INPS Clausole campione

INPS. I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono altresì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente. I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su apposito modulo, provvedere: − a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti e per altre forme assicurative e previdenziali, commisurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per legge. Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge. Per la Cassa integrazione valgono le norme della legge n. 223 del 1991.
INPS. I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altre- sì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione o di previdenza sociale obbligatorie.
INPS. Il Direttore generale Dr.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
INPS. I datori di lavoro, in base alla legislazione vigente, devono altresì procedere all'iscrizione all'INPS degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti.
INPS. I commercianti e gli artigiani che intraprendono un’attività economica sono tenuti all’iscri- zione all’INPS e al versamento dei contributi previdenziali. Il versamento si effettua mediante il modello F24 on-line.
INPS. I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le seguenti forme di assicurazione o di previdenza sociale:
INPS. Il Direttore generale Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
INPS. I commercianti e gli artigiani che intraprendono un’attività economica sono tenuti all’iscrizione all’INPS e al versamento dei contributi previdenziali. Il versamento si effettua mediante il modello F24 on-line. Premesso che vanno registrati tutti i contratti di qualsiasi ammontare, purchè di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno, le locazioni di beni immobili devono essere registrate obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di stipulazio- ne dell’atto o dalla decorrenza degli effetti, se anteriore per gli immobili urbani 2% del canone annuo per gli immobili urbani a canone concordato * per gli immobili strumentali per natura** 1% del corrispettivo annuo moltiplicato il numero delle annualità Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell’imposta può avvenire, alternativamente: • di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, appli- cando il 2 per cento a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT; • in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cento all’importo pattuito per l’intera durata del xxxxxxxxx.Xx questo caso spetta uno sconto sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse le- gale (2,50 per cento) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.
INPS. La tutela previdenziale degli associati si individua nell’art. 43 del D.L. 30 set- tembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che aveva istituito una apposita gestione previdenziale per gli associati in parte- cipazione con apporto di lavoro (Circolare Inps 29 marzo 2004, n. 57), poi il comma 157, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha abrogato la norma citata sancendo, per gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, l’obbligo di iscrizione alla Ge- stione separata Inps con contribuzione a carico dell’associante per il 55% e dell’associato per il 45% (Circolare Inps 28 gennaio 2009, n. 13). Con riferimento alle aliquote contributive esse sono in misura pari al 30,72% per il 2015 (31,72% per il 2016, 32,72% per il 2017, 33,72% dal 2018); mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela contributiva obbliga- toria la contribuzione alla Gestione separata è fissata in misura pari al 23,5% per il 2015 (al 24% dal 2016). Evidentemente tale obbligo contributivo interesserà l’associato persona giu- ridica o ente che apporta lavoro esclusivamente laddove la prestazione lavo- rativa resa per conto dell’associante non riceva una coerente e presupposta valorizzazione previdenziale nella gestione propria dell’associato stesso.
INPS. 4) Regione Lazio ripartisce il fondo fra i Comuni. Il Comune di Roma pubblica il bando. http:// xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx_xxxx/xxx_xxxxxxxxx/XXX_XXX_000_00_00_0000.xxx