Issuer's option to vary settlement: Not Applicable Clausole campione

Issuer's option to vary settlement: Not Applicable. 20. Exchange Rate: The applicable rate of exchange for conversion of any amount into the Settlement Currency for the purposes of determining the Cash Settlement Amount is: − with respect to the NASDAQ100 Index, the European Central Bank Settlement Spot Rate, fixing of the exchange rate of the USD against the EUR at 14:15 CET on the Valuation Date, as published on the Reuters page ECB37; − with respect to the NIKKEI225 Index, the European Central Bank Settlement Spot Rate, fixing of the exchange rate of the JPY against the EUR at 14:15 CET on the Valuation Date, as published on the Reuters page ECB37.
Issuer's option to vary settlement: Not Applicable. 20. Exchange Rate: The applicable rate of exchange for conversion of any amount into the Settlement Currency for the purposes of determining the Cash Settlement Amount is the European Central Bank Settlement Spot Rates, fixing of the exchange rate of the USD against the EUR at 14:15 CET on the Valuation Date, as published on the Reuters page ECB37.
Issuer's option to vary settlement: Not Applicable. 20. Exchange Rate: The applicable rate of exchange for conversion of any amount into the Settlement Currency for the purposes of determining the Cash Settlement Amount is: - with respect to the EUR/JPY Currency, the rate calculated as cross rate between the fixing EUR/USD and USD/JPY on the Valuation Date, both published by the Federal Reserve Bank of New York (10 a.m. of New York) on Reuters at page “1FED”; and - with respect to the EUR/USD Currency, the Fixing of the EUR/USD on the Valuation Date, as published by the Federal Reserve Bank of New York (10 a.m. of New York) on Reuters at page “1FED”.
Issuer's option to vary settlement: Not Applicable. 20. Exchange Rate: The applicable rate of exchange for conversion of any amount into the Settlement Currency for the purposes of determining the Cash Settlement Amount is the Fixing of the EUR/USD on the Valuation Date, as published by the Federal Reserve Bank of New York (10 a.m. of New York) on Reuters at page “1FED”.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).