Bando di gara SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPo - PARMA
Bando di gara SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Agenzia Interregionale per il Fiume PO – A.I.PO - Parma, Strada X. Xxxxxxxxx
n. 75 - Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0000- 000000/797322 – Fax 0000-000000
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Posta Elettronica Certificata – ufficio.contratti @xxxx.xxxxxxxxx.xx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le Offerte o le Domande di Partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2019;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Parma. Codice NUTS: ITD 52
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2019;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
II.1.8) Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Lotto n. 1 Polizza AR Property - CIG 6863279CFD - Lotto n. 2 CIG 68632862C7 – lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6863295A32 – lotto n. 4 Polizza ARD veicoli dipendenti in missione CIG 6863302FF7 – lotto n. 5 Polizza Libro Matricola RC auto CIG 686331283A – lotto n. 6 Polizza RC imbarcazioni CIG 6863317C59;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo lordo a base gara per il periodo complessivo compreso il rinnovo (o ripetizione) del servizio € 1.104.000,00 così suddiviso: Lotto n. 1 Polizza AR Property € 690.000,00 - Lotto n. 2 € 132.000,00 – lotto n. 3 Polizza Infortuni € 78.000,00 – lotto n. 4 Polizza ARD veicoli dipendenti in missione € 12.000,00 – lotto n. 5 Polizza Libro Matricola RC auto € 168.000,00 – lotto n. 6 Polizza RC imbarcazioni € 24.000,00;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Xxxx.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. 1) Migliorie al capitolato di polizze - ponderazione 30; 2) Offerta economia-prezzo – ponderazione 70;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 08.12.2016 - 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/12/2016 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
19/12/2016 alle ore 9:30
Luogo: Xxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 (Sede A.I.PO);
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti, Procuratori e Soggetti Delegati;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il Bando, il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza ed i modelli delle dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla presente gara sono pubblicati e scaricabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – Albo on line – Bandi di Gara. Per ogni eventuale informazione relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai diversi Lotti oggetto di gara, alla società Aon
S.p.A. chiedendo della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx (XX) – telefono +39 0521/0000000 – Fax +39 0521/0000000, mentre se relative al bando di gara al responsabile del procedimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
– Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx (XX) telefono +39 0521/797251 fax
+39 0521/797360 e mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per l'Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxx.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del
provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Agenzia Interregionale per il fiume Po – A.I.PO – Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx (XX) Telefono +39 0521/797330 fax +39 0521/797220, posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.11.2016 –
ID:2016-144823.
IL DIRETTORE
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxx
Stazione Appaltante
A.I.P.O. | |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 | |
00000 Xxxxx | |
C.F. 92116650349 |
DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI
AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi)
DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE
La Stazione Appaltante | L’Ente aggiudicatore della gara |
Aggiudicatario | L’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante |
Appaltatore | Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto |
Capitolato Speciale (C.S.) | I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione |
Coassicurazione | Ai sensi dell’Art. 1911 C.C. la ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione |
Coassicuratore | La Società presente nel riparto di coassicurazione |
Società | La compagnia di assicurazione |
Codice | D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. |
Operatore economico | Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara, cioè le compagnie di assicurazione. |
Delegataria | La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella ripartizione del rischio |
Delegante | La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio. |
Documenti di Gara | I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli Operatori Economici i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale. |
Gara | La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l’appalto |
Società Mandataria | Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) dell’unione costituita o costituenda |
Società Mandante | Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società |
che si obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più servizi inerenti l’appalto | |
Disciplinare di Gara | Il presente documento che fornisce agli Operatori Economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di Gara, nonché i criteri di aggiudicazione |
Obbligazione contrattuale | Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario stesso |
Offerta Tecnica | La proposta di migliorie tecnico/economiche ai contenuti dei capitolati speciali |
Offerta Economica | Il premio lordo unitamente alle migliorie contrattuali complessivamente presentate da ogni Concorrente |
Premio lordo | Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione Appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale. |
Servizi | Le attività oggetto dell’appalto |
1. CATEGORIA, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO
Il/La A.I.P.O..ha indetto una procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’Art. 60 del Codice. Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del Bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento delle coperture assicurative (CPV 66510000) in favore della stazione appaltante, come di seguito specificato.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in n. 6 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto.
L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. DURATA E VALORE DELL’APPALTO
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, con effetto dalle ore 24 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019. Viene prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 del Codice alle stesse condizioni normative ed economiche. È altresì consentita la proroga tecnica nei termini previsti in ogni Capitolato Speciale di polizza. Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale rinnovo ( o ripetizione) dei servizi è pari ad € 1.104.000,00= suddiviso come segue:
L O T T O | Descrizione | Importo lordo annuo a base gara | Importo lordo a base gara per il periodo 01.01.2017– 31.12.2019 | Importo lordo a base gara per il periodo complessivo compreso il rinnovo (o ripetizione) del servizio | N. CIG |
1 | Polizza AR Property | € 115.000,00 | € 345.000,00 | € 690.000,00 | 6863279CFD |
2 | Polizza RC Patrimoniale | € 22.000,00 | € 66.000,00 | € 132.000,00 | 68632862C7 |
3 | Polizza Infortuni | € 13.000,00 | € 39.000,00 | € 78.000,00 | 6863295A32 |
4 | Polizza ARD veicoli dipendenti in missione | € 2.000,00 | € 6.000,00 | € 12.000,00 | 6863302FF7 |
5 | Polizza Libro Matricola RC auto | € 28.000,00 | € 84.000,00 | € 168.000,00 | 686331283A |
6 | Polizza RC imbarcazioni | € 4.000,00 | € 12.000,00 | € 24.000,00 | 6863317C59 |
Importo complessivo dei servizi | € 184.000,00 | € 552.000,00 | € 1.104.000,00 |
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di copertura assicurativa sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai Capitolati speciali. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).
