Common use of Interessi Clause in Contracts

Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019, al Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di

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Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere Gli Strumenti Finanziari maturano interessi dal 20 aprile 2017 ("Data di interessi (gli “Interessi”Decorrenza degli Interessi Fissi") al relativo Tasso tasso del 3,25 per cento (3,25%) annuo. L'importo degli interessi pagabile in ciascuna delle Date di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino Pagamento degli Interessi che cade nel periodo che ha inizio alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore Decorrenza degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino Interessi Fissi e termina alla Data di Pagamento che cadrà degli Interessi programmata cadere il 28 gennaio 2016 20 aprile 2019 (esclusa), al 5,25% (ferma restando la rettifica per i giorni non lavorativi) rispetto a ciascuno Strumento Finanziario è calcolato moltiplicando il Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed per l'Importo di Calcolo, e moltiplicando ancora il prodotto per la relativa day count fraction applicabile al Periodo di Interessi che termina alla data in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla cui tale Data di Pagamento degli Interessi è programmata cadere, e arrotondando la cifra risultante in conformità ai terms and conditions. Gli Strumenti Finanziari maturano interessi dal 20 aprile 2019 ("Data di Decorrenza degli Interessi Variabili") ad un Tasso di Interesse variabile. L'importo degli interessi pagabile in ciascuna Data di Pagamento è calcolato applicando il Tasso di Interesse per il Periodo di Interessi che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino termina alla prima data in cui tale Data di Pagamento (esclusa) successiva è programmata cadere all'Importo di Calcolo, moltiplicando il prodotto per la relativa day count fraction applicabile al Periodo di Interessi che termina alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) data in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima cui tale Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 degli Interessi (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019è programmata cadere, al Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) e arrotondando la cifra risultante in relazione ai periodi di interesse conformità alle terms and conditions, fermo restando che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, non sarà inferiore allo 0,50% annuo e successivamente non sarà superiore al 3,25% annuo. Il Tasso di Interesse per un Periodo di Interessi sarà come specificato nella Tabella del Tasso di Interesse che segue nella colonna intitolata "Tasso di Interesse" nella riga corrispondente a tale ultima data troverà applicazione Periodo di Interessi pari al Tasso di Riferimento. La Base di Interesse per il Periodo di Interessi che inizia alla Data di Decorrenza degli Interessi Fissi (inclusa) sarà a tasso fisso e, successivamente, per ciascun Periodo di Interessi previsto nella Tabella del Tasso di Interesse di seguito, la Base di Interesse è prevista nella Tabella del Tasso di Interesse di seguito nella colonna intitolata "Base di Interesse" che appare nella stessa riga della Tabella del Tasso di Interesse in cui appare tale Periodo di Interessi e il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà applicabile a tale Periodo di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Interessi sarà determinato in conformità con il presente Regolamento ai terms and conditions del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso divariabile.

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Sources: Euromot Negotiation Announcement

Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere Gli Strumenti Finanziari maturano interessi a partire dal 20 gennaio 2017 (“Data di interessi (gli “Decorrenza degli Interessi”) al Tasso di Interesse. L'importo Data di Pagamento degli Interessi con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario deve essere calcolato moltiplicando il relativo Tasso di Interesse (come per l’Ammontare di seguito determinato)Calcolo, dalla e moltiplicando poi il prodotto per il relativo day count franction applicabile al periodo di interesse che termina alla data in cui in tale Data di Godimento Pagamento degli Interessi (inclusaesclusa) sino è previsto che cada e arrotondando la cifra risultante ai sensi delle terms and conditions. Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non sia un payment business day, l’ammontare degli interessi relativi a tale Data di Pagamento degli Interessi sarà pagato nel successivo payment business day, ma il periodo di interessi ai fini della determinazione dell’ammontare degli interessi rimarrà non modificato (unadjusted). Il “Tasso di Interessi” per i periodi di interessi che finiscono il 20 gennaio 2018 ed il 20 gennaio 2019 è pari al 6% per cento (6%) annuo. Il “Tasso di Interessi” per i periodi di interessi che finiscono nelle date (escluse) in cui ciascuna Data di Pagamento degli Interessi è prevista cadere (tranne le Date di Pagamento degli Interessi che cadono il 20 gennaio 2018 ed il 20 gennaio 2019) è pari al Tasso di Riferimento, fermo restando che tale Tasso di Interesse non sarà inferiore del Tasso di Interessi Minimo o superiore al Tasso di Interessi Massimo. Definizioni dei termini utilizzati in precedenza: • Importo di Calcolo: USD 2.000. • Tasso di Riferimento: un tasso pari al tasso per i depositi in USD per un periodo di tre mesi che appare sulla schermata di Reuters, alla pagina LIBOR01 alle 11:00, ora di Londra, nel secondo London business day precedente il primo giorno del relativo periodo di interessi. • Date di Pagamento degli Interessi: il 20 gennaio di ogni anno di calendario a partire dal 20 gennaio 2018 (incluso) fino al 20 gennaio 2026 ed alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi come definita di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 seguito) (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionistiinclusi). Tasso di Interesse” indica, a seconda Interessi Massimo: 4% annuo. • Tasso di Interessi Minimo: 1,75% annuo. Indicazione del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pariTasso di Rendimento: Non applicabile Importo del Pagamento Anticipato Non Programmato Pagamento anticipato non programmato: Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della scadenza programmata (i) in relazione ai periodi ad opzione dell’Emittente se l’Emittente determina che una modifica delle normativa applicabile abbia come effetto che l’adempimento degli obblighi nascenti dagli Strumenti Finanziari da parte dell’Emittente o da parte della di interesse sue controllate, collegate o società sottoposte a comune controllo, ovvero nascenti da operazioni di copertura relative agli Strumenti Finanziari sono diventate (o è sostanzialmente probabile che hanno inizio dalla Data di Godimento diventino nel prossimo futuro) illecite o non praticabili (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusatotalmente o parzialmente), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); o (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse avviso da parte di un Portatore che hanno inizio dalla Data dichiara questi Strumenti Finanziari immediatamente rimborsabili a causa del verificarsi di un event of default che persiste. In tali casi, l’Importo del Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 Anticipato Non Programmato (inclusaNon-scheduled Early Repayment Amount) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019, al Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, pagabile con riferimento a tale ultimo periodo di interessirimborso anticipato non programmato sarà, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso ogni Strumento Finanziario, la Denominazione Specificata di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso diUSD 2.000.

