Indennizzo. In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Finanziamento Protetto Business
Indennizzo. In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicuratosinistro, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 2.000 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento del Finanziamentoammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 2.000 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente all’Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Mutuo erogato o al debito residuo del Finanziamento Mutuo al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero riproporzionata moltiplicando la rata del Finanziamento Mutuo in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento Mutuo erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento Mutuo in essere.
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Samples: Insurance Agreement
Indennizzo. In caso Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di inabilità totale temporanea dell’Assicuratogrado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia liquiderà corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilecapitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento ammortamento: all’ammontare del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilepermanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata il debito residuo del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Insurance Policy
Indennizzo. In caso Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di inabilità totale temporanea dell’Assicuratogrado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia liquiderà corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilecapitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento ammortamento: all’ammontare del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilepermanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero riproporzionata moltiplicando la rata il debito residuo del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Insurance Agreement
Indennizzo. In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilemensile e per singolo Assicurato; › nel periodo di ammortamento del Finanziamentoammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilemensile e per singolo Assicurato. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Insurance Policy
Indennizzo. In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicuratosinistro, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, scadenza durante il periodo di inabilità totale temporaneadisoccupazione, trascorsi 30 60 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 2.000 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento del Finanziamentoammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporaneadisoccupazione, trascorsi 60 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 2.000 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente all’Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento Prestito erogato o al debito residuo del Finanziamento Prestito al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero riproporzionata moltiplicando la rata del Finanziamento Prestito in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento prestito erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento Prestito in essere.
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Samples: Insurance Agreement
Indennizzo. In caso Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di inabilità totale temporanea dell’Assicuratogrado superiore al 65% (Tabelle INAIL), entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia liquiderà corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilecapitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (all’ammontare del debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilepermanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, riproporzionamento ovvero moltiplicando la rata il debito residuo del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Finanziamento Protetto Business
Indennizzo. In La HDI, in caso di inabilità totale temporanea dell’Assicuratosinistro liquiderà mensilmente, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio secondo le indica- zioni del periodo contratto di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà mutuo, una somma pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate riportato in dodicesimi) in scadenza successivamente scaden- za dovute dall’Assicurato al periodo Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporaneafranchi- gia assoluta, e con il limite massimo di € 2.500 euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. La CompagniaTale garanzia è prestata, ai fini per la stessa durata del calcolo dell’importo mutuo, per i mutui di durata 120 mesi; per 120 mesi per i mutui con durata superiore a 120 mesi. Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni conse- cutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Nessuna prestazione è dovuta se l’Assicurato è Lavoratore Dipenden- te assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto “a progetto”, o se con contratto di lavoro dipendente compor- tante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a cau- sa di morte, invalidità totale e permanente o gravi malattie ed il premio resta acquisito da liquidare: › riproporziona l’indennizzo HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e per- manente o gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente vigore per le altre persone coin- testatarie con prestazione pari a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o quella definita al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizioneprecedente art. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere1.2.
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Samples: Mutuo
Indennizzo. In caso Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di inabilità totale temporanea dell’Assicuratogrado superiore al 65%, entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia liquiderà corrisponderà allo stesso un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del nel periodo di ammortamento del Finanziamentopreammortamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilecapitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento ammortamento: all’ammontare del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (debito residuo in tal caso il valore mensile sarà pari linea capitale alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensilepermanente. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, riproporzionamento ovvero moltiplicando la rata il debito residuo del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
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Samples: Finanziamento Protetto Business
Indennizzo. In L’Indennizzo che la Compagnia è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di inabilità totale temporanea dell’AssicuratoInabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio Variazione del periodo Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) . Negli altri casi di modifica della durata o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenzarinegoziazione del Finanziamento, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previstola Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, durante il periodo di inabilità totale temporaneasia per le prestazioni che per la durata, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile; › nel periodo all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizionepremio. La prestazione assicurata verrà liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in esseredalla Compagnia all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Assicurazione