3. SOGGETTI
AMMESSI
E
REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:
- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Xxxxxx;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
3.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
3.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano partecipare:
⮚ in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
⮚ il regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
3.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Gli Operatori Economici devono:
• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2013 –
2014 – 2015, pari ad almeno Euro 6.000.000,00= (euro seimilioni)
in alternativa
essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore ad “AA” a dimostrazione di possedere caratteristiche finanziarie MOLTO SOLIDE. Si riporta di seguito una tabella attestante il corrispondente criterio assegnato dalle rispettive Agenzie
Rating | Moody's | Fitch | S & P |
AAA | Aaa | AAA | AAA |
AA | Xx, Xx0, Xx0, Xx0 | XXx, XX, XX- | XXx, XX, XX- |
A | A, A1, A2, A3 | A+, A, A- | A+, A, A- |
3.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami interessanti i lotti di seguito indicati, di cui almeno 2 (due) di durata triennale, e il cui valore annuale sia pari almeno a:
n. lotto | Ramo | Premio annuo | ||
1 | All Risks property | € | 80.000,00= | |
2 | RC patrimoniale | € | 10.000,00= | |
3 | Infortuni | € | 10.000,00= | |
4 | Polizza missione | ARD veicoli dipendenti in | € | 2.000,00= |
5 | Libro matricola auto | € | 25.000,00= | |
6 | Polizza RC imbarcazioni | € | 4.000,00= |
Per i lotti 4 e 6, il requisito può essere dimostrato anche mediante contratti assicurativi relativi al “Libro matricola auto”. Inoltre, il possesso del requisito relativamente al lotto 5, abilita la partecipazione anche per i lotti 4 e 6.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzi ex art.
48 del Codice e coassicurazione, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando l’applicazione delle medesime percentuali minime previste per la ripartizione del rischio, di cui al successivo Cap. 4; Per quanto riguarda il requisito alternativo del Rating, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla capogruppo/Delegataria/Mandataria.
Ai sensi dell’’art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga l’Operatore Economico e che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria fissata nell’uno per mille del valore complessivo di appalto oppure del lotto o dei lotti cui intende partecipare.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico - professionale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del Codice).
Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx alla voce “AVCpass Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass dell’operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
4. R.T.I,
COASSICURAZIONE,
CONSORZI,
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/consorzi ex art. 48 del Codice, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
Non è ammesso il Subappalto, in tutto o in parte, per le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del
Codice, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo Decreto.
Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal presente disciplinare, l’Operatore Economico ha l’obbligo di allegare:
a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a disposizione dell’Operatore Economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l’operatore economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo;
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e
quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e
speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare;
f) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia
all’art. 89 del Codice.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico (Migliorie ai capitolati di polizza)" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché
valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice.
L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi uno o più lotti.
La presente Xxxx verrà aggiudicata come di seguito specificato:
Parametro | Punteggio massimo |
A) Offerta tecnica (migliorie al capitolato di polizza) | 30 punti |
B) Offerta economica (prezzo) | 70 punti |
TOTALE | 100 punti |
La commissione valuterà le offerte e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.
OFFERTA TECNICA - MIGLIORIE AL CAPITOLATO DI POLIZZA : massimo 30 punti, attribuiti in conformità alle proposte espresse negli schemi dell’offerta tecnica allegato n…
Per ognuna delle migliorie tecnico/economiche proposte si attribuirà il punteggio nei seguenti termini:
Lotto 1 – Polizza All Risks Property
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | |||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | ||||
Nessuna elevazione | 0 punti | |||
Elevazione a 180 gg | 2 punti |
Elevazione Limiti indennizzo per eventi catastrofali: terremoto, inondazione, alluvione, allagamento… | ||
Nessun Aumento | 0 punti | |
€ 3.000.000,00= | 2 punti | |
€ 3.500.000,00= | 4 punti | |
Estensione della garanzia terremoto anche alle opere idrauliche nel limite previsto dal capitolato di € 2.500.000,00 integrato della eventuale miglioria proposta in sede di offerta | ||
Conferma esclusione | 0 punti | |
Estensione | 4 punti | |
Riduzione franchigia frontale di cui al Capo 1 – Sezione Xxxxx Xxxxxxx | ||
Nessuna riduzione | 0 punti | |
€ 5.000,00= | 10 punti | |
Riduzione franchigia frontale di cui al Capo 3 – Sezione Furto e Rapina | ||
Nessuna riduzione | 0 punti | |
€ 1.500,00= | 10 punti |
Lotto 2 – Polizza RC Patrimoniale
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior massimale per sinistro e in aggregato, eliminazione franchigia e/o riduzione dei costi per eventuali certificati per garanzie progettisti e verificatori nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | ||||||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | |||||||
Nessuna elevazione | 0 punti | ||||||
Elevazione a 180 gg | 4 punti | ||||||
Elevazione massimali per sinistro e in aggregato: | |||||||
Nessun Aumento | 0 punti | ||||||
€ 2.500.000,00= | per sinistro e | ||||||
€ 7.500.000,00= | in aggregato | 4 punti | |||||
Riduzione tassi previsti per attivazione certificati progettisti | |||||||
Nessuna riduzione | 0 punti | ||||||
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 12 mesi | Da 0,60 | A 0,57 | |||||
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 24 mesi | Da 0,90 | A 0,85 | |||||
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 36 mesi | Da 1,10 | A 0,93 | 11 punti | ||||
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 48 mesi | Da 1,30 | A 1,23 | |||||
Premio minimo lordo per certificato | Da € 250,00 | Ad € | |||||
200,00 | |||||||
Riduzione tassi previsti per attivazione verificatori | |||||||
Nessuna riduzione | 0 punti |
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 12 mesi | Da 0,80 | A 0,72 | |
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 24 mesi | Da 1,00 | A 0,90 | |
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 36 mesi | Da 1,60 | A 1,40 | 11 punti |
Tasso lordo promille applicato al valore dell’opera e per lavori fino a 48 mesi | Da 2,00 | A 1,80 | |
Premio minimo lordo per certificato | Da € 350,00 | Ad | |
€250,00 |
Lotto 3 – Polizza Infortuni
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | |||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | ||||
Nessun Aumento | 0 punti | |||
Elevazione a 180 gg | 30 punti |
Lotto 4 – Polizza Auto Rischi Diversi veicoli dipendenti in missione
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | |||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | ||||
Nessun Aumento | 0 punti | |||
Elevazione a 180 gg | 30 punti |
Lotto 5 – Polizza RCA – Libro matricola
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | |||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | ||||
Nessun Aumento | 0 punti | |||
Elevazione a 180 gg | 10 punti | |||
Elevazione del massimale Ricorso Terzi da Incendio | ||||
Nessuno Aumento | 0 punti | |||
€ 12.000.000,00= | 10 punti | |||
€ 15.000.000,00= | 20 punti |
Lotto 6 – Polizza Responsabilità Civile Imbarcazioni
30 punti | All’Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti: | |||
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica | ||||
Nessun Aumento | 0 punti | |||
Elevazione a 180 gg | 10 punti | |||
Elevazione del massimale assicurato | ||||
Nessuno Aumento | 0 punti | |||
€ 3.500.000,00= | 10 punti |
20 punti
€ 5.000.000,00=
OFFERTA ECONOMICA : massimo 70 punti così attribuiti:
Per ogni lotto, verranno attribuiti 70 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il premio più basso Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
(punteggio da attribuire all’offerta) = Premiobase - Premiooff x 70
Prezzobase - Premiomin
Premiobase= Premio posto a base di gara Premiomin= Premio offerto più basso Premiooff= Premio offerto in esame
I calcoli saranno effettuati fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale fosse pari o superiore a 5.
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Xxxx esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire all’Ufficio Contratti della Stazione Appaltante entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.12.2016 all’indirizzo di seguito specificato:
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 XXX 00000 XXXXX (XX)
Il plico, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l’indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.
Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE AIPO (a titolo puramente esemplificativo vedere figura che segue).
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della Stazione Appaltante ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del operatore economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti. Non saranno ammesse offerte parziali.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste separate e sigillate:
⮚ la BUSTA A, riportante la ragione sociale dell’operatore economico o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”, (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante)
⮚
⮚ La/e BUSTA/E B riportante/i la ragione sociale dell’Impresa concorrente o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura “ BUSTA B - OFFERTA TECNICA – Lotto n… ”. Dovrà essere prodotta una distinta Busta B – Offerta Tecnica per ogni lotto per cui si presenta offerta.
⮚ la/e BUSTA/E C riportante/i la ragione sociale dell’Impresa concorrente o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA – Lotto n…” Dovrà essere prodotta una distinta Busta C – Offerta Economica per ogni lotto per cui si presenta offerta.
7. CONTENUTO DELLE BUSTE
7.1 BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA A la seguente documentazione:
A1) Modello di dichiarazione ( Allegato 1 e 1-bis): è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione di un modello contenente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di capacità e tecnica-professionale.
Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni richieste.
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
A1) Pass OE, - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.
E’ necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da X.X.XX (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx alla voce “AVCpass operatore economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”.
A2) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo triennale posto a base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare. Deve essere prodotta una distinta cauzione per ciascun lotto partecipato e ciascuna cauzione deve recare la specificazione del lotto cui si riferisce.
La cauzione deve essere pari ad euro:
Lotto | Cauzione provvisoria euro |
Lotto 1 | 6.900,00 |
Lotto 2 | 1.320,00 |
Lotto 3 | 780,00 |
Lotto 4 | 120,00 |
Lotto 5 | 1.680,00 |
Lotto 6 | 240,00 |
e deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
Si precisa che deve essere prodotta una garanzia provvisoria distinta per ciascuno dei lotti per i quali si
partecipa e ciascuna garanzia provvisoria deve riportare l’indicazione del lotto cui si riferisce.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una “garanzia definitiva”, sottoforma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice.
Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi e nelle misure dettagliate all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, inserendo nella busta “A- Documentazione Amministrativa” l’originale o la copia conforme delle varie attestazioni e certificazioni.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei confronti dell’aggiudicatario automaticamente, al momento della stipula del contratto, mentre nei confronti degli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.
A3) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo X.X.XX. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n.
266 e ss.mm.ii. da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione X.X.XX. 05/03/2014, per un importo di:
Lotto | CIG | Contributo ANAC |
Lotto 1 | 70,00 | |
Lotto 5 | 20,00 |
scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015:
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.
b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare , tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
A4) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89 del
Codice.
7.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente, per ognuno dei lotti cui si intende partecipare le corrispondenti schede di offerta tecnica di cui all’Allegato 2.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.
Alla scheda di offerta tecnica dovrà essere allegato il Capitolato Speciale di Polizza debitamente datato e sottoscritto.
7.3 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente, per ognuno dei lotti cui si intende partecipare, le corrispondenti schede di offerta economica di cui all’Allegato 3 .
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio offerto
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in lettere.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice.
Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Inoltre l’operatore economico dichiara che il valore economico offerto è onnicomprensivo di quanto
previsto negli atti di gara e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto e/o
espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.
L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
8. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti di gara, ad esclusione dell’offerta tecnica e di quella economica, obbliga l’operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore del lotto o dei lotti per cui l’operatore economico intende partecipare.
Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore economico
concorrente verrà escluso dalla gara.
Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.
A tale riguardo, la Stazione Appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali ex art. 80 Codice e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del Codice richiesti, di cui all’art. 2 del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara al punto 2.
Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del Codice.
9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in PARMA – Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 , il giorno 19.12.2016 alle ore 9,30.
9.1 Prima fase.
La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e
alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.
Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale delle documentazione di cui trattasi.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione si procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del Soccorso
Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:
• conservare le buste, inserendole in appositi e separati plichi
• consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in apposita stanza protetta;
• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica;
• dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
9.2 Seconda fase:
Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'esame
e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” al fine di attribuire il
punteggio secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche
9.3 Terza fase:
Conclusa la precedente fase, si procederà in seduta pubblica, che verrà convocata con apposita comunicazione inoltrata almeno 24 ore prima a tutte le Società concorrenti ammesse a tale fase1; in questa seduta la Commissione procederà:
• alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte Tecniche;
• all’apertura delle “BUSTE C - OFFERTA ECONOMICA”, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate dal presente Disciplinare.
In caso di una o più offerte anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.
Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art. 97 Codice. L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 del Codice, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del Codice citato.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ex c. 7 art. 32 del Codice.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione di tutti o solo alcuni lotti se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto.
Per ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.
In conformità a quanto previsto al comma 13 dell’art. 32 del Codice, per ciascun lotto in gara sarà facoltà della stazione appaltante richiedere agli operatori economici aggiudicatari (con obbligo di accettazione da parte degli stessi) l’esecuzione del contratti in via anticipata, anche prima quindi della stipula degli stessi, e pretenderà la copertura assicurativa di ciascuna polizza, senza limitazioni dalle ore 24.00 del 31/12/2016.
10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il A.I.P.O. e gli operatori economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di
provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del
Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto;
1 La convocazione non sarà necessaria qualora le operazioni di gara fossero concluse nella stessa giornata.
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari.
L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4 .
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno verificati i
documenti di rito dell’l’aggiudicatario.
Xxx nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove
necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati
secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla regolarità
contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di appalto di ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.
11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, e/o mediante fax e/o mediante email o PEC.
Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito di A.I.P.O. sezione Gare ed Appalti.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:
1. se relative al bando di gara al responsabile del procedimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx telefono 0521/797251 fax 0521/797360 e mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. se relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai diversi Lotti oggetto di gara, alla società Aon S.p.A. chiedendo della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx – telefono 0521/0000000 – Fax 0521/0000000
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/00); ufficio di PARMA Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. L’attività del Broker sarà retribuita nel rispetto delle condizioni economiche risultanti aggiudicatarie a seguito della gara Broker esperita dalla S.A. Pertanto dovranno essere riconosciute le commissioni provvigionali nei seguenti termini:
3% applicato ai premi imponibili riferiti al lotto 5 Responsabilità civile Auto 8% applicato ai premi imponibili riferiti ai contratti inerenti tutti gli altri lotti
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come sopra nominato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
12. LOTTI 5 E 6 - RCA LIBRO MATRICOLA E RC IMBARCAZIONI
Il parco automezzi e l’elenco delle imbarcazioni della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolati di polizza relativamente ai lotti 5 e 6 sono aggiornati è al 31/10/2016.
Pertanto l’Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione presentata in gara.
Glie elenchi dei beni oggetto dei lotti 5 e 6 potrebbero subire modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di mezzo, al mezzo sostituito o incluso.
L’importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 31.12.2016, delle precitate eventuali variazioni.
13. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
I contratti saranno stipulati secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè mediante scrittura privata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario.
14. ALLEGATI:
Allegato 1 | Modello di dichiarazione partecipazione e requisiti |
Allegato 1bis | Modello di dichiarazione soggetti ex art. 80, comma 3. |
Allegato 1ter | Modello di dichiarazione costituzione Coass-RTI |
Allegato 2 | Modello di Offerta Tecnica |
Allegato 3 | Modello di Offerta Economica (MOE). |
IL DIRETTORE
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxx
Allegato 1)
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Gare - Contratti, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 43121Parma.
Per la pubblica gara con oggetto:
Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO relative al triennio 2017 - 2019.
INDICARE LOTTO E CODICE CIG DI CIASCUN LOTTO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE) RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Lotto n. .. - CIG……………………………..
Il sottoscritto , C.F. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della
, con sede in , via , C.A.P. , capitale sociale Euro
( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. , C.F.
, partita IVA n. , ,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
□ Impresa Singola
□ Impresa Delegataria del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
□ Impresa Coassicuratrice del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
□ Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi dell'articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii.
□ Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell'articolo 48
n. 50/2016 e ss.mm.ii
□Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo
□Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese
1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome , nato a
, il , C.F. , residente in , nominato il
fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a
, il , C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
nome , cognome , nato a , il ,C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
nome , cognome , nato a , il ,C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
c) Consiglio di Gestione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a , il
, C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il fino al
, con i seguenti poteri associati alla carica:
;
nome , cognome , nato a , il , C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
nome , cognome , nato a , il , C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
1.2 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome , cognome , nato a , il , C.F. , residente in , nominato il fino al .
B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
a. che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E;
b. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001
Oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
c. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; (NB: l’art. 110, c. 3 D.Lvo n. 50/2016 prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 prevede: “5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in
regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida”);
Oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;
Oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99;
d. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)
Oppure
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
f. n. 1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 3, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50
Oppure
n. 2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
(completare solo se compilato n. 2.:
n. 2.1 non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016;
Oppure
n. 2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………..
g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
h. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
i. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
j. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura
d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
k. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
m. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
n. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
Oppure
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203;
o. che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
p. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
q. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015)
r. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
s. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….) e
di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
……………………………………………………………………….;
t. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
u. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
v. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
x. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque
natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata
…………………………………………………………….………………………………………. e di eleggere domicilio al
seguente indirizzo
……………………………………………………..........................……………………………………………………………………….
……………………………............................................................................................................................
y. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.
z. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
aa. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
bb. di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosez. “Bandi di gara e contratti”, impegnandosi in caso di aggiudicazione, contestualmente alla stipula del contratto, alla sottoscrizione dell’Allegato 1 del predetto Protocollo di Legalità;
C) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria
aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2013 – 2014 – 2015, pari ad Euro ;
in alternativa
di essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore ad “AA”, e precisamente:
(indicare il rating attribuito dall’Agenzia di riferimento)
RATING | Moody's | Fitch | S & P |
AAA | |||
AA |
D) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale
Di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami interessanti i lotti di seguito indicati, di cui almeno 2 (due) di durata triennale e precisamente:
(esempio) Lotto 1 All Risks property
1° contratto: (indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2° contratto: (indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3° contratto: (indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
, li
Firma
Si allega
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura.
Allegato 1-bis)
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Gare - Contratti, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 43121Parma.
Per la pubblica gara con oggetto:
Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO relative al triennio 2017 - 2019.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
N.B. Non sono tenuti alla presente dichiarazione i soggetti che hanno reso personalmente la dichiarazione di cui
all’Allegato1.
Il sottoscritto , C.F.
, nato a il , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di della
, con sede in , via
, C.A.P. _, , iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , C.F. , partita IVA n.
,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
B. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) (Oppure barrare l’opzione seguente)
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
D. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
(Oppure barrare l’opzione seguente)
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Data,
Firma per esteso del dichiarante
……………………………
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità.
Allegato 1-ter)
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Gare - Contratti, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 43121Parma.
Per la pubblica gara con oggetto:
Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO relative al triennio 2017 - 2019.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE
1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA
Il sottoscritto nato il in in qualità di (specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell’Impresa con sede legale in via n. con codice fiscale n. con partita IVA n. con codice attività n.
2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE
Il sottoscritto nato il in in qualità di (specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell’Impresa con sede legale in via n. con codice fiscale n.
con codice attività n.
3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE
Il sottoscritto nato il in in qualità di (specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
dell’Impresa con sede legale in via n. con codice fiscale n. con partita IVA n. con codice attività n. con la presente,
DICHIARANO
In caso di coassicurazione
• di ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto della gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%;
• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all’Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione
In caso di R.T.I.
• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
• che la Mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Mandanti di ritenere una quota pari ad almeno il 20%.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporanea di Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
Che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:
Impresa (Mandante):
Impresa (Mandante):
PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE
• le Imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del Coassicuratore Delegatario;
• riconoscono fin d’ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal Coassicuratore Delegatario;
• garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
• accettano le quote di coassicurazione riservate dalla Delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:
1. (Delegataria)
2. (Coassicurata Delegante)
3. (Coassicurata Delegante)
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ,
per l'Impresa n. 1) da: (1)………………………………………………………….…………………………………………………….
in qualità di ……………………………..............................................................................................................
(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
sottoscrizione
per l'Impresa n. 2) da: (1)…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ...……………………………...........................................................................................................
(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
sottoscrizione
per l'Impresa n. 3) da: (1)…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ...……………………………...........................................................................................................
(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)
sottoscrizione
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il Firmatario sia un Procuratore dell’Operatore Economico.
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO ASSEGNAZIONI PARCO AUTO AZIENDALE (1) | |||||||||||||
GARANZIE A.R.D. OPERANTI | |||||||||||||
UFFICIO SEDE CENTRALE | |||||||||||||
Marca/Modello | Targa/Telaio | Cilindrata | Euro | Immatr. | hp/x.xx/xx | PROVINCIA | ALIM. | CLASSE DI MERITO | si/no | GARANZIA | VAL. XXX.XX | ||
Fiat Ducato | BG949PB | 2800 D | 1999 | 35 | Sede | C/P | DIESEL | FISSA C.U.1 | no | ||||
Fiat Panda | EF369SW | 1248 | mar-11 | 15 | DIESEL | 14 | si | KASKO | € 6.600,00 | ||||
Fiat Panda | EF370SW | 1248 | mar-11 | 15 | DIESEL | 14 | si | KASKO | € 6.600,00 | ||||
UFFICIO DI MONCALIERI | |||||||||||||
Defender 90 | ZA509GA | 2500 D | 2 | 1999 | 23 | DIESEL | 4 | no | |||||
UFFICIO DI ALESSANDRIA | |||||||||||||
Fiat Panda 4x4 | BT211GG | 1100 B | 3 | 2001 | 13 | Trasferita a MN | BENZINA | 6 | no | ||||
RIMORCHIO cose | AC 48182 | 14 | FISSA C.U.5 | no | |||||||||
Rimorchio imbarc. | AL 021332 | 20 | FISSA C.U. 5 | no | |||||||||
RIMORCHIO | AD 03949 | 9 | Proprietà Reg.Piemonte | FISSA C.U.5 | no | ||||||||
UFFICIO DI CASALE X.XX | |||||||||||||
RIMORCHIO | AC 48183 | 14 | FISSA C.U.5 | no | |||||||||
RIMORCHIO | AD 03950 | 9 | Proprietà Reg.Piemonte | FISSA C.U.5 | no | ||||||||
ELLEBI441 carrello | XXXXXX0000XX00000 | 6 | Proprietà Reg.Piemonte | FISSA | no | ||||||||
Rimorchio imbarc. | XA031AC | 10 | FISSA C.U. 12 | no | |||||||||
Rimorchio cose | XA032AC | 7 | FISSA C.U. 12 | no | |||||||||
Motore marino | TT 8667 | 7 | FISSA | no | |||||||||
UFFICIO DI PAVIA | |||||||||||||
Defender 90 | ZA510GA | 2500 D | 2 | 1999 | 23 | DIESEL | 7 | no | |||||
Free Lander | ZA860LB | 1900 D | 3 | 2001 | 20 | DIESEL | 4 | no | |||||
Fiat Panda 4x4 | BZ912LC | 1100 B | 3 | 2002 | 13 | BENZINA | 4 | no | |||||
Defender 130 | ZA622EX | 2500 D | 2 | 1999 | 32 | DIESEL | FISSA C.U.1 | no | |||||
UFFICIO DI CREMONA | |||||||||||||
Rimorchio cose | AB 26117 | 6 | FISSA | no | |||||||||
X.X.X.X. | |||||||||||||
Xxxxxxxx 00 | XX000XX | 2500 D | 2 | 23 | DIESEL | 6 | no | ||||||
UFFICIO DI MANTOVA | |||||||||||||
Defender 90+Xxxx | ZA512GA | 2500 D | 2 | 1999 | 23 | DIESEL | 4 | no | |||||
UFFICIO DI PIACENZA | |||||||||||||
Fiat Panda 4x4 | BZ911LC | 1100 B | 3 | 2002 | 13 | BENZINA | 4 | no | |||||
XXXXXXX XX XXXXX |
Xxxxxxxx 000 autocarro c/proprio | ZA513GA | 2500 D | 2 | 1999 | 32 | DIESEL | FISSA C.U. 1 | no | |||||
Fiat Panda 4x4 | BT212GG | 1100 B | 3 | 2001 | 13 | BENZINA | 13 | no | |||||
Fiat Panda 4x4 | BZ913LC | 1100 B | 3 | 2002 | 13 | BENZINA | 4 | no | |||||
Fiat Panda 4X4 | BT210GG | 1100 B | 3 | 2001 | 13 | BENZINA | 4 | no | |||||
UFFICIO DI FERRARA | |||||||||||||
Fiat Stilo | BZ906LC | 1600 B | 4 | 2002 | 17 | trasferita a MO | BENZINA | 4 | no | ||||
Motore marino | TT 5821965 | 7 | FISSA | ||||||||||
UFFICIO DI ROVIGO | |||||||||||||
Kia Sportage | BY500RR | 2000 B | 3 | 2002 | 20 | BENZINA | 4 | no | |||||
Motore marino | 3101146 | Honda 40 | 11 | FISSA | no | ||||||||
Motore marino | TT3911037 | Xxxxxxx 25 | 10 | FISSA | no | ||||||||
Motore marino | TT9838258 | Mercury 75 | 20 | FISSA | no | ||||||||
Motore marino | TT9300979 | Mercury 20 | 7 | FISSA | no | ||||||||
Rimorchio imb. | RO 007655 | FISSA | no | ||||||||||
Rimorchio imb. | RO 007656 | FISSA | no | ||||||||||
Rimorchio imb. | RO 007657 | FISSA | no | ||||||||||
Xxxxxxxxx xxxx | XX 00000 | FISSA | no | ||||||||||
Fiat Panda | EF080GS | 1248 | set-10 | 15 | DIESEL | 14 | si | KASKO | € 6.100,00 | ||||
Autocarro Opel c/proprio | ED977KJ | / | nov-10 | 19 | DIESEL | FISSA C.U. 14 | si | KASKO | € 6.600,00 | ||||
Autocarro Opel c/proprio | ED978KJ | / | nov-10 | 19 | DIESEL | FISSA C.U. 14 | si | KASKO | € 6.600,00 | ||||
Rimorchio imb. | AD 00000 | XXXXX | |||||||||||
XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ex CSNO | |||||||||||||
Fiat Doblò autocarro c/terzi | CJ127TR | 3 | 2003 | 19 | Benzina | FISSA C.U.13 | no | ||||||
Fiat Doblò autocarro c/terzi | CM062NE | 3 | 2004 | 19 | Benzina | FISSA C.U.13 | no | ||||||
Fiat Panda Van autocarro c/terzi | CH163EL | 3 | 2003 | 12 | Benzina | FISSA C.U.13 | no | ||||||
Fiat Strada autocarro c/terzi | CS216YM | 3 | 2005 | 19 | Gasolio | FISSA C.U.13 | no | ||||||
Fiat Strada autocarro c/terzi | CW280RR | 3 | 2005 | 19 | Gasolio | FISSA C.U.13 | no | ||||||
SAME SILVER 100.6 macchina agricola | MI 037839 | 1999 | Gasolio | FISSA | no |
SAME EXPLORER 80 VDT macchina agricola | AN317R | 2002 | Gasolio | FISSA | no | ||||||||
SAME SILVER 100.4 VDT macchina agricola | AN624P | 2001 | Gasolio | FISSA | no | ||||||||
SAME XXXXXXX 000 XXX macchina operatrice | MIAN931 | 1997 | 9 | Gasolio | FISSA | no | |||||||
SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA: UFFICI DI BORETTO E FERRARA | |||||||||||||
Punto JTD | CC543NH | 1910 D | 3 | 2003 | 19 | DIESEL | 1 | no | |||||
Punto Multijet | DX324SD | 1900 D | 4 | 2009 | 15 | DIESEL | 1 | no | |||||
Punto Multijet | DX325SD | 1900 D | 4 | 2009 | 15 | DIESEL | 4 | no | |||||
Punto Multijet | CS484DD | 1248 D | 3 | 2005 | 15 | DIESEL | 3 | no | |||||
Punto Multijet | CS481DD | 1248 D | 3 | 2005 | 15 | DIESEL | 1 | no | |||||
Doblò JTD | CS480DD | 1910 D | 3 | 2005 | 19 | DIESEL | 4 | no | |||||
Doblò JTD | CS482DD | 1910 D | 3 | 2005 | 19 | DIESEL | 1 | no | |||||
Doblò JTD | CS483DD | 1910 D | 3 | 2005 | 19 | DIESEL | 1 | no | |||||
Doblò JTD | CS513DD | 1910 D | 3 | 2005 | 19 | DIESEL | 7 | no | |||||
Fiat Ducato autocarro c/proprio | CA491ZP | 2800 D | 3 | 2002 | 30 | DIESEL | FISSA C.U. 1 | no | |||||
Ducato Cabinato autocarro c/proprio | RE651041 | 2500 D | - | 1992 | 30 | DIESEL | FISSA C.U. 3 | no | |||||
Punto JTD autovettura | BW538LR | 1910 D | 2 | 2001 | 19 | DIESEL | 3 | no | |||||
Fiat STILO autovettura | CK270WE | 1910 D | 3 | 2003 | 19 | DIESEL | 2 | no | |||||
IVECO con GRU autocarro c/proprio | AH234DZ | 5861 D | 2 | 1996 | 80 | DIESEL | FISSA C.U. 1 | no | |||||
Fiat Panda 4x4 | BB214PF | 1100 B | 2 | 1999 | 13 | proprietà AIPo in uso a SNI | BENZINA | 4 | no | ||||
MOTORI marini | |||||||||||||
