INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA’ Clausole campione

INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA’. Durante il periodo di riferimento nonché nei periodi precedenti, la Compagnia ha assicurato il costante rispetto dei requisiti regolamentari. Non ha registrato né inosservanze del Requisito Patrimoniale Minimo, né gravi inosservanze del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Non sono altresì previsti rischi di inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o del Requisito Patrimoniale di Solvibilità della Compagnia.
INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA’. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilevati periodi in cui non sia stato coperto il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo (SCR) o il proprio requisito patrimoniale minimo di gruppo (MCR).
INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E INOSSERVANZA DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA’. La Compagnia ad oggi è sempre stata in grado di rispettare il Requisito Patrimoniale Minimo ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Al fine di mitigare il rischio di inosservanza del requisito minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità, monitora costantemente i risultati della Formula Standard. In particolare vengono effettuate analisi di scostamento su base trimestrale, nonché analisi di scenario. Inoltre vengono performate analisi di impatto ogni qual volta la Compagnia abbia necessità di intraprendere operazioni inusuali (rispetto al proprio business), oppure di impatto rilevante. Tra queste operazioni si ravvisano a titolo esemplificativo: investimenti in nuove categorie di asset, lancio di nuovi prodotti o restyling di prodotti già esistenti, variazioni significative del piano di cessione in riassicurazione, ecc.. Il principale fattore che potrebbe generare criticità, incrementando significativamente il requisito patrimoniale di solvibilità, è relativo alla possibile introduzione di un assorbimento di capitale sui titoli governativi. La Compagnia, conscia della propria esposizione verso tale categoria di asset, ha intrapreso un percorso di diversificazione al fine di ridurre la propria esposizione (entro limiti sostenibili).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).