Common use of Indennizzo Clause in Contracts

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo Dopo il periodo di Franchigia Assoluta sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo della disoccupazione un'Indennità Mensile Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la Copertura Assicurativa verrà riattivata a condizione che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle siano rispettate le condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamentoprecedente punto C.1. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata del Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni GeneraliAssicurazione, in vigore l’Indennità Mensile di cui al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione primo comma del Piano presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità determinate in vigenza del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Di Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita D’impiego E Ricovero Ospedaliero

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” estinzione parziale del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamentodello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stessodel Finanziamento. I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni sinistro, al netto il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di eventuali estinzioni parziali Franchigia pari a 5 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per le quali sia intervenuto il rimborso del premioogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che l’Impresa di Assicurazione è obbligata ad effettuare è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 24 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa Nel caso in cui all'Assicurato, venga riconosciuta un’Invalidità Totale Permanente di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per grado pari o superiore al 66% entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della Malattia verificatesi durante il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Coperturaperiodo contrattuale, consiste nel pagamentoCNP garantisce, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui fermo restando le esclusioni all’Art. 49, la corresponsione al successivo comma, Beneficiario di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano pari: - nel periodo di ammortamento definito dei Mutui: all’ammontare del debito che, alla data del verificarsi dell’infortunio, residua dal Contratto rapporto di Finanziamentomutuo contratto dall’Aderente/Assicurato verso il Contraente. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’evento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all’importo del Mutuo erogato (o Debito residuo per i Mutui in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata; - nel periodo di preammortamento dei Mutui nuovi: al Capitale Assicurato iniziale. La valutazione dell’Invalidità Totale Permanente, potrà essere effettuata da un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generalimedico legale incaricato dalla Compagnia, in vigore un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia dell’evento. Per data dell’evento si intende la data di accertamento dell’Invalidità generata dall’Infortunio o dalla Malattia diagnosticata. Il grado di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è valutato in base in base alla Tabella di cui al momento dell’adesione D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di Invalidità Totale Permanente da malattia viene accertato in base alle Coperture Assicurativetabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’Aderente/Assicurato dovesse decedere prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della il diritto alla stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamentoqualora liquidabile, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedesarà trasmesso agli eredi.

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Samples: www.popolarebari.it

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente CoperturaPolizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione dalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato L’Assicuratore rimborsa, in base alla Copertura ai massimali indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie, le penali d’annullamento addebitate da Yelloh! Village. Le penali d’annullamento addebitate sono rimborsate in base ai massimali per persona e per sinistro indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie. L’indennizzo versato dall’Assicuratore non può comunque eccedere le penali addebitate all’Assicurato da Yelloh ! Village, il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso giorno in cui viene informato dell’annullamento a causa del sinistro coperto dalla polizza. Le Spese amministrative sono interamente rimborsate se fanno parte dell’importo assicurato dichiarato all’atto della sottoscrizione del polizza. Se l’Assicurato sottoscriva annulla la Locazione a causa di un Contratto sinistro coperto dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le spese di Finanziamento Flessibile supplemento “camera singola” dell’accompagnatore assicurato che preveda nelle Condizioni Generaliha prenotato la stessa Locazione, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurativea concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse annullato la prenotazione. Se l’Assicurato decide di modificare le date della Locazione, la Variazione del Piano invece di ammortamento (“Posticipo del rimborso annullarla, a causa della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessasopravvenienza di uno dei sinistri coperti dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi penali di modifica della durata prenotazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse annullato la prenotazione. Dall’indennizzo versato viene defalcata la Franchigia per assicurato (o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepratica relativamente alle locazioni o alle crociere marittime) indicata nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.

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Samples: www.assurance-annulation.eu

Indennizzo. L’Indennizzo La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di chiarimento dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in generale, allo filosofia giuridica connessa allo jus aedficandi. Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai privati dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che l’Impresa a questi soggetti sia riconosciuto un “giusto ristoro” rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti. Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con una sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia sia nuovamente e univocamente disciplinata a testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo vigente. Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno una scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite le aree) o indennizzati. Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in materia di Assicurazione servizi. Anche in questo caso è obbligata il Piano/programma dei servizi che in qualche modo scioglie il nodo attraverso: una valutazione dell’effettiva necessità comunale; una attenta e misurata programmazione dei servizi; la definizione di strumenti e modalità per l’espletamento di servizi da parte di soggetti/strutture private. La sommatoria di questi aspetti consente: il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno; la risposta a corrispondere all’Assicurato tutte le necessità pur in base alla Copertura per il caso assenza di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia completa copertura finanziaria ricorrendo al convenzionamento con i privati; la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una iniziativa e nei limiti e alle condizioni gestione pubblica. In via preliminare si individuano i seguenti valori come parametri di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che riferimento per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.determinazione dei suddetti indennizzi:

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Samples: www.hlservizicloud.it

Indennizzo. L’Indennizzo Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Aderente/Assicurato, di grado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che l’Impresa ha generato l’invalidità totale permanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di Assicurazione rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale. Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è obbligata a corrispondere all’Assicurato valutato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini tabella di cui al successivo commaD.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’Aderente/Assicurato deceda prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, il diritto alla stessa, qualora liquidabile, sarà trasmesso agli eredi. La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell’Aderente/Assicurato. Carenza La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se l’invalidità totale permanente è conseguente ad una somma pari alla rata mensilemalattia: in questo caso, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal qualora la malattia che ha generato l’invalidità venga diagnosticata nei primi 30 giorni dalla decorrenza del Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni GeneraliAssicurazione, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata l’indennità non verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecorrisposta.

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Samples: Polizza Cpi Prestiti Privati a Premio Unico