Intenti Clausole campione

Intenti. I soggetti si impegnano reciprocamente: ● all’osservanza del presente accordo convenendo sul fatto che esso rappresenta una forma di tutela della qualità del progetto SCIENZA LUDICA; ● alla garanzia del rispetto dei parametri di qualità; ● all’utilizzo del logo/marchio SCIENZA LUDICA per la promozione e la disseminazione degli eventi e delle attività previste dal progetto e/o concordate fra le parti; ● a sostenere la diffusione del progetto SCIENZA LUDICA in ambito territoriale, nazionale e internazionale; ● a sostenere l’inserimento del progetto SCIENZA LUDICA nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; ● ad inserire le attività di robotica educativa nei programmi didattici delle classi che aderiranno al progetto.
Intenti. Le parti convengono sull’opportunità di operare per consolidare e qualificare il sistema integrato di istruzione pubblica di scuole dell’infanzia, primarie e primarie di 1° grado esistente nel territorio del Comune di Ponte di Piave. Le parti riconoscono che base del sistema è la pari dignità ed autonomia di ogni istituzione prevista dal presente accordo; individuano nella concertazione, nel coordinamento, nell’accordo e gestione associata di alcune funzioni gli strumenti privilegiati di rapporto fra i soggetti sottoscrittori. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi per definire problematiche specifiche.
Intenti. L’ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria, aggiudicando, tramite procedura per incarico diretto, le successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione agli autori del progetto raccomandato. Il committente si riserva il diritto di aggiudicare il mandato suddividendolo per singole fasi di progettazione, appalto e realizzazione (secondo norme SIA).
Intenti. I soggetti si impegnano reciprocamente: • all’osservanza del presente accordo convenendo sul fatto che esso rappresenta una forma di tutela della qualità del progetto Scienza Ludica – Robotica Educativa; • alla garanzia del rispetto dei parametri di qualità; • all’utilizzo del logo/marchio Scienza Ludica per la promozione e la disseminazione degli eventi e delle attività previste dal progetto e/o concordate fra le parti; • a sostenere la diffusione del Progetto Scienza Ludica in ambito territoriale, nazionale e internazionale; • a sostenere l’inserimento del Progetto Scienza Ludica nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola; • ad inserire le attività di Robotica Educativa nei programmi didattici delle classi che aderiranno al progetto.

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  • Intento I bisogni di assistenza medica e infermieristica postoperatoria sono diversi da paziente a paziente. Di conseguenza, è necessario pianificare le cure postoperatorie, compresi il livello di assistenza, l’ambiente di cura, il monitoraggio o il trattamento di follow-up e la necessità di terapia farmacologica. La pianificazione dell’assistenza postoperatoria può cominciare prima dell’intervento chirurgico sulla base della valutazione dei bisogni e delle condizioni del paziente. L’assistenza pianificata è documentata in cartella clinica al fine di garantire la continuità delle prestazioni durante la fase di recupero o di riabilitazione.

  • Allegati al contratto Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

  • DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

  • Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • Impianti Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

  • Infortuni In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base la Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino morte; invalidità permanente. L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.

  • INFORTUNI DEL CONDUCENTE La garanzia opera solo se viene acquistata. ❯ CHE COSA È ASSICURATO?

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.