Indennizzo per violazione di proprietà intellettuale Clausole campione

Indennizzo per violazione di proprietà intellettuale. (a) Indennizzo per azioni per violazione. SISW risarcirà e difenderà, a proprie spese, qualsiasi azione intrapresa contro il Cliente nella misura in cui si basi su una rivendicazione secondo cui qualsiasi Prodotto viola qualsiasi copyright, segreto industriale, o un brevetto o marchio rilasciati o registrati dagli Stati Uniti, Giappone, o un membro dell'Organizzazione europea dei brevetti, e pagherà tutti i danni riconosciuti nei confronti del Cliente da un tribunale della giurisdizione competente o accordati in sede di composizione, a condizione che il Cliente fornisca a SISW (i) una comunicazione scritta immediata della rivendicazione, (ii) tutte le informazioni richieste e l'assistenza ragionevole relativa alla rivendicazione, e (iii) l'esclusiva autorità per difendere o comporre la rivendicazione. XXXX non si assumerà la responsabilità o incorrerà in obblighi per conto del Cliente senza previo consenso scritto del Cliente, che non sarà irragionevolmente negato.
Indennizzo per violazione di proprietà intellettuale. 9.1 Indennizzo per azioni per violazione. Siemens risarcirà e difenderà, a proprie spese, qualsiasi azione intrapresa contro il Cliente nella misura in cui si basi su una rivendicazione secondo cui l’utilizzo di un’Offerta da parte del Cliente, come autorizzato dal presente Contratto, viola qualsiasi copyright, segreto industriale o un brevetto o marchio rilasciati o registrati dagli Stati Uniti, Giappone o un membro dell'Organizzazione europea dei brevetti, e pagherà tutti i danni riconosciuti nei confronti del Cliente da un tribunale della giurisdizione competente o accordati in sede di composizione, a condizione che il Cliente fornisca a Siemens (i) una comunicazione scritta immediata della rivendicazione, (ii) tutte le informazioni richieste e l'assistenza ragionevole relativa alla rivendicazione, e (iii) l'esclusiva autorità per difendere o comporre la rivendicazione. Siemens non si assumerà la responsabilità o incorrerà in obblighi per conto del Cliente senza previo consenso scritto del Cliente, che non sarà irragionevolmente negato.
Indennizzo per violazione di proprietà intellettuale 

Related to Indennizzo per violazione di proprietà intellettuale

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.