al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora che saranno computati nella stessa misura del tasso degli interessi corrispettivi applicati a questo Contratto ed indicati nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e che sono pari al tasso di interesse nominale annuo. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni previsti, così come di ogni altro importo comunque dovuto a SCB anche a seguito di pagamenti da questa effettuati a terzi in conseguenza dell’inadempimento dell’Utilizzatore ad obblighi derivanti da questo Contratto, i costi e le spese sostenuti per eventuali interventi da parte di SCB finalizzati o comunque relativi al recupero dei crediti o all’effettuazione dei suddetti pagamenti a terzi sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore, per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto. Sono, altresì, a carico dell’Utilizzatore le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Il pagamento degli importi scaduti verrà così imputato, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile): per primi i canoni scaduti a partire dal più vecchio, poi gli interessi di mora, infine le spese di recupero e i costi di cui al presente articolo. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria dell’Utilizzatore nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà dell’Utilizzatore nell’accesso al credito.
Ritardato pagamento. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 17, comma 7 bis, della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Ritardato pagamento. 9.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti nelle Condizioni Specifiche di ciascun Servizio, sarà altresì facoltà di Telecom risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente stesso a mezzo lettera o e-mail all’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio. 9.2 Con la risoluzione del Contratto, il Cliente avrà l'obbligo di corrispondere a Telecom le somme dovute fino a quel momento, fatto salvo il diritto di Telecom al risarcimento di ogni eventuale danno.
Ritardato pagamento. In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti successivi, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti e per il tempo del ritardo, un tasso d’interesse di mora in pari misura a quello previsto dal D.Lgs. 231/02 per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ritardato pagamento. 8.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento degli importi dovuti nei termini previsti, sarà facoltà di TIM risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente stesso a mezzo lettera o e-mail all’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio. 8.2 Con la risoluzione del Contratto, il Cliente avrà l'obbligo di corrispondere a TIM le somme dovute fino a quel momento, fatto salvo il diritto di TIM al risarcimento di ogni eventuale danno.
Ritardato pagamento. 13.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell’Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa. Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero). La quotazione dell’Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell’Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”). In caso di mancata disponibilità dell’Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.
Ritardato pagamento. 1. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in fattura alla scadenza ivi indicata, il Cliente deve versare a WirLab Srl un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari al: A) 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; B) 4% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; C) 6% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. L’applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla risoluzione contrattuale. L’indennità di ritardato pagamento ora detta non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti 3 (tre) fatture entro le rispettive date di scadenza e paghi la successiva fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, l’indennità per ritardato pagamento sarà pari al 6% dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto. L’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale, come ora descritta, sarà addebitata da WirLab Srl nella prima fattura utile successiva al pagamento della fattura rimasta, in tutto o in parte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale, l’indennità sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente che quest’ultimo sarà tenuto a pagare tempestivamente e senza ulteriori ritardi entro la data di scadenza della relativa fattura, pena l’ulteriore addebito a carico dello stesso delle spese sostenute dalla creditrice per il recupero delle suddette somme, nonché l’applicazione degli interessi calcolati nel rispetto delle disposizioni normative operanti in materia.
Ritardato pagamento. Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misure pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell’art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 231/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall’inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Xx.Xx. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell’art. 1194 C.C.
Ritardato pagamento. 4 Art. 6) - GARANZIA 4