Adempimento degli obblighi Clausole campione

Adempimento degli obblighi. 1. Ciascuna Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo.
Adempimento degli obblighi. 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
Adempimento degli obblighi. 1. Nello spirito di rispetto reciproco e di cooperazione che ispira il presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.
Adempimento degli obblighi. Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d’ordine generale o partico- lare, per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiet- tivi del presente Accordo.
Adempimento degli obblighi. 1. Ciascuna delle parti è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità2.
Adempimento degli obblighi. 1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.