Common use of Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Clause in Contracts

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e pertanto non in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto della presente polizza. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Il Contraente dichiarà altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CC, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa.

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Samples: Polizza Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti comportamenti colposi posti in essere durante il in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di validità della garanzia retroattiva), e pertanto non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure al personale in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto della presente polizzarapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato stesso. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti differenze di condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, -1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di fatti e circostanze alcun elemento che possano dare luogo possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla scadenza, a copertura delle richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Il Contraente dichiarà altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892,1893 avanzate dopo la scadenza stessa e 1894 del CC, di non derivanti da comportamenti colposi posti in essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessadurata del contratto quale definito in questa polizza.

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Samples: Scheda Di Copertura

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste sinistri siano conseguenti a fatti comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 5 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892‐1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell’Assicurazione. L’Assicurazione è operante per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purchè derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della efficacia quale definito in questa polizza. Per i sinistri denunciati agli assicuratori durante tale periodo di garanzia e pertanto postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto polizza. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i Sinistri riferiti a periodi antecedenti l’inizio della presente polizza. Nel copertura, nel caso di coesistenza esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata presente a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, l’assicurazione risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti differenze di condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Il Contraente dichiarà altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CC, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti comportamenti colposi posti in essere durante il in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di Copertura (periodo di validità della garanzia retroattiva), e pertanto non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure al personale in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto della presente polizzarapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato stesso. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti differenze di condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, -1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di fatti alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione. Nel caso di morte o pensionamento dell’Assicurato, o dei cessazione da parte dell’assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi (vedi punto 6.2 della Scheda di Copertura) alla scadenza della presente polizza, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa. Per i sinistri denunciati durante agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e circostanze cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che possano dare luogo postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni di garanzia a copertura delle differenze di condizioni .Art. 19 – Estensione territoriale L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazioneoriginate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea. Il Contraente dichiarà altresìNonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per conto degli Assicuratila responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, agli effetti ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CC, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze lavoro o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessamandato specifico ricevuto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). La presente assicurazione L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti comportamenti colposi posti in essere durante il in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di Copertura (periodo di validità della garanzia retroattiva), e pertanto non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure al personale in data antecedente non oltre due anni prima dell’effetto della presente polizzarapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato stesso. Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti differenze di condizioni. L’assicurazione non è operante per i sinistri già noti all’assicurato o da questi già rappresentati all’Assicuratore alla data di effetto della copertura. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, -1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di fatti e circostanze alcun elemento che possano dare luogo possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a richieste lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione. Nel caso di risarcimento indennizzabili ai sensi morte o pensionamento dell’Assicurato, o dei cessazione da parte dell’assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi (vedi punto 6.2 della Scheda di Copertura) alla scadenza della presente assicurazionepolizza, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa. Il Contraente dichiarà altresìPer i sinistri denunciati durante agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, anche il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per conto giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli Assicuratistessi rischi. Le sopraindicate estensioni di garanzia, agli effetti sia retroattiva che postuma, nel caso di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CCesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell’assicurazione risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui trattasiall’altra copertura, un sinistro o un danno risarcibile esclusa ogni di garanzia a termini copertura delle differenze di poliza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessacondizioni.

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Samples: Polizza Di Assicurazione