INDENNIZZO PER IL CASO FURTO TOTALE Clausole campione

INDENNIZZO PER IL CASO FURTO TOTALE. Nel caso di Furto Totale dell’Autoveicolo intervenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una Prestazione Assicurativa pari al: - 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 36° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione; - 40% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 37° mese al 48° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione; - 25% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 49° mese al 60° mese dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione. Qualora l’Assicurato abbia ricevuto dall’Assicurazione Principale un indennizzo pari al 100% del Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, la Società rimborserà all’Assicurato la somma delle seguenti spese eventualmente sostenute dallo stesso in connessione al Sinistro occorso nei limiti del massimale di Euro 500: - spese relative all’immatricolazione o al trasferimento di proprietà e l’imposta di proprietà per acquisto di altro autoveicolo; - spese relative al disbrigo di pratiche amministrative connesse al Sinistro; - spese relative all’utilizzo di un veicolo sostitutivo a noleggio; - l’ammontare di eventuali franchigie connesse all’Assicurazione Principale. ATTENZIONE: la Prestazione Assicurativa per Furto Totale occorso all’Autoveicolo non può eccedere in ogni caso il massimale di Euro 20.000,00 e non può in alcun caso superare la differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale. ATTENZIONE: Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx non sono in alcun caso cumulabili tra loro. L’Autoveicolo acquistato dall’Assicurato per 30.000 €, dopo 23 mesi dall’acquisto subisce un Danno Irreparabile. Alla data in cui è avvenuto il Sinistro l’Autoveicolo, in base alla tabella EuroTax giallo, aveva un Valore Commerciale pari a 25.000€. L’Assicurato denuncia il Sinistro per Xxxxx Xxxxxxxxxxxx alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro la Società eroga la Prestazione Assicurativa pari al 100% della differenza tra il Prezzo di Acquisto de...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).