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Indennità aggiuntiva Clausole campione

Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 14), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate, le spese: • di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili; • per onorari per consulenti, xxxxxx, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi dell’art. “Procedura per la valutazione del danno”; • per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • per la ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito; • di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione sono inoltre indennizzabili i proventi delle pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti inagibili. Nel caso in cui il sinistro abbia interessato un’Abitazione saltuaria, in nessun caso la Compagnia corrisponderà indennizzo superiore ai proventi di 90 giorni di pigione. P.0269.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 17
Indennità aggiuntivaLa Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro inden- nizzabile ai termini della Sezione Incendio. Tali danni saranno riconosciuti a titolo d’indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell’interruzione di attività.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto e Rischio lo- cativo, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - spese trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi; - onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti, Geometri; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito; - rimozione e ricollocamento del Contenuto; - le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Si- nistro indennizzabile a termini di Polizza.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capi- tolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - onorari a Periti, Xxxxxxxxxx, Ingegneri, Architetti; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del Contenuto; - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispetta- re le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vi- genti al momento del Sinistro, si conviene che l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di tali maggiori costi restando comunque convenuto che tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le co- struzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizza- zione degli stessi.
Indennità aggiuntivaIn caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività un un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio.
Indennità aggiuntiva. La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfetta- ria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Po- lizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: - onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”; - costi sostenuti per la documentazione del danno; - potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg- giati, con il massimo di 2.000 euro; - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Indennità aggiuntivaLa Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Inden- nizzo liquidato, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle se- guenti spese in quanto sostenute e documentate: - onorari del perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto al paragrafo “Procedura per la valutazio- ne del danno” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro; - costi sostenuti per la documentazione del danno; - costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti, col limite massimo di 250 euro; - costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’Abi- tazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di ca- sa, col limite massimo di 250 euro.
Indennità aggiuntiva. A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera h) , in caso di Sinistro l’Indennizzo, sarà maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività, fermo restando quanto disposto Art. 30 Limite di indennizzo.
Indennità aggiuntivaIn caso di sinistro l’Impresa corrisponderà a forfait, nei limiti della relativa somma assicurata, congiuntamente all’importo dovuto per i danni materia- li e diretti, un indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per Fabbricato/Rischio locativo e/o Contenuto e/o Mancato freddo. Per il danno riguardante il “Rischio locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all’ Assicurato.