Common use of INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Clause in Contracts

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: ‐ dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative; ‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla decorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all’art. 44; ‐ la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto; ‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); ‐ la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per L’abitazione E La Famiglia/

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo terzo, avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: ‐ - trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale; - dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative; ‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla decorrenza della . Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per gli atti i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di volontaria giurisdizione previsti all’art90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. 44; ‐ la La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi 360 giorni dalla cessazione del contratto; ‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (artdell’assicurazione. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); ‐ la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ‐ , si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, in presenza ove si verifichi una situazione di procedimenti, anche conflitto di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurateinteressi con la Società. In caso La Società avvertirà l’Assicurato di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essiquesto suo diritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Garanzia Responsabilità Civile Auto E Altre Garanzie Relative Alle Autovetture

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale; › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative; ‐ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla decorrenza della . Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per gli atti i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di volontaria giurisdizione previsti all’art. 44; ‐ 90 giorni, la garanzia si estende ai assicurativa riguarda i sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro che insorgono dalle ore 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del giorno di stipulazione del nuovo contratto; ‐ la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); ‐ la La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contrattodell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; ‐ il sinistro è unico . La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di pre- sentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a tutti gli effetti, in presenza presentarsi (art. 375 del Co- dice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ‐ , si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento risar- cimento di danni extracontrattuali, extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrativepenale; trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto contratto, negli altri casi; ‐ trascorsi tre anni dalla decorrenza della polizza . Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per gli atti i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di volontaria giurisdizione previsti all’art. 44; ‐ 90 giorni, la garanzia si estende ai assicurativa riguarda i sinistri insorti nel periodo contrattualeche insorgono dalle ore 24 del giorno di stipu- lazione del nuovo contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto; ‐ , fossero già stati disdetti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Pro- cedura Penale); ‐ la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di . › vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ‐ il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- evento-fatto nei quali siano coinvolte coin- volte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore del dell'Assicurato/ Contraente. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Dell’abitazione E Della Vita Privata