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Sources: Euromot Negotiation Announcement

Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019, al Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di7.

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Sources: Prospetto Informativo Sollecitazione Di Deleghe Di Voto

Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere Gli Strumenti Finanziari maturano interessi a partire dal 26 novembre 2015 ("Data di interessi (gli “Decorrenza degli Interessi") al Tasso di Interessi. L'importo Data di Pagamento degli Interessi con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario deve essere calcolato moltiplicando il relativo Tasso di Interesse (come per l’Ammontare di seguito determinato)Calcolo, dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, e moltiplicando poi il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi prodotto per il relativo day count franction applicabile al periodo di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla termina in tale Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 degli Interessi (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione e arrotondando la cifra risultante ai periodi di interesse che hanno inizio dalla sensi delle terms and conditions. Qualora una Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima degli Interessi non sia un payment business day, l’ammontare degli interessi relativi a tale Data di Pagamento degli Interessi sarà pagato nel successivo payment business day, ma il periodo di interessi ai fini della determinazione dell’ammontare degli interessi rimarrà non modificato (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “unadjusted). Il Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019, al Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la che termina alle Date di Pagamento degli Interessi (escluse) che cadono il 26 novembre 2016 ed il 26 novembre 2017 è pari al 3,00 per cento (3,00%) annuo. Il Tasso di Interessi per il periodo di interessi che termina a ciascuna Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 degli Interessi (inclusaesclusa) e la Data diversa dalle Date di Pagamento degli Interessi che cadrà cadono il 30 giugno 2019 26 novembre 2016 ed il 26 novembre 2017 è pari al Tasso di Riferimento più lo 0,45 per cento (esclusa0,45%), fermo restando che tale Tasso di Interessi non sarà inferiore del Tasso di Interessi Minimo. Definizioni dei termini utilizzati in precedenza: • Importo di Calcolo: Euro 1.000. • Tasso di Riferimento: un tasso pari al tasso per i depositi in Euro per un periodo di tre mesi che appare sulla schermata di Reuters, alla pagina EURIBOR01 alle 11:00, ora di Brussels, nel secondo TARGET business day precedente il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento primo giorno del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo relativo periodo di interessi, per . • Date di Pagamento degli Interessi: ciascuna di (i) il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 26 novembre di ogni anno di calendario a partire dal 26 novembre 2016 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 fino al 26 novembre 2026 (esclusaincluso) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso Scadenza. • Tasso di esercizio Interessi Minimo: 0,00% annuo. Indicazione del Tasso di Rendimento: Non applicabile Importo del Pagamento Anticipato Non Programmato Pagamento anticipato non programmato: Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della scadenza programmata (i) ad opzione dell’Emittente se l’Emittente determina che una modifica delle normativa applicabile abbia come effetto che l’adempimento degli obblighi nascenti dagli Strumenti Finanziari da parte degli Obbligazionisti del diritto dell’Emittente o da parte della di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato sue controllate, collegate o società sottoposte a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365comune controllo, ovvero in ipotesi nascenti da operazioni di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 copertura relative agli Strumenti Finanziari sono diventate (inclusao è probabile che diventino nel prossimo futuro) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 illecite o non praticabili (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusatotalmente o parzialmente), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti o (aii) alla medesima Data a seguito di avviso da parte di un Portatore che dichiara questi Strumenti Finanziari immediatamente rimborsabili a causa del verificarsi di un event of default che persiste. In tali casi, l’Importo del Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero Anticipato Non Programmato (bNon-scheduled Early Repayment Amount) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, pagabile con riferimento a tale ultimo periodo di interessirimborso anticipato non programmato sarà, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso ogni Strumento Finanziario, la Denominazione Specificata di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse ModificatoEuro 1.000. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Rimborso • La Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso AnticipatoScadenza degli Strumenti Finanziari sarà il 26 novembre 2027, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); fermo restando inteso che, qualora tale giorno non sia un payment business day, l’ammontare di rimborso finale sarà pagato nel successivo payment business day. • A meno che non sia stato rimborsato anticipatamente o acquistato e cancellato, ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato dall'Emittente alla Data data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità scadenza con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno pagamento di un ammontare di rimborso finale pari a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota Euro 1.000 per Importo di Calcolo degli Strumenti Finanziari. Rappresentante dei portatori degli Strumenti Finanziari: Non applicabile; l'Emittente non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso diha nominato alcuna persona come rappresentante dei portatori degli Strumenti Finanziari.

