Common use of Interessi di mora Clause in Contracts

Interessi di mora. Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora. Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto. Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.

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Samples: Locazione Finanziaria Immobiliare, Locazione Finanziaria Immobiliare, Locazione Finanziaria Nautica

Interessi di mora. Il 1. Nel caso di ritardo da parte dei Proponenti nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dei Canoni dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, così come a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti dai Proponenti inadempienti, sull’importo non pagato, gli interessi di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedentemora, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza calcolati ad un tasso pari al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla ConcedenteParametro Euribor, in contanti o forma equivalentevigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore maggiorato di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente tre punti percentuali (gli Interessi di Mora. Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto”). 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato calcolo giorni effettivi/360. 3. Gli Interessi di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data Mora decorreranno di scadenza di ciascuna somma dovuta e pieno diritto fino alla data dell’effettivo pagamento di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della stessafacoltà di considerare risolto l’Atto Rinegoziato per inadempimento del relativo Proponente, come previsto dal successivo Articolo 10, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori. 4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

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Samples: Rinegoziazione Prestiti