Common use of Istituti di carattere sindacale Clause in Contracts

Istituti di carattere sindacale. a) Trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratore. 2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retri- butiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva. 3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate alle Direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. 5. Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute nel mese precedente per “contributi sindacali” agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendali. 6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendale. 7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Azienda. 9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto. 10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo delle trattenute stesse. 11. Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende tra- smetteranno, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Istituti di carattere sindacale. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) a) Trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratorelavoratore. 2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno nell'anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retri- butivaretributiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva. 3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate comunicate alle Direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno dell'anno successivo. 5. Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute trattenute nel mese precedente per "contributi sindacali" agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendali. 6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendale. 7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Aziendaall'Azienda. 9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità validità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto. 10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda dall'Azienda agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo l'importo delle trattenute stesse. 11. Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende tra- smetterannotrasmetteranno, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Istituti di carattere sindacale. a) Trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratorelavoratore. 2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno nell'anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retri- butivaStruttura retributiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva. 3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione Organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate comunicate alle Direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno dell'anno successivo. 5. Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute trattenute nel mese precedente per "contributi sindacali" agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendali. 6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendale. 7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Aziendaall'Azienda. 9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità validità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto. 10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda dall'Azienda agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo l'importo delle trattenute stesse. 11. Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende tra- smetterannotrasmetteranno, nel rispetto del decreto legislativo D. Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Istituti di carattere sindacale. a) Trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratorelavoratore. 2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno nell'anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retri- butivaretributiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva. 3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate comunicate alle Direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno dell'anno successivo. 5. Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute trattenute nel mese precedente per "contributi sindacali" agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendali. 6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendale. 7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Aziendaall'Azienda. 9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità validità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto. 10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda dall'Azienda agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo l'importo delle trattenute stesse. 11. Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende tra- smetterannotrasmetteranno, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Istituti di carattere sindacale. a) Trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende effettueranno La Società effettuerà le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNLCCLA, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratorelavoratore. 2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 13 mensilità nell’anno nell‟anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’artall‟art. 35 40 (“struttura retri- butivaStruttura Retributiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettivaCCLA. 3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale Organizzazione Sindacale Nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali alla Società e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate alle Direzioni aziendali comunicate alla Società ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno dell‟anno successivo. 5. Le Aziende effettueranno La Società effettuerà entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute trattenute nel mese precedente per “contributi sindacali” agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendalialla Società. 6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendaleSocietà. 7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Aziendaalla Società. 9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità validità ed il relativo importo sarà versato all’organo all‟organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto. 10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda dalla Società agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo l‟importo delle trattenute stesse. 11. Alle Salvo diversa indicazione, la Società trasmetterà alle Segreterie nazionali Regionale/Territoriali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende tra- smetterannoCCLA, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Istituti di carattere sindacale. a) Trattenute trattenute per contributi sindacali 1. Le Aziende le aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNLccnl, in forza della delega rilasciata dal lavo- ratorelavoratore. 2. La la misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il presente Contratto contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retri- butivaretributiva”) del presente CCNL ccnl nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva. 3. La la misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto contratto e notificata per iscritto alle Direzioni direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente. 4. La la procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comu- nicate comunicate alle Direzioni direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. 5. Le Aziende le aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme tratte- nute trattenute nel mese precedente per “contributi sindacali” agli Organi organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni direzioni aziendali. 6. Le le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione direzione aziendale. 7. La la revoca può essere contenuta anche in una nuova delega. 8. In in caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Aziendaall’azienda. 9. In in caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria vali- dità validità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contrattocontratto. 10. Circa circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’Azienda dall’azienda agli Organi organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo delle trattenute stesse. 11. Alle Segreterie alle segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL ccnl le Aziende tra- smetterannoaziende trasmetteranno, nel rispetto del decreto legislativo d. Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifi- che modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico