Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti: a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue; b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una 1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue; c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rap- presentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati: a. per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila); b. per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomila); c. per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni); d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni). f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fonda- zione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclu- siva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a co- stituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.
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Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell'ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;,
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente q ualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente qua lora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità l'indennità per scioglimento sci oglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1' 1 % dell’intero dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rap- presentanterappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre dicembr e 1968 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre dicemb re 1976 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioniquattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomilaquattromilionicinquecentomila);
c. c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre dicembr e 1980 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fonda- zione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclu- siva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a co- stituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione cessazio- ne stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità . L’indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell’ammonta- re delle provvigioni liqui- date liquidate all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti se- guenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;L.
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato impe- gnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomilacin- quecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo perio- do dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente o rappresentante sia impegnato impegna- to ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioniduemi- lioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1dell’1 % dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rap- presentanterappresentante, e integrata in- tegrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione è del 3% (tre per centocen- to) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomiladuemilioni- cinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni provvi- gioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni provvi- gioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni
c) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomila);
c. per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate liquida- te per ciascun anno, e dell’ 1 dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun cia- scun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilionia
d) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno an- no e dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioniL.
e) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lionidodicimilioni) di provvigioni liquidate liquida- te per ciascun anno e dell’ 1 dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate liquida- te per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per . Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioniL.
f) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare am- montare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure mi- sure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun cia- scun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati impe- gnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fonda- zione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclu- siva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a co- stituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità l'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell'ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ ' 1% dell’intero dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rap- presentanterappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioniquattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomilaquattromilionicinquecentomila);
c. per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusivae s e r c i t a r e i n e s c l u s i v a , i limiti di L. 4.500.000 l i m i t i d i L . 4 . 5 0 0 . 0 0 0 (quattromilionicinquecentomila) e L 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 dell'1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lionidodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere ottenere per effetto effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fonda- zione Fondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità l’indennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclu- siva esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a co- stituire costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto All'atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente all'agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità L'indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell'ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;,
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° 1 ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° 1 luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° 1 gennaio 1959 l’indennità l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1dell'1% dell’intero dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rap- presentanterappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. a) per il periodo dal 1° 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. b) per il periodo dal 1° 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioniquattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomilaquattromilionicinquecentomila);
c. c) per il periodo dal 1° 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ 1 dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. d) per il periodo dal 1° 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. e) per il periodo dal 1° 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 2001in poi, l’integrazio- ne l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lionidodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per . Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti dell'accantonamento obbligatorio del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto F.I.R.R. presso il fondo FIRR della la Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) ed f) previsti nel pre- sente presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente l'agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. L'indennità di cui al presente capo I non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; - concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate accantonate anno per anno nell’appo- sito nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCOEnasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordoaccordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente all'agente per il verificarsi dell’ipotesi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti , l'agente o rappresentante, ove ricorra una delle ipotesi previste al fondo Firr della Fonda- zione ENASARCO comma 6 del presente capo 1, è tenuto a rimborsare direttamente l'azienda mandante per un importo equivalente a quanto maturato a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine del rapporto, ed è di esclu- siva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di cessione a terzi – -- operata dall’agente dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente – -- del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti derivanti, le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente all'agente o rappresentante cedente. Qualora l'accordo di cessione preveda il subentro di un altro agente o rappresentante, gli importi in parola per il periodo pregresso -- fatti oggetto di apposita quantificazione e dichiarazione -- saranno accreditati sul conto individuale dell'agente o rappresentante subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all'atto della cessazione definitiva del rapporto. Le norme regolamentari allegate al presente accordo dovranno tenere conto dell'ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di accantonamento all'Enasarco. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo accordo economico collettivo si impegnano a co- stituire costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà l'obbligatorietà di accanto- namento accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCOEnasarco.
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Samples: Economic Collective Agreement
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell'ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;,
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1' 1 % dell’intero dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rap- presentanterappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioniquattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomilaquattromilionicinquecentomila);
c. c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fonda- zione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclu- siva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a co- stituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una inden- nitàindennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l’indennità L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare dell'ammontare delle provvigioni liqui- date all’agente liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;,
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
1 La modifica decorre dal 1° aprile 2010. una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l’agente l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l’indennità l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’ 1' 1 % dell’intero dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rap- presentanterappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a. a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’1dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b. b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicin- quecentomiladuemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quat- tromilioniquattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati ri- spettivamente rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromi- lionicinquecentomilaquattromilionicinquecentomila);
c. c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilioni- cinquecentomilaquattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni);
d. d) per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l’integrazione l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1 dell'1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresen- tanti rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (sei- milioniseimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni);
e. e) per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l’integrazio- ne l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimi- lionidodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’ ' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per . Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).
f. A decorrere del f) per il periodo dal 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1in poi viene prevista una contribuzione pari al 4% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre quattro per cento) fino a 9.300 (novemilatrecento) euro, pari al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’12% (uno per centoduepercento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e da 6.200,01 a 9.300,00 euro; , e pari all’1% (unopercento) oltre 9.300,00 per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, esclusiva i limiti di 6.200,00 euro e 6.200,00, 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, elevati rispettivamente a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel pre- sente presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ot- tenere ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’appo- sito nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCOEnasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordoaccordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente. .. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr firr della Fonda- zione ENASARCO fondazione enasarco a titolo di indennità risoluzione rapportorapporto , sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazionefondazione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’in- dennità l’indennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapportorapporto , ed è di esclu- siva esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti. Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo accordo economico collettivo si impegnano a co- stituire costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accanto- namento accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCOEnasarco.
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