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Le indennità Clausole campione

Le indennità. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità: a) Missione b) Cassa c) Reperibilità
Le indennità. (Art.19 del CCRL 8.10.2008) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell‟art. 85 del CCRL del 15.5.2001 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 4,20% L‟indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell‟articolo citato, ris ulta automaticamente rideterminata con l‟aumento del prezzo della benzina. L‟indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell‟art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell‟aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2008. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. Con decorrenza 1.1.2008: a) Missione (vedasi limitazioni art.3, commi 6 e 7 della LR.n.6/2012) Categoria D € 37,79 Categorie A, B, C € 32,04 b) Cassa € 80,91 mensile
Le indennità. Dal 1° gennaio 2002 si è provveduto anche all’incremento delle indennità per turni notturni e f estivi, rimaste ferme nel loro importo da lungo tempo, quale riconoscimento della grav osità delle condizioni di lavoro in cui opera il personale del ruolo sanitario, con opportuno finanziamento del fondo di riferimento. In materia di indennità, si è provveduto anche alla istituzione della indennità di assistenza domiciliare e della indennità per i Sert, procedendo necessariamente al finanziamento del fondo di rif erimento anche con risorse messe a disposizione dalle Regioni. Con la indennità di assistenza domiciliare si è inteso f avorire il processo di de-ospedalizzazione, le dimissioni protette dei pazienti, nonché l’assistenza agli anziani, ai disabili psico- fisici ed ai malati terminali. E’ evidente l’impulso che la disposizione vuole dare a tale f orma di assistenza che, xxx xxxxxxxxxx, potrebbe far diminuire in modo sensibile gli oneri di spedalizzazioni improprie. arannewsletter La indennità Sert è stata invece istituita per far fronte alla specificità di tale servizio e compete a tutto il personale addetto in via permanente per ogni giorno di servizio prestato ed anche a quello che saltuariamente venga chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere limitatamente alle giornate di accesso. Nel proseguimento del processo di adeguata valorizzazione del personale del ruolo sanitario, si è proceduto alla rideterminazione, dal 1° gennaio 2003, delle indennità professionali specifiche previste per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso, per le puericultrici e quella per i masso-fisioterapisti e massaggiatori, che viene mantenuta anche in caso di passaggio alla categoria superiore. Vengono confermati dal 1° gennaio 2002: il fondo per il finanziamento dei compensi per lav oro straordinario e per la remunerazione di par xxxxxxxx condizioni di disagio pericolo o danno; il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei ser vizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. L’ammontare di tali f ondi è costituito dal consolidato al 31 dicembre 2001 e vengono incrementati con i finanziamenti previsti dal contratto e con le risorse aggiuntive regionali, come previsto dalle specifiche clausole, mantenendo le previste flessibil...
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità el encate dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1°gennaio 200 5. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità: a) Missione b) Cassa c) Reperibilità
Le indennità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le indennità elenca- te dalla lettera a) alla lettera k) dell’art. 85 del CCRL del 15.05.01 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 5% con riferimento al primo biennio 2002/2003 e di una percentuale fissa pari al 4,6% in relazione al secondo biennio 2004/2005. L’indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell’articolo citato, risulta automaticamente ridetermina- ta con l’aumento del prezzo della benzina. L’indennità di gabinetto, di cui alla lettera m) dell’art. 85 citato, risulta incrementata come conseguenza dell’aumento della base di calcolo delle medesima. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2005. 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e sog- gettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferi- mento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano. 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva lega- ta alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa. 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l’effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione. 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confer- mate tutte le seguenti indennità: a. Missione b. Cassa c. Reperibilità
Le indennità. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.

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  • Cumulo di indennità L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questa l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibili agli eredi tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA La busta Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i seguenti documenti, da allegare sul PORTALE STELL@ secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELL@ accessibili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxx/: 1. relazione tecnica sintetica che contenga rimandi puntuali (riferimento al documento e al n.pagina ove rinvenire il requisito richiesto) alle caratteristiche dei dispositivi offerti, nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla commissione incaricata alla valutazione delle offerte di: − verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste; − verificare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti del capitolato; − apprezzare eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto; − procedere all’attribuzione del punteggio qualitativo In suddetta relazione dovrà essere richiamato in maniera puntuale il relativo criterio di riferimento indicato nella tabella di attribuzione del punteggio tecnico per ciascun lotto (cfr paragr. 18.1 – Criteri di valutazione) e dovrà altresì riportare: ✓ dichiarazione di conformità dei prodotti offerti ai requisiti del capitolato; ✓ studi clinici e letteratura scientifica, per i lotti in cui sono richiesti; ✓ certificazioni, schede tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti; ✓ altra documentazione che l’operatore ritenga utile al fine di comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche di quanto offerto; ✓ relazione dettagliata sulle modalità di erogazione del servizio post vendita relativamente a: garanzia, formazione, tempi di consegna ordinari e in urgenza, etc.; ✓ documentazione attestante la conformità del prodotto offerto alle direttive europee applicabili (ad es. normativa sui Dispositivi Medici Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., marchio CE); ✓ eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In relazione ai segreti tecnici e commerciali, il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel PORTALE STELL@ una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata Segreti tecnici e commerciali, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: − argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono − da segretare; − fornisca un principio di prova atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; b) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; e) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge; f) del 20% con il massimo di € 5.000,00 per valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all’al- bergatore purché custoditi in cassaforte; g) di € 5.000,00 per veicoli a motore dei clienti escluso quanto viene lasciato all’interno purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area cintata dell’albergo.

  • Indennità in caso di morte In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 8/1972 della Corte costituzionale.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 16.1) Dichiarazione contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo lavori posto a base di gara nonché l’indicazione in cifre e in lettere dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice. 16.2) Dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo attraverso gli elaborati di gara e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara resta comunque fissa ed invariabile. Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione dell’offerta, devono essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso, va allegata a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento aggregazione o consorzio. La suddetta documentazione, costituente l’offerta economica, dovrà essere prodotta, su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta C” che dovrà essere inserito nella busta C - offerta economica.

  • Anticipo indennizzi L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.