Common use of Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa Clause in Contracts

Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avreb- bero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicu- rativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fos- sero già state chieste da uno dei stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avreb- bero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicu- rativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fos- sero già state chieste da uno dei stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell’Assicurato/Contraente.

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Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avreb- bero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicu- rativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fos- sero già state chieste da uno dei stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell’Assicurato/Contraente.

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