Indennità di reggenza Clausole campione

Indennità di reggenza. 1. Le disposizioni aziendali concernenti le indennità di reggenza, ad oggi normate da specifici accordi in essere, non produrranno più alcun effetto nei confronti dei Responsabili nominati dopo il 31 dicembre 2017.
Indennità di reggenza. Filiali di Fascia 1 – QDL1 + 180 euro mensili Filiali di Fascia 2 – QDL2 + 220 euro mensili Filiale di Fascia 3 Ruolo Chiave – QDL3 + 260 euro mensili Filiale di Fascia 4 Ruolo Chiave – QDL4 + 300 euro mensili RESPONSABILE COMMERCIALE Al lavoratore - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale ……………………………………., è riconosciuto: nelle Filiali, cui risulti assegnato un numero di addetti complessivo da 6 a 9 unità, l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi - 3° livello retributivo; nelle Filiali, cui risulti assegnato un numero di addetti complessivo oltre le 10 unità l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi - 4° livello retributivo; Ai fini dell’applicazione della disposizione contrattuale di cui sopra, nel computo del numero degli addetti complessivo assegnato alla Filiale va incluso il Responsabile Commerciale.
Indennità di reggenza. Ai Direttori di succursali o di punti vendita inquadrati al 1° e 2° livello dei quadri direttivi compete un’indennità mensile, per 12 mesi all’anno, dell’importo di € 100 lordi. Tale indennità spetta agli incaricati di sostituire il Direttore nella misura di 1/20 per ogni giorno di effettiva sostituzione quando la stessa avvenga per frazioni di mese, con un massimo pari alla misura mensile calcolata come sopra. Per i Direttori di succursali, nel caso di passaggio da quadro direttivo di 2° livello a quadro direttivo di 3° livello, con mantenimento dell’incarico, l’indennità di cui al presente articolo viene considerata nel raffronto retributivo utile ai fini della determinazione dell’assegno “ex intesa 11 luglio 1999”.
Indennità di reggenza. A decorrere dall’1 giugno 2006, gli importi delle indennità di reggenza stabiliti all’art. 2 dell’Accordo Economico Aziendale 16 marzo 2004, vengono erogati nelle seguenti misure: Titolare di Filiali di 1^ categoria € 550,00 Titolare di Filiali di 2^ e 3^ categoria € 460,00 Titolare di Filiali di 4^, 5^ e 6^ categoria € 345,00 Titolare di Filiali di 7^ categoria € 190,00 Preposto alla Tesoreria di Urbino, Ancona (275) e Macerata Sede € 155,00 Indennità di mansione per i Responsabili di Cliente Corporate € 380,00 Preposto al Servizio € 470,00 Ai sensi dell’art. 78 del CCNL 12 febbraio 2005, per quanto riguarda i quadri direttivi di 1° e 2° livello, si stabilisce che le prime 60 ore di prestazioni aggiuntive compiute oltre il normale orario di lavoro non danno luogo ad alcuna erogazione e possono essere “autogestite” dal dipendente attraverso un recupero da effettuarsi nel limite massimo di mezze giornate (mattino o pomeriggio). Per quanto riguarda le ulteriori ore di lavoro effettuate, sono state individuate tre fasce corrispondenti rispettivamente a 40, 80, 120 ore. Al raggiungimento di ognuna delle suddette fasce, la Banca procederà all’erogazione di un importo pari a € 870. Ferme restando le fasce orarie e le corrispondenti erogazioni attualmente vigenti, per quanto riguarda i quadri direttivi di 3° e 4° livello si stabilisce che le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro possono essere “autogestite” dal dipendente attraverso un recupero da effettuarsi nel limite massimo di mezze giornate (mattino o pomeriggio), di cui si dovrà ovviamente tener conto nella definizione delle suddette fasce orarie. NOTA A VERBALE Ai fini di quanto sopra, i Xxxxxx direttivi dovranno trasmettere al Servizio Personale un’autocertificazione relativa alla situazione delle prestazioni eccedenti il limite orario convenzionale dell’anno precedente.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: