Acquisto di beni immobili Clausole campione

Acquisto di beni immobili. L’art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili. L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni: • attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale; • l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; • esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria. Si precisa che tale tipologia di spesa è ammissibile, se espressamente stabilito nella scheda di misura o nel relativo avviso pubblico.
Acquisto di beni immobili. 1. Gli immobili necessari alle finalità della Provincia, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
Acquisto di beni immobili. Art. 42 – Alienazione di beni mobili................................................................
Acquisto di beni immobili. 1. Gli acquisti di beni immobili avvengono mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi delle norme vigenti.
Acquisto di beni immobili. (Abrogato) Art. 62 Modalità di alienazione degli immobili Art. 63 Partecipazione alla gara
Acquisto di beni immobili. (Abrogato) Art. 62 Modalità di alienazione degli immobili
Acquisto di beni immobili. 1. L'amministrazione procede all'acquisto di be- ni immobili di regola a trattativa privata.
Acquisto di beni immobili. 1. L’ente locale, fatte salve le procedure espropriative, può acquistare sul mercato beni immobili di suo interesse e per le finalità istituzionali che gli sono propri.
Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12.
Acquisto di beni immobili. Un cittadino italiano è libero di acquistare un bene immobile in Tunisia, al di fuori dei beni a vocazione agricola. Egli è tuttavia soggetto all'autorizzazione del governatore e, nel caso in cui non fosse residente in Tunisia, anche all'autorizzazione della banca centrale. L'iter da seguire consiste in una promessa di vendita, ottenimento dell'autorizzazione del governatore, firma del contatto di vendita, ottenimento dell'autorizzazione della banca centrale prima di depositare il fascicolo al catasto. L'eccezione concerne i beni che si trovano nelle zone industriali o turistiche attrezzate e destinate all'investimento: in questo caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione alla vendita. ACCORDI BILATERALI IN VIGORE: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI, CON DUE SCAMBI DI LETTERE (firmato a Roma il 17.10.1985, in vigore dal 24.6.1989) xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE (firmata a Roma il 15.11.1967, in vigore dal 19.4.1972) xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (firmata a Tunisi il 16.5.1979, in vigore dal 17.9.1981) xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLE CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TUNISINE (firmato a Tunisi il 05.4.2001, in vigore dall'11.4.2002)