Le indennità Clausole campione
Le indennità. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità:
a) Missione
b) Cassa
c) Reperibilità
Le indennità. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elenca- te dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente ridetermina- ta con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e sog- gettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferi- mento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.
1. Le indennità rappresentano la voce retributiva lega- ta alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l’effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confer- mate tutte le seguenti indennità:
a. Missione
b. Cassa c. Reperibilità
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità el encate dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1°gennaio 200 5.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.
1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità:
a) Missione
b) Cassa
c) Reperibilità
Le indennità. Dal 1° gennaio 2002 si è provveduto anche all’incremento delle indennità per turni notturni e f estivi, rimaste ferme nel loro importo da lungo tempo, quale riconoscimento della grav osità delle condizioni di lavoro in cui opera il personale del ruolo sanitario, con opportuno finanziamento del fondo di riferimento. In materia di indennità, si è provveduto anche alla istituzione della indennità di assistenza domiciliare e della indennità per i Sert, procedendo necessariamente al finanziamento del fondo di rif erimento anche con risorse messe a disposizione dalle Regioni. Con la indennità di assistenza domiciliare si è inteso f avorire il processo di de-ospedalizzazione, le dimissioni protette dei pazienti, nonché l’assistenza agli anziani, ai disabili psico- fisici ed ai malati terminali. E’ evidente l’impulso che la disposizione vuole dare a tale f orma di assistenza che, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, potrebbe far diminuire in modo sensibile gli oneri di spedalizzazioni improprie. arannewsletter La indennità Sert è stata invece istituita per far fronte alla specificità di tale servizio e compete a tutto il personale addetto in via permanente per ogni giorno di servizio prestato ed anche a quello che saltuariamente venga chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere limitatamente alle giornate di accesso. Nel proseguimento del processo di adeguata valorizzazione del personale del ruolo sanitario, si è proceduto alla rideterminazione, dal 1° gennaio 2003, delle indennità professionali specifiche previste per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso, per le puericultrici e quella per i masso-fisioterapisti e massaggiatori, che viene mantenuta anche in caso di passaggio alla categoria superiore. Vengono confermati dal 1° gennaio 2002: il fondo per il finanziamento dei compensi per lav oro straordinario e per la remunerazione di par ▇▇▇▇▇▇▇▇ condizioni di disagio pericolo o danno; il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei ser vizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. L’ammontare di tali f ondi è costituito dal consolidato al 31 dicembre 2001 e vengono incrementati con i finanziamenti previsti dal contratto e con le risorse aggiuntive regionali, come previsto dalle specifiche clausole, mantenendo le previste flessibil...
Le indennità. (Art.19 del CCRL 8.10.2008)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell‟art. 85 del CCRL del 15.5.2001 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 4,20% L‟indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell‟articolo citato, ris ulta automaticamente rideterminata con l‟aumento del prezzo della benzina. L‟indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell‟art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell‟aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. Con decorrenza 1.1.2008:
a) Missione (vedasi limitazioni art.3, commi 6 e 7 della LR.n.6/2012) Categoria D € 37,79 Categorie A, B, C € 32,04
b) Cassa € 80,91 mensile