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Sources: Euromot Negotiation Announcement

Interessi. Le Date di Pagamento degli Interessi sono indicate nella tabella seguente (fatti salvi eventuali aggiustamenti). Per i Periodi di Interesse relativi alle Date di Pagamento degli Interessi originariamente previste per il 19 maggio 2016, 19 maggio 2017 e 19 maggio 2018, le Obbligazioni sono fruttifere corrisponderanno interessi ad un tasso annuo pari a 2,20%. Per i Periodi di Interesse successivi, le Obbligazioni corrisponderanno un interesse ad un tasso annuale uguale a 5,00%, se l’Andamento del Sottostante alla Data di Osservazione applicabile è pari o maggiore al 105%, oppure, allo 0,00%. Il Periodo di Interesse per ogni corresponsione di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla dovuti ad una Data di Godimento (inclusa) sino Pagamento degli Interessi o alla Data di Scadenza Prevista, che è il 19 maggio 2022, includerà gli interessi maturati a partire dall’ultima data (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (iinclusa) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio cui gli interessi sono stati pagati o resi disponibili per il pagamento o a partire dalla Data di Godimento Emissione Originaria, che è il 19 maggio 2015, nel caso in cui non siano stati pagati o resi disponibili per il pagamento interessi, fino a (inclusama esclusa) sino la Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Scadenza Originaria. Per i Periodi di Interesse relativi alla Data di Pagamento che cadrà degli Interessi originariamente prevista per il 28 gennaio 2016 19 maggio 2019, e nei successivi Periodi di Interesse, potrebbe non essere corrisposto alcun interesse. L’Andamento del Sottostante è pari al quoziente del (esclusa)i) prezzo ufficiale di chiusura dell’Indice (come definito di seguito) alla Data di Osservazione applicabile come indicata nella tabella di seguito, al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); diviso per (ii) il prezzo di riferimento iniziale (che è il prezzo di riferimento dell’Indice alla Data di Emissione Originaria). Per Periodo di Interesse si intende ciascun periodo a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla partire da (e inclusa) una Data di Pagamento degli Interessi (o la Data di Emissione Originaria, che cadrà è il 28 gennaio 2016 19 maggio 2015, nel caso del Periodo di Interesse iniziale), fino a (inclusama escludendo) sino alla prima la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) successiva alla o la Data di VerificaScadenza Prevista, al 6% (che è il “Tasso 19 maggio 2022, nel caso del Periodo di Interesse Maggiorato”finale); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa). L’Indice è l’Indice S&P GSCI® Crude Oil Excess Return, al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del 2 maggio 2019come calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell’Indice, al Tasso di Interesse S&P Dow ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del 2 maggio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza▇ Indices LLC, al 2% (il “Tasso di Interesse Modificato”)o da qualsiasi sponsor dell’indice successivo o sostitutivo. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla La Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 degli Interessi per ciascun anno è indicata nella tabella seguente (esclusafatti salvi eventuali aggiustamenti), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e (ii) per il periodo compreso tra la . Data di semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Osservazione Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 degli Interessi NA 19 maggio 2016 NA 19 maggio 2017 NA 19 maggio 2018 13 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione Accordo 2019, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione Accordo 2019 intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione Accordo 2019 medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del 2 19 maggio 2019 (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di12 maggio 2020 19 maggio 2020 12 maggio 2021 19 maggio 2021 12 maggio 2022 19 maggio 2022

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