INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI. La Società, se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo.
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