La responsabilità del bagaglio Clausole campione

La responsabilità del bagaglio. L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni, manomissioni, dispersioni e deterioramenti dei bagagli: i bagagli viaggiano a rischio e pericolo del passeggero. L’Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti (Legge 202 del 16.4.54 e Legge 450 del 22.8.85), è responsabile - entro il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore - della perdita o delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa ad essa non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 codice civile). Qualora il bagaglio venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso la sede di Fagnano Castello. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. È fatta salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del vettore.
La responsabilità del bagaglio. Il furto e/o smarrimento del bagaglio
La responsabilità del bagaglio. AMI S.p.A. non è responsabile del furto, perdita o deterioramento del bagaglio, da custodirsi esclusivamente da parte del viaggiatore. In ogni caso, l’Azienda non è altresì responsabile del furto, smarrimento o deterioramento del bagaglio che sia dovuto a colpa del proprietario o degli atri passeggeri o alla inadeguatezza dell'imballaggio o alla peculiare natura del bagaglio. Nei casi in cui la perdita o il deterioramento del bagaglio che sia stato consegnato al personale di bordo sia imputabile all’ Azienda di trasporto, il risarcimento sarà in ogni caso tassativamente limitato a quanto previsto dalla normativa vigente, vale a dire dalla Legge n. 450/1985 e s.m.i., che richiama la Legge 16 aprile 1954, n. 202. Qualora il bagaglio contenga beni di maggior valore rispetto a quanto previsto dalla citata legislazione ovvero oggetti personali con valore affettivo particolare, il passeggero è tenuto a farne apposita comunicazione al personale di bordo, dichiarando la tipologia dei beni e il loro valore ed in ogni caso il passeggero è tenuto a far custodire lo stesso nell'apposito scomparto ed alle condizioni precedentemente affermate. Alla medesima comunicazione è tenuto il passeggero che tema che l'eventuale smarrimento o il ritardo nel ritiro del bagaglio imbarcato possa arrecare grave disagio in ragione della destinazione o del motivo del viaggio. A tal fine, il personale viaggiante consegnerà al passeggero che ne faccia richiesta un modulo su carta copiativa, sul quale il viaggiatore dovrà indicare l'elenco dei beni trasportati e il loro valore e il cui originale, debitamente sottoscritto, dovrà essere consegnato al personale di bordo anteriormente alla prima fermata successiva a quella di imbarco. Il personale di bordo ha il diritto di verificare, in presenza del passeggero, la corrispondenza dei beni contenuti nel bagaglio a quanto dichiarato dal viaggiatore. Qualora il passeggero non effettui la predetta dichiarazione e non compili il relativo modulo, il risarcimento, in caso di perdita o deterioramento del bagaglio imputabile alle imprese, sarà limitato a quanto previsto dalla normativa citata precedentemente.

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