Limitazione Di Responsabilità E Indennizzo Clausole campione

Limitazione Di Responsabilità E Indennizzo. 29.1 La Società di Gestione e le altre società del Gruppo, gli amministratori e i dipendenti (i “Soggetti Esonerati”) sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti del Fondo e dei Partecipanti per perdite o altri danni subiti in relazione alla raccolta e alla gestione di ciascun Comparto nonché allo svolgimento di ogni correlata attività dei Soggetti Esonerati, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commesse da un Soggetto Esonerato con dolo o colpa grave. provvedimenti adottati dalle Autorità di Vigilanza.
Limitazione Di Responsabilità E Indennizzo. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI VENDITORI O DEI FORNITORI DI SERVIZI. NELLA MISURA IN CUI TALI ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SONO VIETATE NELLA GIURISDIZIONE IN CUI L'UTENTE SI TROVA, ALCUNE DELLE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DI ALTIUM E DEI PRODUTTORI DI COMPONENTI, IN RELAZIONE A QUALSIASI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI ALTIUM DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO (EULA) E A QUALSIASI DICHIARAZIONE, AFFERMAZIONE, ATTO ILLECITO E OMISSIONE, COMPRESA LA NEGLIGENZA O LA CONDOTTA INTENZIONALE DERIVANTE DA/O IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO (EULA), DEFINITI COME "EVENTO DI INADEMPIENZA", SARANNO LIMITATI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER UN IMPORTO PARI A TUTTI I CANONI PAGATI DALL'UTENTE AD ALTIUM NEI PRECEDENTI DODICI (12) MESI PER I RELATIVI MATERIALI CONCESSI IN LICENZA. NONOSTANTE QUANTO SOPRA ESPOSTO, ALTIUM NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI INADEMPIMENTO RELATIVO ALLA PERDITA DI DATI, PROFITTI, FORMAZIONE O QUALSIASI TIPO DI DANNO SPECIALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O DERIVANTE (COMPRESA LA PERDITA O I DANNI SUBITI DALL'UTENTE A SEGUITO DI QUALSIASI AZIONE LEGALE INTENTATA DA TERZI), ANCHE SE TALI DANNI ERANO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI OPPURE ALTIUM ERA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE L'UTENTE POTESSE INCORRERE NEGLI STESSI, E A PRESCINDERE DAL FATTO CHE TALE INADEMPIMENTO SIA DEFINITO IN BASE AL PRESENTE CONTRATTO (EULA), AD UN ILLECITO CIVILE, DI LEGGE, OPPURE AD ALTRI ESPRESSI DIRITTI. QUESTA LIMITAZIONE SARÀ APPLICATA NONOSTANTE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI SOLUZIONE DETERMINATA INCLUSA NEL PRESENTE CONTRATTO (EULA), NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE. NESSUNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE SEZIONE CONFERIRÀ ALL'UTENTE UN DIRITTO O UNA SOLUZIONE A CUI NON AVREBBE ALTRIMENTI DIRITTO PER LEGGE. L'UTENTE RICONOSCE CHE, AD ECCEZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PRESENTE CONTRATTO (EULA), NESSUN IMPEGNO, DICHIARAZIONE, GARANZIA O PROMESSA SIANO STATE FATTE DA PARTE DI ALTIUM ALL'UTENTE, O A QUALSIASI PERSONA PER CONTO DELL'UTENTE STESSO, IN MERITO ALLA REDDITIVITÀ O A QUALSIASI ALTRA CONSEGUENZA O BENEFICIO OTTENUTO DALL'UTILIZZO DEI MATERIALI CONCESSI IN LICENZA. L'UTENTE DOVRÀ FARE AFFIDAMENTO ESCLUSIVAMENTE SULLE PROPRIE CAPACITÀ E SUL PROPRIO GIUDIZIO NELL'ACQUISTO DEI MATERIALI CONCESSI IN LICENZA. L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE E ...
Limitazione Di Responsabilità E Indennizzo 

Related to Limitazione Di Responsabilità E Indennizzo

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.