Common use of Informazione e pubblicità Clause in Contracts

Informazione e pubblicità. 1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione. 2. Il beneficiario, inoltre, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx). 3. Durante la fase attuativa, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESR, attuando le seguenti azioni informative: a) se il beneficiario dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: i. le finalità e i risultati dell'operazione; ii. l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; b) se non dispone di un proprio sito internet, è tenuto ad esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio, l'area d'ingresso di un edificio), contenente le informazioni in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione; c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR; d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013), in un luogo facilmente visibile dal pubblico. 4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono contenere: a) la denominazione dell'operazione; b) l'obiettivo principale dell'operazione. 5. Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.

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Samples: Disciplinare Di Concessione Di Finanziamenti

Informazione e pubblicità. 1. Il beneficiario I soggetti finanziati con l'accettazione fondi comunitari devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013)1060/2021, art. L'onere riguarda47 in tema di uso dell'emblema UE, sia alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxx-0000-0000/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx. Nello specifico, al fine di assicurare la fase attuativa trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di: - fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e consiste nell'esposizione i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unioneai partecipanti; - esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo IIall'allegato IX) non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione. 2. Il beneficiario, inoltre, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 euro; - per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxoperazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c). 3. Durante la fase attuativa, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESR, attuando le seguenti azioni informative: a) se il beneficiario dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda: i. le finalità e i risultati dell'operazione; ii. l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; b) se non dispone di un proprio sito internet, è tenuto ad esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi. Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (ad esempioart. 50, l'area d'ingresso comma 3) l'Autorità di un edificioGestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario: ─ non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX; ─ non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50); ─ non pone in essere azioni correttive. L'autorità di gestione, contenente le informazioni in merito al almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione; c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR; d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013)1060/2021. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in un luogo facilmente visibile dal pubblico. 4conformità dell'allegato IX (art. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art49 § 6 del Reg. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono contenere: a) la denominazione dell'operazione; b) l'obiettivo principale dell'operazione1060/2021). 5. Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.

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Samples: Public Notice for Training Projects

Informazione e pubblicità. 1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XIIinformazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, a quanto disposto nell’Allegato IX del Regolamento (UE) 821/20142060/2021, insieme a un riferimento all'Unione. 2art. Il beneficiario47 in tema di uso dell’emblema UE, inoltrealle indicazioni contenute nel Manuale d’uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxx-0000-0000/xxxxxxxx- di-informazione-e-pubblicità Nello specifico, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida per le azioni al fine di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx). 3. Durante assicurare la fase attuativatrasparenza, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico riconoscimento e la visibilità del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESRdei fondi UE, attuando le seguenti azioni informativeil Soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell’art.50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di: a) se il beneficiario dispone di un proprio fornire, sul sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazionedell’operazione, proporzionata in proporzione al livello del sostegno ricevutosostegno, che comprenda: i. compresi le finalità e i risultati dell'operazione; ii. l'evidenziazione del risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unionedall’Unione; b) se non dispone di un proprio sito internetapporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, è tenuto ad destinati al pubblico o ai partecipanti; c) esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi. Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (ad esempioart. 50, l'area d'ingresso comma 3) l’Autorità di un edificioGestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata, se il beneficiario: • non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47, riguardo l’uso dell’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX; • non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell’art. 50); • non pone in essere azioni correttive. L’Autorità di Gestione, contenente le informazioni in merito al almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione; c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR; d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento dai fondi sul proprio sito web a norma dell’art. 49 § 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013)1060/2021. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle Istituzioni, degli Organi od Organismi dell’Unione. All’Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in un luogo facilmente visibile dal pubblico. 4conformità dell’allegato IX (art. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art49 § 6 del Reg. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono contenere: a) la denominazione dell'operazione; b) l'obiettivo principale dell'operazione1060/2021). 5. Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.

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Samples: Financing Agreement

Informazione e pubblicità. 1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XIIinformazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 821/20142060/2021, insieme a un riferimento all'Unione. 2art. Il beneficiario47 in tema di uso dell'emblema UE, inoltrealle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxx-0000-0000/xxxxxxxx- di-informazione-e-pubblicità. Nello specifico, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida per le azioni al fine di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx). 3. Durante assicurare la fase attuativatrasparenza, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico riconoscimento e la visibilità del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESRdei fondi UE, attuando le seguenti azioni informativeil soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di: a) se il beneficiario dispone di un proprio fornire, sul sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, proporzionata in proporzione al livello del sostegno ricevutosostegno, che comprenda: i. compresi le finalità e i risultati dell'operazione; ii. l'evidenziazione del risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; b) se apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti; c) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX) non dispone appena inizia l'attuazione materiale di un proprio sito internetoperazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, è tenuto ad con riguardo alle operazioni sostenute dal FSE+ il cui costo totale supera 100.000 euro; d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio, l'area d'ingresso almeno un poster di misura non inferiore a un edificio), contenente le informazioni in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione; c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR; d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013), in un luogo facilmente visibile dal pubblico. 4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente formato A3 o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il cartellone pubblicitario devono contenere: a) la denominazione dell'operazione; b) l'obiettivo principale dell'operazionesostegno ricevuto dai fondi. 5. Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.

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