Mercury 15 M | OP368753 | 264 cm3 | OP368753 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Mercury 15 M | OP368752 | 265 cm3 | OP368752 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Mercury 15 M | OP368751 | 266 cm3 | OP368751 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Mercury 15 M | OP368749 | 268 cm3 | OP368749 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Yamaha F80 | 6D71008994 | 1596 cm3 | 6D71008994 | 58,80Kw | 17 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Mercury 15 M | OP368747 | 270 cm3 | OP368747 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Mercury 15 M | OP368746 | 271 cm3 | OP368746 | 11 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Evinrude | 8850037 | 521 cm3 | 8850037 | 14,5 Kw | 9 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Xxxxxxx | 16026586 | 1.298 cm3 | 16026586 | 51,5 Kw | 8 | BENZINA | FISSA | no | |||||
Evinrude | 8819131 | 217 cm3 | 8819131 | 11,5 Kw | 5 | BENZINA | FISSA | no |
Xxxxxxx | XX000000 | 18,6 Kw | 25 | BENZINA | FISSA | no | |||||||
IMBARCAZIONI | |||||||||||||
TINCA | ER 1011 | 2,7 litri | 1,97 tonn, | 103 Kw | 23 | DIESEL | FISSA | no | |||||
PERSICO II | ER 1009 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 125 Kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
BRANZINO II | ER1004 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 103 Kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
SILURO | ER1012 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 121 kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
LASCA | ER1007 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 125 kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
CHEPPIA | ER1005 | 2,7 litri | 1,22 tonn. | 121 kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
GOBIONE | ER1006 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 103 kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
STORIONE | ER1013 | 2,7 litri | 1,98 tonn. | 121 kw | 25 | DIESEL | FISSA | no | |||||
LUCCIO | ER1008 | 31 | DIESEL | FISSA | no | ||||||||
PIGO | ER1010 | 2,9 litri | 3,77 tonn. | 125 Kw | 31 | DIESEL | FISSA | no | |||||
MORETTA | ER 1017 | 3,9 litri | 8,11 tonn. | 59 Kw | 31 | DIESEL | FISSA | no | |||||
FOLAGA | ER 1016 | 3,7 litri | 4,63 tonn. | 51 Kw | 30 | DIESEL | FISSA | no | |||||
ALZAVOLA | ER1014 | 3,9 litri | 5,22 tonn. | 53 Kw | 32 | DIESEL | FISSA | no | |||||
FISCHIONE | ER1015 | 3,9 litri | 5,22 tonn. | 53 Kw | 38 | DIESEL | FISSA | no | |||||
SAVETTA | ER 1001 | 31 | DIESEL | FISSA | no | ||||||||
SCAFI | |||||||||||||
ARCHIMEDE | ER 1003 | 4,2 litri | 7,36 tonn. | 179 Kw | 28 | DIESEL | FISSA | no | |||||
XXXXXXXX | ER 1002 | 5,56 tonn. | 6 | proprietà AIPo in uso a SNI | DIESEL | FISSA | no |
Agenzia Interregionale per il Fiume Po
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
La presente polizza è stipulata tra
Agenzia Interregionale per il Fiume Po |
Xxx Xxxxxxxxx 00 |
00000 XXXXX |
C.F. 92116650349 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2016 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
DEFINIZIONI
Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.
1. Assicurazione: il contratto di assicurazione.
2. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
3. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
4. Assicurato: l'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) o, se diverso, il
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. Dipendenti: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro
subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell' esercizio delle mansioni loro affidate dall' Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
6. Società: l'impresa assicuratrice.
7. Luoghi indicati in polizza:
luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato.
8. Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
9. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
10. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
11. Indennizzo/I: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
12. Franchigia la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
13. Scoperto la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
14. Broker: la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
15. Fabbricati: tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque
destinazione esse abbiano, comprese le cabine contenenti le strumentazioni di rilevamento, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrate, le conche di navigazione, le banchine fluviali, le opere idrauliche (es. casse di laminazione/espansione) con esclusione dei rilevati arginali, ma comprendendo i rilevati arginali di contenimento delle casse, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali ubicate negli stabilimenti della Contraente, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, l'impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, gli impianti di segnalazione, di illuminazione, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche ed impianti fotovoltaici, tutto ciò a titolo esemplificativo e non limitativo. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione) di proprietà della Contraente od occupati dalla
stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.
Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
16. Stabilimenti: Sedi, Istituti, Laboratori, Centri, Sezioni, Dipartimenti, Distretti,
Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.
17. Contenuto: per contenuto si intende tutto quanto inerente l'attività
istituzionale dell'Assicurato, non compreso nella definizione di
“Fabbricati”, “Stabilimenti”, “Opere d'Arte”, “Elaboratori Elettronici ed Attrezzature Elettroniche”, “Apparecchi ad Impiego Mobile”.
Il contenuto si intende garantito anche se è esposto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o natanti per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.
Si intendono inclusi i mezzi di traino e/o trasporto, rimorchi e automezzi in deposito o sottotetti coperti.
Sono compresi natanti, draghe, motodraghe, rimorchiatori e altre imbarcazioni per il solo rischio statico.
