Invalidità Permanente da Infortunio. Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
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Invalidità Permanente da Infortunio. Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 220323C - Ed. 7/2017
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
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Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLA PERSONA. INFORTUNI
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Italia. Tel 06/3018.1 - fax 06/80210.831- xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx– PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8·10 Rue d'Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto della Società ammonta a 478,8 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 306,2 milioni di Euro.
Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi “Solvency II” (normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione entrata in vigore il 1° gennaio 2016), al 31/12/2016 sono pari a: 122,64% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 257,08% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso la disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
3. Copertura assicurativa offerta – limitazioni ed esclusioni
Col Modulo di Invalidità Permanente da Infortunio la Società presta copertura assicurativa contro gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali, dichiarate in Polizza e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità.
La garanzia Invalidità Permanente da Infortunio comporta il pagamento di un indennizzo calcolato, come da previsioni contrattuali, in base alla somma assicurata ed al grado di invalidità permanente accertata al verificarsi di un infortunio. Per le invalidità più gravi è prevista una supervalutazione del danno subito ma anche un rimborso per l'adeguamento dell'abitazione e/o dell'autovettura alle mutate esigenze. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli dal 15 al 16, dal 18 al 20, dal 21 al 26.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli da 1 a 5, 7, 8, 11,13 da 15 a 16, da 17 a 20, da 21 a 26 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto contiene inoltre franchigie e massimali; si rinvia all’ articolo 26, delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Sulla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio è operante una franchigia modulare e assorbibile del 5% sul grado di invalidità permanente accertato. Le invalidità permanenti di grado inferiore o pari ad una certa percentuale non danno luogo ad alcun indennizzo.
Ad esempio, se il danno è quantificabile in una percentuale di invalidità permanente accertata del 7% e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia del 5% sulla parte di somma assicurata, la percentuale della somma assicurata da liquidare è pari a 7% - 5% = 2%. La somma spettante all’assicurato, ipotizzando un capitale assicurato di € 100.000,00 sarà pari a € 2.000,00 così determinata: (7%*100.000,00) – (5%*100.000,00) = € 7.000,00
– € 5.000,00 = € 2.000,00.
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.
Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. in questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00:
€ 3.000,00 – € 1.000,00 = € 2.000,00.
4. Periodi di carenza contrattuali
Il contratto non prevede alcuna carenza, ovvero la garanzia decorre dal momento in cui ha effetto l’assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 4 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
Qualora sia richiesta la compilazione di un questionario sanitario, è necessario rispondere in
maniera precisa e veritiera alle domande del questionario stesso; se richiesta la sottoscrizione di dichiarazioni sanitarie è necessario che il soggetto legittimato a fornirle ne verifichi l’esattezza prima della sottoscrizione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, nonché delle variazioni della professione. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2, 3, 29 delle condizioni di assicurazione.
A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da variazione dell’attività professione dichiarata.
Qualora in corso di contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale originariamente dichiarata (ad es. l’Assicurato intraprende l’attività di Fabbro rispetto a quella originariamente dichiarata di Avvocato) vi sarà una conseguente modificazione del rischio, che, là dove non dichiarata, potrà produrre la perdita parziale o totale dell’indennizzo. La perdita sarà parziale nel caso in cui la Società, se avesse conosciuto il nuovo stato delle cose, avrebbe dato il suo consenso alla prosecuzione del contratto a condizioni differenti; la perdita sarà totale nel caso in cui la Società non avrebbe assunto il rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 29 delle condizioni di assicurazione.
7. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia e limitatamente alle garanzie per le quali è ammessa detta modalità.
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e mensili, senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero dei moduli acquistati.
8. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 10 delle condizioni di assicurazione
9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio dell'assicurazione non sono soggetti ad adeguamento.
10. Diritto di recesso
Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Tale recesso comporta l’annullamento della polizza e delle relative garanzie assicurative ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per i quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte.
Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione essendo il contratto di durata annuale.
Per maggiori dettagli riguardo le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
13. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
Il premio relativo al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Infortunio, è soggetto ad aliquota pari a 2,50%.
Detraibilità fiscale dei premi
I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
L’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio in corso di contratto così come specificato nell’oggetto dell’assicurazione. Il contraente o l’assicurato devono dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società non appena ne hanno avuto la conoscenza o la possibilità.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica contenente la diagnosi e, successivamente, l’assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi a eventuali accertamenti medici e fornire ogni informazione.
.Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli 7, 23, dal 26 al 29, delle condizioni di assicurazione.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979
- E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’ esponente di adire l’ Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
16. Arbitrato
Nel contratto è prevista la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per maggiori dettagli, si rinvia all’ articolo 30 delle condizioni di assicurazione.
Per la risoluzione delle controversie è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
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Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale
Xxxxxxx xx Xxxxxx
Accessori
GLOSSARIO
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori) Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti
rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/7/2017 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 220323 ed. 7/2017
My Protection CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Premessa 2
Definizioni 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4
Art. 2 Aggravamento del rischio 4
Art. 3 Diminuzione del rischio 4
Art. 4 Altre assicurazioni 4
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 4
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 4
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro 5
Art. 8 Recesso, proroga e periodo di assicurazione 5
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 5
Art. 10 Rinuncia al diritto di rivalsa 5
Art. 11 Persone non assicurabili 5
Art. 12 Oneri fiscali 5
Art. 13 Estensione territoriale 5
Art. 14 Rinvio alle norme di legge 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 6
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 16 Xxxxxx esclusi 6
LE GARANZIE 8
Art. 17 Invalidità permanente da infortunio 8
GARANZIE SEMPRE OPERANTI 10
Art. 18 Ernie 10
Art. 19 Rischio volo 10
Art. 20 Rischi sportivi con particolari limitazioni 10
Art. 21 Rischio calamità naturali 10
Art. 22 Rischio guerra 10
Art. 23 Anticipo sull’indennizzo 10
Art. 24 Adattamento dell’abitazione 10
Art. 25 Adattamento autovettura 10
Art. 26 Criteri di liquidazione dell’invalidità permanente e relative franchigie 11
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 12
Art. 27 Obblighi del contraente o dell’assicurato in caso di sinistro 12
Art. 28 Criteri di indennizzabilità 12
Art. 29 Attività diverse da quella dichiarata 12
Art. 30 Controversie 12
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 14
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, integrate, ove previsto, dalle dichiarazioni rese nel Questionario sanitario (mod. 220334), costituiscono parte integrante della polizza (mod. 220334). Resta pertanto inteso che si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e nel Questionario sanitario e che l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di rimborso e le franchigie eventualmente previste in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220323).
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma che il Contraente versa alla Società.
QUESTIONARIO SANITARIO
Il documento deve essere
Il documento contrattuale che contiene le notizie sanitarie dell’Assicurato.
compilato prima di stipulare il contratto assicurativo e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la
potestà.
RECESSO
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SFORZO
Dispiego improvviso ed anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.
Non è considerato “sforzo” la rottura sottocutanea di tendini, intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo o sottocutaneo.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SPORT PROFESSIONISTICO
purchè la stessa non costituisca fonte di
Attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributo di qualsiasi natura – a carattere ricorrente - che costituisca reddito imponibile. Non si considera sport professionistico l’attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro
reddito, neanche come redditi diversi, ai sensi del TUIR 917 imponibile.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile, dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
effettuate presso il proprio intermediario di riferimento.
sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società
così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere
Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente.
La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
• le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
• l’ SDD sarà attivato dalla quarta mensilità.
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà,
quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e
del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile.
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è
interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e
dalla Società.
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
ART. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX (VEDERE ANCHE ART. 27)
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 8 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere. Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:
• il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di re- cedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere in- viata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio non corso e delle imposte.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
ART. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all’Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell’Assicurato.
ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile.
ART. 11 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell’assicurazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell’assicurazione, l’assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 Codice Civile, senza l’obbligo della Società a corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall’effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell’assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
ART. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. La valutazione della invalidità permanente viene effettuata in Italia.
ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali, dichiarate in Polizza (mod. 220334) e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazione accidentale di sostanze tossiche;
c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca;
d) l’annegamento;
e) l’assideramento od il congelamento;
f) la folgorazione;
g) i colpi di sole e di calore;
h) le lesioni muscolari da sforzo e le xxxxx xxxxxxxxx da trauma esterno e/o da sforzo, così come previsto all’art. 18, salvo quanto disposto dall’art. 16 lettera r;
i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
o) gli infortuni subiti come:
• conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero,
• come trasportato di qualsiasi veicolo o natante a motore;
p) infortuni derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana;
q) derivanti dalla pratica puramente ricreativa e non professionale di qualsiasi sport, salvo quanto disposto dall’art. 16 lett. e, f, g.
ART. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
a) l’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore:
- in pista od in percorsi di gara;
- in competizioni e nelle relative prove , salvo si tratti di gare di regolarità pura;
b) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l’Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione, salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. o);
c) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, con o senza motore, se l’Assicurato si trovi in stato di ubriachezza;
d) la guida od uso di mezzi di locomozione aerea e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 19;
e) la pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente (cfr. definizioni “sport professionistico”) e di quelli seguenti anche a titolo non professionale:
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite- surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;
f) competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, salvo quanto disposto dal successivo art. 20;
g) partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
h) il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da o riconducibili a:
i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
l) assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell’Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
m) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
n) malattie mentali; epilessia; xxxxxxx, intendendosi per tali Alzheimer, Parkinson, Demenza senile e Sindromi demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo- compulsivi, e loro conseguenze;
o) movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dal successivo art. 21;
p) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto disposto dal successivo art. 22;
q) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc.).
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
r) gli infarti di ogni tipo, nonché le ernie diverse da quelle previste all’art. 15 lettera h;
s) le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
t) lesione totale o parziale senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo del Tendine di Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
LE GARANZIE
ART. 17 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dall’Infortunio (anche successivamente alla scadenza della polizza), la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni di seguito riportate:
VALORI
Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
Destro | Sinistro | |
- un arto superiore | 70% | 60% |
- una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
- un pollice | 18% | 16% |
- un indice | 14% | 12% |
- un medio | 8% | 6% |
- un anulare | 8% | 6% |
- un mignolo | 12% | 10% |
- la falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
- una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito
Anchilosi:
- della scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%
- del gomito in angolazione compresa
fra 120° e 70° con prono supinazione libera - del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) | 20% 10% | 15% 8% | |
Paralisi completa: | |||
- del nervo radiale | 35% | 30% | |
- del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | 20% | 17% | |
- al di sopra della metà della coscia | |||
70% | |||
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | ||
- di un piede | 40% | ||
- di ambedue i piedi | 100% | ||
- di un alluce | 5% | ||
- di un altro dito del piede | 1% | ||
- della falange ungueale dell’alluce Postumi di lesioni meniscali: | 2,5% | ||
- se complete e disposte in senso trasversale | 3% | ||
- in tutti gli altri casi Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio: | 1% | ||
- collaterale interno | 12% | ||
- collaterale esterno | 8% | ||
- crociato anteriore | 6% | ||
- crociato posteriore Anchilosi: | 6% | ||
- dell’anca in posizione favorevole | 35% | ||
- del ginocchio in estensione | 25% | ||
- della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo: | 15% | ||
- sciatico popliteo esterno | 15% | ||
Esiti di frattura scomposta di una costa Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | 1% | ||
- una vertebra cervicale | 12% | ||
- una vertebra dorsale | 5% | ||
- 12 a dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura | |
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme Perdita totale anatomica o funzionale di: | 5% |
- un occhio | 25% |
- ambedue gli occhi Perdita totale | 100% |
- voce Sordità completa di: | 30% |
- un orecchio | 10% |
- ambedue gli orecchi Stenosi nasale assoluta: | 40% |
- monolaterale | 4% |
- bilaterale 10% Perdita anatomica di: | |
- un rene | 15% |
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
CRITERI |
le percentuali previste dalla tabella
Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, suindicata vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta.
Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità Permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi.
Il diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli
eredi. Se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato o comunque offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
ART. 18 - XXXXX
verrà corrisposto sola-
A maggior precisazione di quanto previsto all’art. 15 lett. h), limitatamente alle ernie muscolari traumatiche o da sforzo,si conviene che:
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico,
mente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio Medico come riportato nell’art. 30.
ART. 19 - RISCHIO VOLO
da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
tranne che:
A parziale deroga dell’art. 16 lett. d), l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti
-
- da aeroclubs.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
ART. 20 - RISCHI SPORTIVI CON PARTICOLARI LIMITAZIONI
A parziale deroga dell’art. 16 lett. f) si conviene che l’assicurazione è estesa, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, a:
- competizioni e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale.
In questi casi l’indennizzo per Invalidità Permanente dovuto a termini di polizza è ridotto del 30%.
ART. 21 - RISCHIO CALAMITÀ NATURALI
La presente prestazione opera fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di euro
A parziale deroga dell’art. 16 lett. o), sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
100.000,00 per sinistro.
