Intenti Clausole campione

Intenti. L’ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria, aggiudicando, tramite procedura per incarico diretto, le successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione agli autori del progetto raccomandato. Il committente si riserva il diritto di aggiudicare il mandato suddividendolo per singole fasi di progettazione, appalto e realizzazione (secondo norme SIA).
Intenti. I soggetti si impegnano reciprocamente: • all’osservanza del presente accordo convenendo sul fatto che esso rappresenta una forma di tutela della qualità del progetto Scienza Ludica – Robotica Educativa; • alla garanzia del rispetto dei parametri di qualità; • all’utilizzo del logo/marchio Scienza Ludica per la promozione e la disseminazione degli eventi e delle attività previste dal progetto e/o concordate fra le parti; • a sostenere la diffusione del Progetto Scienza Ludica in ambito territoriale, nazionale e internazionale; • a sostenere l’inserimento del Progetto Scienza Ludica nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola; • ad inserire le attività di Robotica Educativa nei programmi didattici delle classi che aderiranno al progetto.
Intenti. Le parti convengono sull’opportunità di operare per consolidare e qualificare il sistema integrato di istruzione pubblica di scuole dell’infanzia, primarie e primarie di 1° grado esistente nel territorio del Comune di Ponte di Piave. Le parti riconoscono che base del sistema è la pari dignità ed autonomia di ogni istituzione prevista dal presente accordo; individuano nella concertazione, nel coordinamento, nell’accordo e gestione associata di alcune funzioni gli strumenti privilegiati di rapporto fra i soggetti sottoscrittori. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi per definire problematiche specifiche.
Intenti. I soggetti si impegnano reciprocamente: ● all’osservanza del presente accordo convenendo sul fatto che esso rappresenta una forma di tutela della qualità del progetto SCIENZA LUDICA; ● alla garanzia del rispetto dei parametri di qualità; ● all’utilizzo del logo/marchio SCIENZA LUDICA per la promozione e la disseminazione degli eventi e delle attività previste dal progetto e/o concordate fra le parti; ● a sostenere la diffusione del progetto SCIENZA LUDICA in ambito territoriale, nazionale e internazionale; ● a sostenere l’inserimento del progetto SCIENZA LUDICA nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; ● ad inserire le attività di robotica educativa nei programmi didattici delle classi che aderiranno al progetto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).