18. Opere d’Arte: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte
scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere
19. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:
20. Apparecchi ad impiego mobile:
a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica atta all'elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.
impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
21. Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
22. Programmi: sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili
dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
23. Supporti dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata)
usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
24. Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
25. Valori e Preziosi: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o
moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle
fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro similare.
26. Enti e beni: beni materiali mobili od immobili assicurati.
27. Danni consequenziali: danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli
eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
28. Terrorismo e/o sabotaggio:
29. Annualità assicurativa o periodo assicurativo
per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi;
per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
30. Danni diretti I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per
effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
31. Xxxxx indiretti Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate
PREMESSA
Fra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po che agisce per sé e nell'interesse anche delle Società partecipate, controllate, collegate e consociate nonché per conto di chi spetta (in seguito denominato Contraente) e la Compagnia di Assicurazione si stipula la presente polizza che ha per oggetto
l'assicurazione dei beni immobili e mobili attraverso i quali sono svolte le operazioni attinenti l'attività ovunque svolta dagli Assicurati e/o quando comunque sussista un interesse da parte del Contraente/Assicurato.
Con il termine Assicurato si intendono indicati il Contraente e tutti coloro per conto dei quali esso stipula.
Tutti i rapporti relativi alla polizza sono svolti tra la Società e il Contraente, eventuali terzi interessati non potranno avere alcuna ingerenza in essi, se non dietro specifica autorizzazione di una delle Parti.
La presente polizza/convenzione tramite Certificati di assicurazione copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti da tutti i beni immobili e mobili ovunque ubicati in Italia costituenti gli stabilimenti, con i relativi depositi, uffici, servizi e quant'altro nei quali gli Assicurati svolgono le proprie attività, durante il periodo di validità della presente assicurazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 — Pagamento del premio - Termini di rispetto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Variazione del rischio
Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.
Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.
Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.
Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire della scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall' Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede.
Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.
Art. 5 — Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.
E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
Art. 6 — Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Art. 7 — Modalità per la denuncia dei sinistri — Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 da quando il Settore competente dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.
Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto alle specifiche Sezioni 1), 2) e 3) della presente polizza.
Art. 8 — Coesistenza di altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente
- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.
Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi.
In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.
Art. 9 — Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.
Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che
– abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.
Art. 10 — Limiti territoriali
L'assicurazione copre il trasporto della merce entro i limiti del territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi Europei.
Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 12 - Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.
Art. 13 - Statistiche sinistri
La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.
Art. 15 - Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo e colpa grave. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente ai sensi di legge.
Art. 16 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
Art. 17 - Clausola Broker
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd’s di Londra
I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ……………………. (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.
Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.
Art. 18 — Validità delle norme di assicurazione
Si intendono operanti solo le norme previste dai capitolati di polizza eventualmente integrati delle migliorie proposte in sede di gara.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 19 — Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 20 - Ubicazione, descrizione ed uso degli Enti assicurati
1) FABBRICATI
La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.
2) ENTI ESCLUSO FABBRICATI
La Contraente è proprietaria a titolo esemplificativo di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplodenti, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; automezzi, natanti in genere, motodraghe, rimorchiatori, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili).
Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.
3) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI
La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, ubicati all'interno dei fabbricati.
Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.
4) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA AD IMPIEGO MOBILE
La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ad impiego mobile oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia ovunque ubicato sul territorio nazionale, anche all'aperto .
Detti oggetti sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.
Art. 21 — Beni in leasing e/o noleggio
Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing e/o noleggio" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:
a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.
Agli effetti dell'indennizzo valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Obblighi dell'Assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(valida per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)
1) Oggetto dell' Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino e tutti i Paesi europei, anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da essa detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave del Contraente/Assicurato stesso.
Si intende compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, o in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi.
Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.
2) Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni:
2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'AIPO;
2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;
2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A2, A3, B2 e B3 che seguono;
2.5 - agli enti assicurati causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoto, mareggiate, penetrazione di acqua marina;
2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;
2.7 - verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;
2.9 - conseguenti a valanghe, slavine;
2.10 – da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;
2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento a macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;
2.12 - causati da frode, truffa, saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, salvo quanto precisato alla Sezione Furto e Rapina;
2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;
2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.
Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
2.15 – esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2.16 – eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
2.17 – derivanti dalla circolazione su aree pubbliche dei veicoli e dalla navigazione dei natanti iscritti al PRA.
Tali esclusioni non si applicano se il danno è conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza.
3) Beni esclusi dall’assicurazione
- Boschi, piante, coltivazioni, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi di valore singolo superiore a € 10.000,00;
- aeromobili;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica polizza.
4) Identificazione delle cose assicurate
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.
5) Massima esposizione della Società
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.
6) Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società
Previo accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente,
valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.
7) Enti assicurati
Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, disponibilità, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, uso o detenzione a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente.
Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.
A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.
8) Determinazione dei Valori indennizzabili
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:
1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
2- per il contenuto/beni mobili, elaboratori elettronici/attrezzature elettroniche: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);
9) Guasti
Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.
10) Demolizione e sgombero
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di bonifica dei residui contaminati o inquinanti, la decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo,il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalle condizioni di polizza.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.
La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato della somma assicurata a questo titolo con apposita partita.
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, inquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, nonché le spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate, sono rimborsate fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
11) Onorari periti e consulenti
La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18), le spese e gli onorari di competenza di xxxxxx, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della
Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.
12) Assicurazione in nome e per conto di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, ne azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L' indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
13) Procedure per la valutazione del danno — Nomina dei periti liquidatori
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).
14) Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 16);
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni altra formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
15) Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
16) Determinazione del danno
I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".
L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati al precedente art. 10).
Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A18) e B9).
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.
Al “Contenuto/beni mobili” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.
E' facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l'Assicuratore.
17) Anticipo Indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.
Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.
Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo
medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.
18) Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le parti che, il pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti , incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Resta ferma l'applicazione delle franchigie