INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Clausole campione

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. B.4.1 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO a. attività svolta; b. profilo di rischio e contributo alla rischiosità del gruppo; c. rapporto di partecipazione o controllo; d. natura di impresa regolamentata. • integrazione, intesa come ricerca di meccanismi di coordinamento e armonizzazione tra i diversi attori del sistema di governo societario, mediante l’utilizzo di metodologie che consentano di fornire agli Organi di vertice informazioni complete, fruibili e frutto di un processo integrato di valutazione al fine di pervenire ad una vision unitaria per l’assunzione consapevole delle decisioni; • economicità, intesa come ricerca di un adeguato trade off tra costo complessivo del controllo e corretto presidio dei rischi; • evoluzione, intesa come ricerca nel continuo di meccanismi finalizzati al miglioramento dell’assetto del complessivo sistema di governo societario, nonché della sua efficacia ed efficienza; • consolidamento dei livelli di equilibrio economico, mediante l’adozione ed il mantenimento di processi operativi finalizzati ad una efficace copertura dei rischi e ad assicurare la conformità dei comportamenti aziendali alla normativa interna ed esterna. Nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo espressamente prevista dalla normativa di Vigilanza finalizzata a consentire alla Capogruppo il perseguimento degli obiettivi imprenditoriali del Gruppo, Modena Capitale esercita sulle altre Società del Gruppo: • un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull’espansione delle attività svolte dalle Società appartenenti al Gruppo, sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle stesse; • un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle singole imprese e del Gruppo nel suo insieme; • un controllo tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole Società. Un corretto sistema di governo societario si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale attribuito agli Organi di Amministrazione, Gestione e Controllo, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l’efficienza del proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, idoneo a garantire un controllo effett...
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO. Modena Capitale, in qualità di Capogruppo dell’omonimo gruppo assicurativo si dota di un sistema di governo societario conforme alla normativa vigente, finalizzato alla preservazione del corretto funzionamento e del buon andamento della Società e del Gruppo nella prospettiva della creazione di valore e salvaguardia del patrimonio aziendale. L’Organo Amministrativo della Società emana una serie di direttive, per l’implementazione di adeguate regole di controllo, metodologie e presidi organizzativi, garantendo la costante completezza, funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi sia a livello di singola entità che di gruppo. L’architettura del sistema di Governo Societario adottato a livello di Gruppo è stata definita nella “Politica sul sistema di Governo Societario di Gruppo”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2019. Ai fini della definizione e dell’evoluzione del sistema di governo societario di gruppo, Modena Capitale si ispira ai principi stabiliti dalla normativa vigente e dall’Autorità di Vigilanza, ponendo attenzione ai seguenti elementi: • proporzionalità, intesa come l’applicazione del quadro normativo in funzione della rilevanza di ciascuna società del gruppo in termini di:
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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.