Common use of Infortunio Clause in Contracts

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportorap- porto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Infortunio. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assi- curativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLde- nuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965Il lavoratore, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto ed nel termine previ- sto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”. Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento retributivo sono applicabili nei limiti previsto per il caso di scadenza licenziamento, ivi compre- sa l’indennità sostitutiva di preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del contratto stessopreavviso.

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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente dipen- dente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore la- voratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Infortunio. Le Aziende sono tenute Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e regolamentarisuccessive modificazioni e integrazioni. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai presente Contratto, ai sensi dell'art. dell’articolo 73 del DPR D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e l’infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i successivi tre giorni successivi (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo L’azienda corrisponderà ai lavoratori assunti a quello dell’infortuniotempo indeterminato, nel caso di infortunio sul lavoro, a titolo di anticipazione, l’importo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL chiedendone, nel contesto, il rimborso all’Istituto assicuratore. Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga. Al fine di recuperare la somma erogata a titolo di anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, l’azienda comunicherà all’INAIL, nel contesto della denuncia di infortunio, che intende avvalersi di quanto previsto all’articolo 70 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta, o non la dovesse rimborsare all’azienda, l’importo anticipato verrà recuperato ratealmente. Nel caso in cui in tale periodo intervenisse la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare verranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto. Per il personale assicurato dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a raggiungere complessivamente tale assicurazione e le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoprestazioni corrisposte dall’INPS.

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Infortunio. Le Aziende In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro da calcolarsi nell'anno civile intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni, spettano le prestazioni di legge erogate dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro nei seguenti termini: - entro le 24 ore, in caso di morte o pericolo di morte; - entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni. La denuncia deve essere redatta sull'apposito modulo distribuito dall'INAIL e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentaricorredata dal certificato medico. Il lavoratore Xxxxx denuncia deve dare immediata notizia essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di qualsiasi infortunio, anche pubblica sicurezza. Qualora la prognosi indicata nel certificato rilasciato dal pronto soccorso non sia pari od inferiore a tre giorni di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLcalendario, il datore di lavoro resta esonerato da ogni attualmente non ha l'obbligo di denunciare l'infortunio all'INAIL. Con I'emanazione e qualsiasi responsabilità derivante l'entrata in vigore del decreto-legge in attuazione degli artt. 8 e 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008 sarà obbligatoria anche la comunicazione all'INAIL, a fini statistici, dell'infortunio con assenza inferiore a tre giorni. Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunioquarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% la retribuzione globale per i primi tre giorni (periodo quattro giorni, comprensivi di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda quello in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non l'infortunio è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoavvenuto.

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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 2524. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello al periodo di carenza (quinto giorno dalla data dell’infortunio) di cui al comma precedente, il sarà corrisposta dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità inabilità temporanea assoluta, assoluta derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall’Inail dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% (settantacinque per i giorni dal 22° al 90° cento) della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportomedia giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 2524. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. [A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza (quinto giorno dalla data dell’infortunio) di cui al comma precedente, sarà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.] L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. 1. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. 2. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 1124/65, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione giornaliera di cui all’art. 98 (retribuzione giornaliera) del presente CCNL, per la giornata in cui avviene l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa. 3. Nel caso di infortunio sul lavoro, al dipendente non apprendista spetta tutto quanto previsto dalla normativa del T.U. DPR 1124/65 e successive modifiche, sia in tema di retribuzione erogabile a carico dell’INAIL sia come conservazione del posto di lavoro fino a guarigione avvenuta. 4. Qualora l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, è assimilato al trattamento previsto dal presente CCNL in materia di malattia. 5. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando . Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell'infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 6. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni Per un quadro completo della gestione del rapporto di collaborazione si ricorda inoltre che in caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa resta sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto e non da diritto a proroga dei termini del contratto: durante tale periodo non viene corrisposto al collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato dall’INAIL qualora ne ricorrano le malattie professionali condizioni. A tal fine in caso di infortunio il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore collaboratore ne deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al Committente e deve inoltrare al più presto il certificato medico all'INAIL ( per via postale o consegnandolo direttamente ad uno sportello Inail territoriale) e al proprio datore di lavoro; quando . La mancata segnalazione dell'infortunio occorso, comporta l'esclusione dall'indennizzo per il lavoratore abbia trascurato periodo antecedente a quello in cui il Committente ha avuto notizia dell'infortunio. Il Committente, entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’avvenuto infortunio, deve provvedere a trasmettere all'INAIL la denuncia di ottemperare all'obbligo predetto e infortunio sul lavoro corredata dal primo certificato. Copia della denuncia deve essere trasmessa anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, se il referto è superiore a tre giorni. L'omissione o il ritardo nell'inoltro della denuncia da parte del datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti è soggetta a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare sanzione amministrativa. Inoltre al fine di provvedere ad uniformare le procedure di conferimento degli incarichi di collaborazione all’interno dell’Ateneo e la prescritta denuncia all'lNAlLloro successiva gestione, il datore di lavoro resta esonerato in seguito all’approvazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione parte del posto e Consiglio d’Amministrazione delle Linee guida per la risoluzione del rapporto stipula dei contratti di lavoro valgono le stesse norme collaborazione coordinata e continuativa e di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965prestazione occasionale, n. 1124, il datore si allegano alla presente circolare due fac-simili di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante contratto da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto utilizzare uno in caso di normale svolgimento incarichi conferiti per esigenze ordinarie l’altro per incarichi legati a progetti di ricerca. Infine si segnala in particolare che al termine della procedura semplificata ovvero di quella comparativa e precedentemente alla stipula del rapportocontratto, l’Ufficio competente deve provvedere a prenotare per il Collaboratore la visita medica con il medico competente nel caso in cui il Responsabile del Progetto abbia ritenuto che l’attività in oggetto comporta l’esposizione a fattori di rischio secondo le normative vigenti. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoCordiali saluti.

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Samples: Contratti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro