Ingiunzione Clausole campione

Ingiunzione. Se viene ottenuto un provvedimento di inibitoria nei confronti dell'uso di un Prodotto da parte del Cliente, SISW otterrà per il Cliente il diritto di continuare a usare il Prodotto o sostituirà o modificherà il Prodotto in modo da renderlo conforme. Se tali rimedi non sono ragionevolmente disponibili, SISW rimborserà i corrispettivi versati per il Prodotto oggetto di inibitoria per la durata rimanente del periodo di licenza, o ammortizzato in 60 mesi dalla consegna iniziale dell’Hardware o di una licenza perpetua, e accetterà la restituzione del Prodotto. SISW, a propria esclusiva discrezione, potrà fornire i rimedi specificati nella presente Sezione per mitigare la violazione prima dell'emissione di un provvedimento di inibitoria.
Ingiunzione. Poiché SEL subirebbe dei danni irreparabili se i termini di questo accordo EULA non fossero specificamente attuati, lei accetta che avremo il diritto, senza vincolo o altra garanzia o prova dei danni, di intraprendere ogni azione necessaria, compresa, senza restrizione, la richiesta di un'ingiunzione e altri rimedi equi, oltre a tutti gli altri rimedi a nostra disposizione ai sensi di legge.
Ingiunzione. Se viene ottenuta un'ingiunzione permanente contro l’utilizzo da parte del Cliente di un'Offerta a causa di un reclamo per violazione, Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, ottenere per il Cliente il diritto di continuare a utilizzare l'Offerta, oppure sostituire o modificare l'Offerta per renderla non in violazione. Se tali rimedi non sono ragionevolmente disponibili: (i) Siemens rimborserà le tariffe prepagate per l'Offerta contestata su base proporzionale (a) per l'Hardware o il Software concesso in licenza al Cliente su base perpetua, per il resto di un periodo di ammortamento di 60 mesi dalla consegna iniziale al Cliente, o (b) per qualsiasi altra Offerta, per il resto del Periodo di abbonamento di tale Offerta; (ii) qualsiasi licenza applicabile a tale Offerta terminerà automaticamente; e (iii) il Cliente cesserà immediatamente di utilizzare l'Offerta oggetto di ingiunzione e restituirà tutto il relativo Software in suo possesso. Siemens può, a sua esclusiva discrezione, fornire uno dei rimedi di cui sopra per mitigare la violazione prima dell'emissione di un'ingiunzione.
Ingiunzione. Poiché Square Enix subirebbe dei danni irreparabili se i termini di questo accordo EULA non fossero specificamente attuati, lei accetta che avremo il diritto, senza vincolo o altra garanzia o prova dei danni, di intraprendere ogni azione necessaria, compresa, senza restrizione, il diritto a richiedere un'ingiunzione e altri rimedi equi, oltre a tutti gli altri rimedi a nostra disposizione ai sensi della legislazione in vigore.
Ingiunzione. Se viene ottenuta un'ingiunzione permanente nei confronti dell'utilizzo da parte del Cliente di un Servizio cloud, SISW otterrà per il Cliente il diritto di continuare a utilizzare il Servizio cloud oppure sostituirà o modificherà i servizi cloud affinché non costituiscano più una violazione. In alternativa, se tali tutele non fossero ragionevolmente disponibili, XXXX concederà al Cliente un rimborso pro rata delle somme pagate anticipatamente dal Cliente per l'uso del Servizio cloud e il Cliente dovrà cessare l'utilizzo Servizio cloud. SISW, a propria esclusiva discrezione, potrà fornite le tutele specificate nella presente Sezione prima dell'emissione di un'ingiunzione permanente.
Ingiunzione. L’ingiunzione (injunction) è disciplinata dall’articolo 2933 del codice civile che prevede l’esecuzione in forma specifica di un obbligo di non fare (specific performance of an obligation not to do some specified act or acts). Questo tipo di ingiunzione corrisponde al mandatory injunction del common law. Questo tipo di injunction impone l’eliminazione o rimozione di quanto compiuto o eseguito in violazione di un obbligo contrattuale negativo. Diversamente dal sistema di common law, nel sistema italiano non sono previste ingiunzioni di tipo prohibitory, che impongono di non compiere determinati atti (to refrain from doing some specified act or acts), ovverosia di non violare un impegno (un obbligo) negativo (esempio: obbligo di non concorrenza).

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  • Sanzioni 1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. 2. Per le violazioni alle disposizioni del Disciplinare per la gestione e l’utilizzo del centro di raccolta (Allegato B), ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti: a) depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; €. 25,00-154,00 b) fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti; €. 25,00-154,00 c) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati; €. 103,00-500,00 d) conferire rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati; €. 103,00-500,00 e) superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili…), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi; €. 51,00-500,00 f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite; €. 25,00-400,00 g) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta; €. 105,00-620,00 3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.