Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure: − euro 8,00 fino a 15 chilometri; − euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provinciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti co- stretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione presentazio- ne di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto po- sto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato asse- gnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato assegna- to e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti se- guenti misure: − • euro 8,00 fino a 15 chilometri; − • euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − • euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − • euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provinciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario l'orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora dall'ora fissata dall’impresa dall'impresa per l’inizio dell’attività l'inizio dell'attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi all'ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità l'indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento l'alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità dell'indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure: − - euro 8,00 fino a 15 chilometri; − - euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − - euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − - euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – - previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – - usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai Al fine dell’applicazione dell'applicazione della presente norma, per “"sede abituale di lavoro” " deve intendersi la sede dell’azienda dell'azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione territoriale (regionale/provinciale).
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Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario l'orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora dall'ora fissata dall’impresa dall'impresa per l’inizio dell’attività l'inizio dell'attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi all'ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità l'indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento l'alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità dell'indennità giornaliera di cui ai commi secondo 2 e terzo 3 è pari alle seguenti misure: − - euro 8,00 fino a 15 chilometri; − - euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − - euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − - euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – - previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – - usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai Al fine dell’applicazione dell'applicazione della presente norma, per “"sede abituale di lavoro” " deve intendersi la sede dell’azienda dell'azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provinciale.
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Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza di andata e ritorno dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza di andata e ritorno tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale aziendale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure: − euro 8,00 7,50 fino a 15 20 chilometri; − euro 11,00 15,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − euro 16,00 oltre 25 e 20 fino a 40 chilometri; − euro 26,00 25,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provincialeaziendale.
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Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure: − euro 8,00 fino a 15 chilometri; − euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provinciale.
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Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti co- stretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato asse- gnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale provin- ciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti se- guenti misure: − • euro 8,00 fino a 15 chilometri; − • euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − • euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − • euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provinciale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Indennità e rimborsi spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro giornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale sede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà proporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e l’alloggiamento in loco. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale aziendale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure: − euro 8,00 fino a 15 chilometri; − euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri; − euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri; − euro 26,00 oltre 40 chilometri. Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per servizio, spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di lavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore. Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contrattazione provincialeaziendale.
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