Ritardato pagamento. Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta a SCB della quale l’Utilizzatore non provveda al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora che saranno computati nella stessa misura del tasso degli interessi corrispettivi applicati a questo Contratto ed indicati nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e che sono pari al tasso di interesse nominale annuo. In ogni caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni previsti, così come di ogni altro importo comunque dovuto a SCB anche a seguito di pagamenti da questa effettuati a terzi in conseguenza dell’inadempimento dell’Utilizzatore ad obblighi derivanti da questo Contratto, i costi e le spese sostenuti per eventuali interventi da parte di SCB finalizzati o comunque relativi al recupero dei crediti o all’effettuazione dei suddetti pagamenti a terzi sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore, per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto. Sono, altresì, a carico dell’Utilizzatore le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Il pagamento degli importi scaduti verrà così imputato, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile): per primi i canoni scaduti a partire dal più vecchio, poi gli interessi di mora, infine le spese di recupero e i costi di cui al presente articolo. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria dell’Utilizzatore nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà dell’Utilizzatore nell’accesso al credito.
Ritardato pagamento. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 17, comma 7 bis, della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Ritardato pagamento. 9.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti nelle Condizioni Specifiche di ciascun Servizio, sarà altresì facoltà di Telecom risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente stesso a mezzo lettera o e-mail all’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio.
Ritardato pagamento. In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, dei costi e delle spese determinati ai sensi dei punti successivi, il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti e per il tempo del ritardo, un tasso d’interesse di mora in pari misura a quello previsto dal D.Lgs. 231/02 per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ritardato pagamento. 8.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento degli importi dovuti nei termini previsti, sarà facoltà di TIM risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente stesso a mezzo lettera o e-mail all’indirizzo indicato dal Cliente in fase di registrazione al Servizio.
Ritardato pagamento. 1. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Ritardato pagamento. (interessi di mora) 293
Ritardato pagamento. 13.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell’Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa. Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero). La quotazione dell’Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell’Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”). In caso di mancata disponibilità dell’Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. Articolo 14
Ritardato pagamento. 4 Art. 6) - GARANZIA 4
Ritardato pagamento. 9.1 In caso di ritardo o omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata (o PEC), avrà il diritto di procedere alla sospensione della fornitura per morosità, secondo le modalità previste dalle Condizioni Particolari di Fornitura.