Acquisto di beni immobili Clausole campione

Acquisto di beni immobili. 1. L'Ente effettua operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indisponibilità e l’indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare del D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 12. 2. Per ragioni di infungibilità, l’acquisto viene effettuato mediante procedura negoziata. Dell’operazione è data preventiva notizia sul sito internet dell’Ente, indicando il soggetto alienante e il prezzo pattuito. 3. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo. 4. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l’Ente, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. 5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni. 6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
Acquisto di beni immobili. 1. L’acquisizione di beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche o da destinare ad attività proprie del Comune si effettua di regola ed ove possibile secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. 2. E’ facoltà dell’amministrazione comunale procedere a trattativa privata all’acquisizione degli immobili da destinare ai fini di cui al comma precedente, laddove vi sia un motivato interesse pubblico a procedere all’acquisizione senza utilizzare la procedura d’esproprio. In questo caso, l’amministrazione comunale, ove il prezzo di acquisto risulti superiore al valore d’esproprio, è tenuta a motivare in modo specifico tale circostanza. 3. Il contratto di acquisto dovrà in ogni caso prevedere l’attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa. Si può procedere all’acquisto di beni gravati da servitù o diritti, ove questi non siano rilevanti per l’utilizzazione del bene secondo gli scopi prefissati dall’amministrazione comunale. 4. Il Comune può motivatamente decidere di procedere all’acquisto di beni immobili per incrementare il patrimonio comunale.
Acquisto di beni immobili. L’art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili. L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni: • attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale; • l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; • esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria. Si precisa che tale tipologia di spesa è ammissibile, se espressamente stabilito nella scheda di misura o nel relativo avviso pubblico.
Acquisto di beni immobili. Un cittadino italiano è libero di acquistare un bene immobile in Tunisia, al di fuori dei beni a vocazione agricola. Egli è tuttavia soggetto all'autorizzazione del governatore e, nel caso in cui non fosse residente in Tunisia, anche all'autorizzazione della banca centrale. L'iter da seguire consiste in una promessa di vendita, ottenimento dell'autorizzazione del governatore, firma del contatto di vendita, ottenimento dell'autorizzazione della banca centrale prima di depositare il fascicolo al catasto.
Acquisto di beni immobili. L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni: a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato che dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
Acquisto di beni immobili. (terreni e/o fabbricati): a) copia conforme del contratto definitivo di compravendita; in alternativa, copia semplice del contratto preliminare di compravendita accompagnata da dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00; b) dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta intavolazione della proprietà dei beni immobili acquistati (il servizio competente provvederà d’ufficio, sulla base dei dati dichiarati, a verificare l’avvenuta intavolazione della proprietà dei beni immobili acquistati).
Acquisto di beni immobili. Alienazione di beni mobili................................................................
Acquisto di beni immobili. 1. Gli acquisti di beni immobili avvengono mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi delle norme vigenti. 2. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. 3. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. 4. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni. 5. Qualora l’Amministrazione partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al responsabile di servizio delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato dall’Amministrazione.
Acquisto di beni immobili. Di regola, il documento giustificativo di spesa, consiste nel contratto definitivo redatto in forma pubblica che dovrà indicare anche gli estremi della delibera consiliare con cui si è deciso l’acquisto e quelli dell’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall’U.T. (erariale) dell’Ente; In casi eccezionali, può essere presentato il preliminare d’acquisto con l’impegno a produrre, entro breve tempo, il contratto definitivo. Possono essere richieste anche le spese notarili, purché previste nel quadro economico del mutuo, dietro presentazione della parcella del notaio, vidimata dall’ordine e vistata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.
Acquisto di beni immobili. L'amministrazione procede all'acquisto di be- ni immobili di regola a trattativa privata.