ART. 22 - RISCHIO GUERRA
A parziale deroga dell’art. 16 lett. p), sono compresi gli infortuni derivanti da:
a) atti di guerra anche non dichiarata
b) di insurrezione popolare
c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri
nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell’Italia, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.
ART. 23 - ANTICIPO SULL’INDENNIZZO
• non esistano contestazioni sull’operatività della garanzia.
periore al 20%;
• la presunta percentuale d’Invalidità, stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita, sia su-
pari ad 1/3 del presumibile indennizzo purché:
Dopo 150 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, l’Assicurato può richiedere un acconto
La Società provvede al pagamento entro 45 giorni dalla richiesta ed una sola volta per sinistro.
una invalidità
ART. 24 - ADATTAMENTO DELL’ABITAZIONE
Se a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui all’Assicurato
permanente superiore a 66 punti, sia necessario realizzare adattamenti alla sua casa (installazione rampe di accesso, allargamento porta etc), la Società rimborserà una tantum le spese effettivamente sostenute per tali adattamenti comprese le spese di progettazione, fino a €10.000,00.
una invalidità
ART. 25 - ADATTAMENTO AUTOVETTURA
permanente superiore a 66 punti,
Se a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui all’Assicurato
sia necessario realizzare adattamenti alla sua autovettura che gli
consentano di continuare a guidare, la Società rimborserà una tantum le spese sostenute per effettuare tali adattamenti fino a €2.500,00.
ART. 26 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVE FRANCHIGIE
La liquidazione dell’indennizzo, calcolato in base all’art. 17, verrà effettuata sulla somma assicurata con le seguenti modalità:
se l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% e non al 29%, l’indennizzo verrà corrisposto
feriore al 5%;
- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente accertata sia di grado pari od in-
-
in base alla percentuale eccedente tale limite;
- in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, l’indennizzo sarà liquidato senza ap- plicazione di alcuna franchigia;
- qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 50%, l’indennizzo sarà pari al 100% della somma assicurata.
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
ART. 27 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato deve consentire
alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
• certificato medico contenente la prognosi.
• l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortunio deve contenere:
ART. 28 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo.
ART. 29 - ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo il disposto degli artt. 1, 2, 3 e 16 delle Condizioni di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, nel caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
La classe professionale di pertinenza dell’attività svolta dall’Assicurato si determina facendo riferimento all’”elenco delle attività professionali” riportato nel presente fascicolo. Per la classificazione di attività professionali non specificate nel suddetto elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività professionale elencata.
ATTIVITÀ SVOLTA AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO | CLASSE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA | ||
A | B | ||
A | 100% | 100% | |
B | 50% | 100% |
ART. 30 - CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze
dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso.
In caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata dell’Inabilità Temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 28, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove
deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO A
Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui
Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto
Artigiano senza uso di macchine
Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare
Assistente sociale Attuario Avvocato
Barbiere / Parrucchiere
Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di analisi mediche Xxxxxxxxx
Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista
Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario
Enologo ed enotecnico
Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto
Forze armate solo personale amministrativo Fotografo
Guida turistica Ingegnere
Imprenditore senza lavoro manuale
Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato
Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio
Odontotecnico
Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato
Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale,
Audiometrista, Educatore Professionale)
Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale
Sarto/ Vetrinista
Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni
ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO B
Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario) / Bracciante agricolo
Agronomo
Allevatore / proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini
Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista
Autoriparatore (Xxxxxxxxxxx, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a
Boscaiolo
Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista Casaro / Macellaio / Salumiere
Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale
Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista
Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo
Geometra
Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore
Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico
Imbianchino
Imprenditore con lavoro manuale
Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica
Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida
Marinaio
Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore
Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA
Pescatore
Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode
Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore / Antiquario
Tappezziere Tipografo Topografo
Venditore ambulante
PROFESSIONI NON AMMESSE
Calciatore di serie A-B-C e altre serie o divisioni Carpentiere
Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganali, guardia portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) Ciclista: corridori dilettanti e professionisti
Circense
Esercito, marina militare ed aviazione Fantino
Guardia notturna, giurata, guardia armata, portavalori, investigatore privato, guardia del corpo, custode di Autorimesse
Insegnante di alpinismo, guida alpina Xxxxxxxxx/sommozzatore
Personale viaggiante dell'aviazione civile Pirotecnico
Speleologo
Sportivi professionisti Vigile del fuoco Vigile urbano
Dati aggiornati al 31 Luglio 2017
Mod. 220323 - Ed. 7/2017
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