Infortuni aeronautici. L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= per il caso di morte, € 1.032.960,00.= per il caso di invalidità permanente totale e € 258,23.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00=.per il caso morte, € 5.164.570,00=.per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista). In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Appears in 2 contracts
Infortuni aeronautici. L'assicurazione (Garanzia non operante nel caso di polizza con durata inferiore ad 1 anno e non valida per il personale aeronavigante) La garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: • da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società società/azienda di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, aereo in occasione di voli diversi dal da trasporto pubblico di passeggeri o passeggeri; • da Aeroclubsaeroclubs. Il Se più Assicurati subiscono un infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico dell'Impresa non potrà superare la somma di Euro 6.455.715, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio volo inizia di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per Io stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili dell'aeromobile e cessa quando si considera concluso nel momento in cui ne è disceso; la . Il rischio di salita e la discesadiscesa è considerato rischio aereo. La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del voloferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste dagli artt. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= per il caso di morte, € 1.032.960,00.= per il caso di invalidità permanente totale 4.1 e € 258,23.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00=.per il caso morte, € 5.164.570,00=.per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista). In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti6.1.
Appears in 1 contract
Infortuni aeronautici. L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= 1.032.914,00 per il caso di morte, € 1.032.960,00.= 1.032.914,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 258,23.= 250,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista)assoluta, e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00=.per 5.164.570,00 per il caso morte, € 5.164.570,00=.per 5.164.570,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= 5.164,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista)assoluta. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement