Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportorap- porto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Infortunio. Le Aziende sono tenute Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e regolamentarisuccessive modificazioni e integrazioni. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai presente Contratto, ai sensi dell'art. dell’articolo 73 del DPR D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e l’infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i successivi tre giorni successivi (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo L’azienda corrisponderà ai lavoratori assunti a quello dell’infortuniotempo indeterminato, nel caso di infortunio sul lavoro, a titolo di anticipazione, l’importo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL chiedendone, nel contesto, il rimborso all’Istituto assicuratore. Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga. Al fine di recuperare la somma erogata a titolo di anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, l’azienda comunicherà all’INAIL, nel contesto della denuncia di infortunio, che intende avvalersi di quanto previsto all’articolo 70 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta, o non la dovesse rimborsare all’azienda, l’importo anticipato verrà recuperato ratealmente. Nel caso in cui in tale periodo intervenisse la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare verranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto. Per il personale assicurato dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a raggiungere complessivamente tale assicurazione e le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoprestazioni corrisposte dall’INPS.
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Infortunio. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assi- curativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLde- nuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965Il lavoratore, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto ed nel termine previ- sto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”. Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento retributivo sono applicabili nei limiti previsto per il caso di scadenza licenziamento, ivi compre- sa l’indennità sostitutiva di preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del contratto stessopreavviso.
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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente dipen- dente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore la- voratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: • il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); • il 100% per i giorni dal 5° al 21°; • il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 2524. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello al periodo di carenza (quinto giorno dalla data dell’infortunio) di cui al comma precedente, il sarà corrisposta dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità inabilità temporanea assoluta, assoluta derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall’Inail dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% (settantacinque per i giorni dal 22° al 90° cento) della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportomedia giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Infortunio. 1. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 1124/65, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione giornaliera di cui all’art. 98 (retribuzione giornaliera) del presente CCNL, per la giornata in cui avviene l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.
3. Nel caso di infortunio sul lavoro, al dipendente non apprendista spetta tutto quanto previsto dalla normativa del T.U. DPR 1124/65 e successive modifiche, sia in tema di retribuzione erogabile a carico dell’INAIL sia come conservazione del posto di lavoro fino a guarigione avvenuta.
4. Qualora l’infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, è assimilato al trattamento previsto dal presente CCNL in materia di malattia.
5. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando . Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell'infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
6. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni Obblighi di comunicazione
1. In caso di infortunio sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio(anche nella fattispecie riconosciuta "in itinere"), anche di lieve entità, al proprio datore il lavoratore deve darne immediata notizia all'Ente; la certificazione dovrà pervenire entro il 1 ° giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento.
2. L'Amministrazione deve comunicare all'I.N.A.I.L. e all'autorità di lavoro; quando Pubblica Sicurezza entro 2 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, tutti gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni. Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto agli obblighi predetti e il datore di lavorol'Amministrazione, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell'infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall'I.N.A.I.L. entro i termini di cui al presente articolo, il l'Amministrazione non corrisponderà l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui ne ha avuto notizia.
3. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata al datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono con le stesse norme modalità di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 al precedente comma 1 e deve essere attestata dai successivi certificati medici, che il lavoratore deve far pervenire all'Amministrazione entro il secondo giorno dalla scadenza del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza)assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
4. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, In caso di inadempienza all'obbligo di dare comunicazione e di far pervenire il datore certificato medico di lavoro deve corrispondere al lavoratore cui ai commi precedenti l'assenza si considera non giustificata e darà luogo all'applicazione del procedimento disciplinare di cui all'articolo 53.
5. Il dipendente assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto professionale ha diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed di lavoro fino alla completa guarigione clinica, ovvero dichiarazione di inabilità permanente da parte dell’INAIL.
1. l’Amministrazione anticipa al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessodipendente l’indennità economica a carico dell’INAIL e in ogni caso si impegna a garantire al dipendente il 100% della retribuzione lorda spettante.
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Infortunio. Operai a tempo indeterminato: 100% della retribuzione relativa alla qualifica di appartenenza in vigore al 1° di febbraio per i giorni indennizzati dall’INAIL fino a guarigione avvenuta e comunque fino ad un massimo di 12 mesi; inoltre 100% per il 2°3°e 4°giorno. - Operai a tempo determinato 100% del salario medio convenzionale per i giorni indennizzati dell’INAIL fino a guarigione avvenuta e comunque fino ad un massimo di 12 mesi; inoltre 100% per il 2°3°e 4°giorno. Le Aziende integrazioni così liquidate dalla Cassa sono tenute ad assicurare assoggettate alle imposte previste dalle leggi vigenti e entro i termini stabiliti i lavoratori riceveranno la certificazione delle trattenute effettuate. Per ottenere l’integrazione i lavoratori, direttamente o tramite i patronati, devono presentare domanda su apposito modulo, predisposto dalla Cassa, distinto tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, allegando il prospetto in originale che accompagna l’assegno relativo all’indennità erogata dell’INPS o dall’INAIL. La domanda deve pervenire alla sede della CIMILA di Verona – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ – entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la malattia o l’infortunio (si vedano due fac simili allegati disponibili presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentarila sede della C.I.M.I.L.A.) . Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortuniotermine è tassativo, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando salvo il caso in cui il lavoratore abbia trascurato percepisca dagli Istituti Previdenziali l’indennità per malattia o infortunio relativa all’anno precedente dopo il 31 marzo. In questa eventualità la domanda andrà presentata alla CIMILA entro 90 giorni dalla data di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti liquidazione dell’indennità. L’integrazione verrà erogata a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlL, condizione che il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante abbia regolarmente versato il Contributo per Integrazione Malattia previsto dal ritardo stessoContratto Integrativo Provinciale di Lavoro. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di Il contributo, alla cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il formazione concorrono datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata e lavoratore in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortuniopari quota, il datore viene calcolato sulla base delle giornate di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assolutadipendente, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: trimestralmente denunciate all’INPS, e versato in concomitanza ai contributi previdenziali, con il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportoMod. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoF24.
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Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'lNAlLall’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'artdell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
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Infortunio. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio dell'infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all'lNAlLall'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965Il lavoratore, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto ed nel termine previsto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”. Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento retributivo sono applicabili nei limiti previsto per il caso di scadenza licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva di preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del contratto stessopreavviso.
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Sources: Rinnovo Del Contratto Di Lavoro