Le indennità Clausole campione

Le indennità. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità: a) Missione b) Cassa c) Reperibilità
Le indennità. Dal 1° gennaio 2002 si è provveduto anche all’incremento delle indennità per turni notturni e f estivi, rimaste ferme nel loro importo da lungo tempo, quale riconoscimento della grav osità delle condizioni di lavoro in cui opera il personale del ruolo sanitario, con opportuno finanziamento del fondo di riferimento. In materia di indennità, si è provveduto anche alla istituzione della indennità di assistenza domiciliare e della indennità per i Sert, procedendo necessariamente al finanziamento del fondo di rif erimento anche con risorse messe a disposizione dalle Regioni. Con la indennità di assistenza domiciliare si è inteso f avorire il processo di de-ospedalizzazione, le dimissioni protette dei pazienti, nonché l’assistenza agli anziani, ai disabili psico- fisici ed ai malati terminali. E’ evidente l’impulso che la disposizione vuole dare a tale f orma di assistenza che, xxx xxxxxxxxxx, potrebbe far diminuire in modo sensibile gli oneri di spedalizzazioni improprie. arannewsletter La indennità Sert è stata invece istituita per far fronte alla specificità di tale servizio e compete a tutto il personale addetto in via permanente per ogni giorno di servizio prestato ed anche a quello che saltuariamente venga chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere limitatamente alle giornate di accesso. Nel proseguimento del processo di adeguata valorizzazione del personale del ruolo sanitario, si è proceduto alla rideterminazione, dal 1° gennaio 2003, delle indennità professionali specifiche previste per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso, per le puericultrici e quella per i masso-fisioterapisti e massaggiatori, che viene mantenuta anche in caso di passaggio alla categoria superiore. Vengono confermati dal 1° gennaio 2002: il fondo per il finanziamento dei compensi per lav oro straordinario e per la remunerazione di par xxxxxxxx condizioni di disagio pericolo o danno; il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei ser vizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. L’ammontare di tali f ondi è costituito dal consolidato al 31 dicembre 2001 e vengono incrementati con i finanziamenti previsti dal contratto e con le risorse aggiuntive regionali, come previsto dalle specifiche clausole, mantenendo le previste flessibil...
Le indennità. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
Le indennità. (Art.19 del CCRL 8.10.2008) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell‟art. 85 del CCRL del 15.5.2001 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 4,20% L‟indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell‟articolo citato, ris ulta automaticamente rideterminata con l‟aumento del prezzo della benzina. L‟indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell‟art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell‟aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. Con decorrenza 1.1.2008: a) Missione (vedasi limitazioni art.3, commi 6 e 7 della LR.n.6/2012) Categoria D € 37,79 Categorie A, B, C € 32,04 b) Cassa € 80,91 mensile
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elenca- te dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente ridetermina- ta con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e sog- gettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferi- mento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva lega- ta alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l’effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confer- mate tutte le seguenti indennità: a. Missione b. Cassa c. Reperibilità
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità el encate dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1°gennaio 200 5. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità: a) Missione b) Cassa c) Reperibilità

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  • Cumulo di indennità L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte (se superiore) e quello già liquidato per invalidità permanente.

  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

  • Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

  • Coperture assicurative offerte La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

  • Anticipo indennizzi L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.

  • Ulteriori disposizioni 10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro. 10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario. 10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.