Indennità aggiuntiva. La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfetta- ria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Po- lizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: - onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”; - costi sostenuti per la documentazione del danno; - potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneg- giati, con il massimo di 2.000 euro; - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Indennità aggiuntiva. La Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro inden- nizzabile ai termini della Sezione Incendio. Tali danni saranno riconosciuti a titolo d’indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell’interruzione di attività.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Indenniz- zo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto e Xxxxxxx locativo, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - spese trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal- l’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi; - onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti, Geometri; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito; - rimozione e ricollocamento del Contenuto; - le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Si- nistro indennizzabile a termini di Polizza.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capi- tolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - onorari a Periti, Xxxxxxxxxx, Ingegneri, Architetti; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del Contenuto; - altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispetta- re le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vi- genti al momento del Sinistro, si conviene che l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di tali maggiori costi restando comunque convenuto che tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le co- struzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizza- zione degli stessi.
Indennità aggiuntiva. In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività un un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio.
Indennità aggiuntiva. La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita assicurata in polizza, i danni da interruzione di atti- vità in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore A) Incendio.
Indennità aggiuntiva. All’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’Inden- nizzo liquidato, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro, per il Risarcimento delle se- guenti spese in quanto sostenute e documentate: - onorari del perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto al paragrafo “Procedura per la valutazio- ne del danno” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro; - costi sostenuti per la documentazione del danno; - costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti, col limite massimo di 250 euro; - costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’Abi- tazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di ca- sa, col limite massimo di 250 euro.
Indennità aggiuntiva. A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera h) , in caso di Sinistro l’Indennizzo, sarà maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività, fermo restando quanto disposto Art. 30 Limite di indennizzo.
Indennità aggiuntiva. In caso di sinistro l’Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assicura- ta e congiuntamente all’importo dovuto per i danni materiali e diretti, un indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per le partite Fabbricato/Rischio Locativo e/o Contenuto a titolo di indennizzo per interruzione o intralcio dell’attività. Per il danno riguardante il “Rischio Locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all’Assicurato.
Indennità aggiuntiva. Oltre a quanto previsto dall’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione la Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato una somma per rimborsarlo delle spese sostenute e documentate di seguito indicate: • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti. • costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE RC famiglia La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge e i figli, il convivente more uxorio ed i relativi figli se conviventi, altri familiari o persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di legge, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a fatti della vita privata e di relazione quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: a) Pratica di sports in genere salvo quando indicato alla lettera d) delle “Esclusioni”; b) Guida di ciclomotori, quadricicli, motoveicoli, auto-vetture o natanti all’insaputa dei genitori da parte di figli minorenni, anche privi dei requisiti previsti dalla legge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati e con esclusione dei danni subiti dal veicolo stesso, purchè detti ciclomotori, motoveicoli, auto-vetture o natanti, se di proprietà del Contraente, risultino coperti al momento del sinistro con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione; in questo caso la garanzia opererà solo per l’azione c) di regresso svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, in conformità alle Leggi in vigore o per l’eventuale maggior somma non coperta da detta assicurazione. In deroga a quanto previsto alla lettera c) delle Esclusioni, l’assicurazione copre i danni cagionati al terzo trasportato sul ciclomotore o sul quadriciclo di proprietà delle persone assicurate o guidato da una di esse; c) Proprietà e uso di animali da sella, di cani, gatti e altri animali domestici, anche non di proprietà degli Assicurati; d) Proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco in genere; e) Proprietà e uso di biciclette; f) Danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate. Sono compresi i danni arrecati a locali di proprietà di terzi; g) Pratica...