Clausola di raccordo Clausole campione

Clausola di raccordo. Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.
Clausola di raccordo. Nel caso in cui il presente Contratto di Assicurazione ne sostituisca un altro stipulato con gli stessi Assicuratori, ovvero ne riprenda senza soluzione di continuità uno disdetto (sempre con gli stessi Assicuratori), l’assicurazione varrà anche per i comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita o disdetta, sempreché gli eventuali sinistri vengano denunciati durante il periodo di validità dell’Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza.
Clausola di raccordo. Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Clausola di raccordo. Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.
Clausola di raccordo. Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione 1 saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto. Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nell’elenco degli assicurati previsto nella scheda di quotazione fosse un Dipendente Legale come di seguito definito si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
Clausola di raccordo. (1) Nell'ottica di dotare il Settore di uno strumento contrattuale che fornisca la necessaria stabilità del quadro di insieme, le Parti condividono che il presente CCNL produca effetti dal 1° gennaio 2019, sia per la parte normativa che per quella economica. Il presente Contratto Nazionale sostituisce integralmente il CCNL Turismo 20 febbraio 2010, fatto salvo quanto espressamente richiamato.
Clausola di raccordo. Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate e rese conformi alle linee guida che verranno eventualmente emanate dall’ANAC, o ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai relativi Regolamenti attuativi che verranno approvati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato tecnico, integrate dalle specifiche contrattuali e dalle indicazioni del premio convenuto, riportate in ogni Scheda Attuativa che segue. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Totale premio annuo IMPONIBILE ……………………………… Imposte …………………….. Totale premio annuo lordo di polizza ………………………………. Condizioni contrattuali applicabili alle richieste di copertura assicurativa dei maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista dipendente pubblico incaricato della progettazione, ai sensi del precedente Art.34: Estensione relativa all’attività di progettazione della progettazione del progettista interno. Per i certificati di assicurazione emessi, il premio richiesto dalla Società sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all’Art. 34 del presente contratto e verrà corrisposto nei termini previsti dall’art.8) delle Condizioni Generali dell’Assicurazione.
Clausola di raccordo. SEZIONE 1
Clausola di raccordo. Operante in caso di emissione di contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico od artistico Nel caso di emissione di contratto separato per l’assicurazione della partita 1bis “Fabbricati di interesse storico od artistico”, ove prevista, si precisa che i due contratti, anche se diversamente numerati, verranno considerati contratto unico e l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgerli entrambi verrà gestito come sinistro unico, escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio al riguardo, restando convenuto che l’emissione di due contratti non comporta né duplicazione né ripartizione di garanzie prestate, di limiti di indennizzo e/o di importi deducibili (scoperti o franchigie), in qualunque forma espressi. La gestione dei due contratti verrà pertanto svolta come se gli stessi fossero, a tutti gli effetti, un'unica polizza.
Clausola di raccordo. (valido in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati)