Common use of INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Clause in Contracts

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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Samples: Assicurazione Tutela Legale, Assicurazione Tutela Legale

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'informazione dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi presentar- si (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: In caso di vertenza tra più persone assicurate Persone Assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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Samples: Assicurazione Tutela Legale

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'informazione dell'lnformazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione