Clausola di raccordo Clausole campione

Clausola di raccordo. Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.
Clausola di raccordo. Nel caso in cui il presente Contratto di Assicurazione ne sostituisca un altro stipulato con gli stessi Assicuratori, ovvero ne riprenda senza soluzione di continuità uno disdetto (sempre con gli stessi Assicuratori), l’assicurazione varrà anche per i comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita o disdetta, sempreché gli eventuali sinistri vengano denunciati durante il periodo di validità dell’Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza.
Clausola di raccordo. Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Clausola di raccordo. Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.
Clausola di raccordo. Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione 1 saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto. Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nell’elenco degli assicurati previsto nella scheda di quotazione fosse un Dipendente Legale come di seguito definito si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Clausola di raccordo. Nell'ottica di dotare il Settore di uno strumento contrattuale che fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le Parti condividono che il presente CCNL produca effetti dal 1° gennaio 2019, sia per la parte normativa che per quella economica. Il presente Contratto Nazionale sostituisce integralmente il CCNL Turismo 20 febbraio 2010, fatto salvo quanto espressamente richiamato.
Clausola di raccordo. SEZIONE 1
Clausola di raccordo. Le Parti nello stabilire che i nuovo CCNL produce effetti a partire dal 1°gennaio 2018 hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017.
Clausola di raccordo. (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e fabbricati vincolati).
Clausola di raccordo. (valido solo in caso di emissione di due contratti separati perle partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico o artistico)